L. 10 febbraio 1992, n. 164 - Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini: differenze tra le versioni

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Art. 10 - Disciplinari di produzione
 
1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti:
a) la denominazione di origine;
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Art. 31 - Sanzioni accessorie
 
1. La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 importa la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.
 
2. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito (6/b).
(6/b) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
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Art. 32 - Disposizioni transitorie
 
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 (7), e 24 maggio 1967, n. 506 .
 
2. Continuano altresì ad applicarsi fino alla data di cui al comma 1 le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la commercializzazione di vini di cui alla presente legge.