D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni: differenze tra le versioni

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pensioni. (19G00008)
(GU n.23 del 28-1-2019)
Vigente al: 29-1-2019
Vigente al: 29-1-2019
 
Capo I
 
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere una
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere una
misura di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e
all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a
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utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la
crescita personale e sociale dell'individuo;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere la
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere la
semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo
certo ed essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del modello
di benessere collettivo;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare corso ad una
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare corso ad una
generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una
riforma complessiva delle strutture esistenti nonche' ad una piu'
efficace gestione delle politiche attive;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare attuazione a
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare attuazione a
interventi in materia pensionistica finalizzati alla rivisitazione
del sistema vigente e all'introduzione di ulteriori modalita' di
pensionamento anticipato anche mediante l'immanenza nel sistema di
misure gia' adottate;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di creare misure per
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di creare misure per
incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sugli
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sugli
assetti organizzativi degli istituti previdenziali pubblici al fine
di una piu' efficace e razionale redistribuzione dei compiti dei
diversi organi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad una
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad una
verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo
del lavoro anche nell'ottica di un puntuale monitoraggio della spesa
previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Reddito di cittadinanza
1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale
di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
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Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu'
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu'
componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del
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compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del
nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Art. 2

Beneficiari
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti
requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e
soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti
parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il
nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia
di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
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sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con
disabilita', come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e'
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locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere
intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di
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motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque
titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18
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trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla
tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i
componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie
nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le
dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1,
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1,
lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del
nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 per ogni ulteriore
componente di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore
componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni
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del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di
separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa
abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte
del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta'
inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a
fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1,
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1,
lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
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(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento
del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero
1), e' sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo
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regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine
di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova prestazione
8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di
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emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla
disciplina dell'ISEE.

Art. 3

Beneficio economico
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei
seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come
definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro
6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala
di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei
familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare
del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato
a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la
soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro 7.560,
mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), e' pari ad euro
1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e' concessa
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e' concessa
altresi' nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un
massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in
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sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo
nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio
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ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il
suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il quale il
6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il quale il
beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e,
comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
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medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La
sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
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La Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti uguali tra i
componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o
piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del
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trenta giorni dall'inizio dell'attivita', ovvero di persona presso i
centri per l'impiego.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia
in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu'
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di cui al comma 6. Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni
trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel
caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita'
nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al
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secondo modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
comma 1.
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente
erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione
patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di
fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti
e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla
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ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque
presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i
suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero
sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre
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amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di
cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per
ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio puo'
essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore
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l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima
richiesta.
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese successivo
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese successivo
a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare
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presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le altre modalita'
attuative.

Art. 4

Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale
1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di
1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il nucleo
familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al presente articolo,
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individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel
mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i
componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non gia'
occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di
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collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima
disciplina.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi connessi alla
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi connessi alla
fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con
riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta'
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cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura
sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari
4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari
del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del
beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
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centri per l'impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio.
5. Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del
5. Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio, e' convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui
appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente,
tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno
o piu' dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
a) assenza di occupazione b)da etanon piu' inferiore adi 26due anni;
c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore
b) eta' inferiore a 26 anni;
c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore
sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la
fruizione da non piu' di un anno;
d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio
d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio
in corso di validita' presso i centri per l'impiego ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
6. Qualora il richiedente non abbia gia' presentato la
6. Qualora il richiedente non abbia gia' presentato la
dichiarazione di immediata disponibilita', di cui al comma 4, la
rende all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In
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componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o
esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.
7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati
7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati
dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero,
laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai
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redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di
applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare con l'operatore addetto alla redazione del
a) collaborare con l'operatore addetto alla redazione del
bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il
lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni
previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto
nella ricerca del lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalita'
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalita'
definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario
delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente;
3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o
3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o
riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire
l'auto-imprenditorialita', secondo le modalita' individuate nel Patto
per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle
inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove
di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi
competenti e in attinenza alle competenze certificate;
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come
integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
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dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del
comma 9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 e'
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 e'
definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio
del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita
congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua
a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua
un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di
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offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua
b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua
un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda
offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3,
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta
ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si
tratti di prima offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti componenti con disabilita', come definita a fini ISEE, non
operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle
Line 507 ⟶ 590:
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di
duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre
duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico
Line 515 ⟶ 599:
minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita a fini
ISEE.
11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma
11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma
5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, e' convocato
dai servizi competenti per il contrasto alla poverta' dei comuni.
Line 523 ⟶ 608:
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i
bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano
prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi
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per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali
di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente
specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e,
Line 547 ⟶ 634:
poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in
favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i
sostegni in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale
che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con
15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con
le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale,
nonche' in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso
Line 576 ⟶ 665:
assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite
l'aggiornamento della piattaforma dedicata.

Art. 5

Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio
1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese,
presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
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dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono
comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
possono essere individuate modalita' di presentazione della richiesta
del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini
Line 609 ⟶ 701:
presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con
quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai
fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque
giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il
Line 621 ⟶ 714:
dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione
della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei
requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma
Line 630 ⟶ 724:
informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2,
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della
attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda
Line 644 ⟶ 739:
autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la Carta Rdc. In
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la Carta Rdc. In
sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine
contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del