Questione della liquidazione delle ex colonie italiane - Risoluzione 289 (IV), UNGA, 21 novembre 1949: differenze tra le versioni

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<li>Che il Consiglio Consultivo inizierà l’espletamento delle sue funzioni quando il Governo italiano inizierà la sua amministrazione provvisoria;</li></ol>
 
C. ''Riguardo l’Eritrea raccomanda:''
1. <ol><li>Che sarà costituita una Commissione consistente di rappresentative di non più di cinque Stati, come segue, Birmania, Guatemala, Norvegia, Pakistan e Unione Sudafricana, per verificare più compiutamente i desideri ed i migliori mezzi per promuovere il benessere degli abitanti dell’Eritrea, per esaminare la questione della liquidazione dell’Eritrea e per preparare un rapporto per l’Assemblea Generale, insieme con proposte in tal senso o proposte che possano sembrare appropriate per la soluzione del problema dell’Eritrea.</li>
2. <li>Che nell’assumersi le sue responsabilità la Commissione verificherà tutti i fatti rilevanti, incluse le informazioni scritte o orali dalle attuali Potenze amministratrici, da rappresentative della popolazione del territorio, incluse le minoranze, da Governi e da organizzazioni e individui come essi ritengano necessario. In particolare la Commissione dovrà tener conto:
(<ol type="a) "><li>I desideri ed il benessere degli abitanti dell’Eritrea, inclusi i punti di vista dei vari gruppi razziali, religiosi e politici delle provincie del territorio e la capacità di autogoverno del popolo;</li>
(b) <li>Gli interessi della pace e della sicurezza in Africa orientale;</li>
(c) <li>I diritti e le rivendicazioni dell’Etiopia basati su motivazioni geografiche, storiche, etniche o economiche, incluso in particolare la legittima esigenza dell’Etiopia di adeguato accesso al mare;</li></ol>
3. <li>Che nel considerare le sue proposte la Commissione terrà conto dei diversi suggerimenti per la liquidazione dell’Eritrea presentati durante la quarta sessione ordinaria dell’Assemblea Generale;</li>
4. <li>Che la Commissione si riunirà al Quartier Generale delle Nazioni Unite al più presto. Partirà per l’Eritrea e potrà visitare ogni altro posto che a suo giudizio possa essere necessario per soddisfare le proprie responsabilità. La Commissione adotterà le proprie regole di procedura. Il suo rapporto e la proposta o le proposte saranno comunicate al Segretario Generale non oltre il 15 giugno 1950 per la distribuzione agli Stati membri in modo da renderne possibile l’esame finale durante la quinta sessione ordinaria dell’Assemblea Generale. Il Comitato Ad Interim dell’Assemblea Generale valuterà il rapporto e la proposta o le proposte della Commissione e riferirà, con le conclusioni, alla quinta sessione ordinaria dell’Assemblea Generale;</li></ol>
 
D. ''Riguardo le previsioni sopra riportate:''
1. <ol><li>Invita il Segretario Generale a richiedere i mezzi necessari alle competenti autorità di ciascuno degli Stati nei cui territori possa essere necessario che la Commissione per l’Eritrea si riunisca o viaggi;</li>
2. <li>Autorizza il Segretario Generale, conformemente agli usi consolidati:
(<ol type="a) ><li>Di provvedere al pagamento di un compenso appropriato al Commissario delle Nazioni Unite in Libia;</li>
(b) <li>Di rimborsare le spese di viaggio e sussistenza dei membri del Consiglio per la Libia, di una rappresentativa di ciascun Governo rappresentato nel Consiglio Consultivo per la Somalia e di una rappresentativa ed una alternativ per ciascun Governo rappresentato nella Commissione per l’Eritrea;</li>
(c) <li>Di assegnare al Commissario delle Nazioni Unite in Libia, al Consiglio Consultivo per la Somalia ed alla Commissione delle Nazioni Unite per l’Eritrea quel personale, e di provvedere quelle strutture che il Segretario Generale possa considerare necessarie per realizzare i termini della presente risoluzione.</li></ol></ol>
 
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