Questione della liquidazione delle ex colonie italiane - Risoluzione 289 (IV), UNGA, 21 novembre 1949: differenze tra le versioni

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{{diritto
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'''Risoluzione 289 (IV).'''
 
In corso di trascrizione
 
<center>A</center>
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(c) Di assegnare al Commissario delle Nazioni Unite in Libia, al Consiglio Consultivo per la Somalia ed alla Commissione delle Nazioni Unite per l’Eritrea quel personale, e di provvedere quelle strutture che il Segretario Generale possa considerare necessarie per realizzare i termini della presente risoluzione.
 
<center>'''Annesso'''
 
'''Testo proposto dalla delegazione dell’India'''</center>
 
La costituzione che segue sarà annessa a e farà parte dell’Accordo di Amministrazione Fiduciaria per ciascuna delle ex colonie italiane che dovesse esser posta sotto il Sistema Internazionale di Amministrazione Fiduciaria:
 
<ol><li>La sovranità del Territorio Fiduciario sarà investita sul suo popolo e sarà esercitata in suo nome dall’autorità e nel modo qui prescritto.</li>
<li>L’autorità esecutiva del Territorio Fiduciario sarà esercitata da un Amministratore designato dall’Autorità Amministratrice.</li>
<li>L’Amministratore designerà un Consiglio per assisterlo nello svolgimento della sua funzione, consistente di cinque rappresentative dei principali partiti od organizzazioni politici nel Territorio Fiduciario.</li>
<li>Nelle materie riguardanti la difesa e gli affari esteri l’Amministratore sarà responsabile nei confronti delle Nazioni Unite, che agiranno tramite i loro appropriati organi, e ne osserverà le direttive. In tutte le altre materie l’Amministratore consulterà il suo Consiglio e sarà guidato dalla sua consulenza.</li>
<li>L’autorità legislativa del Territorio Fiduciario sarà normalmente esercitata dall’Amministratore con il consenso del suo Consiglio allargato a tali rappresentanze aggiuntive del popolo che l’Amministratore possa convocare a tal fine. In circostanze eccezionali l’Amministratore può, sotto il controllo delle Nazioni Unite, che agiranno tramite i loro appropriati organi, fare e promulgare quelle ordinanze che, a suo avviso, le circostanze richiedano.</li>
<li>L’autorità giudiziaria del Territorio Fiduciario sarà esercitata da una Corte Suprema e da corti ad essa subordinate. I giudici della Suprema Corte saranno designati dall’Amministratore ma dovranno, nel corso del loro ufficio, mantenere buon comportamento e non saranno rimuovibili tranne che con il consenso delle Nazioni Unite, che agiranno tramite i loro appropriati organi.</li>
<li>Tutte le autorità del Territorio Fiduciario, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni, rispetteranno i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.</li>
<li>Le Nazioni Unite, che agiranno tramite i loro appropriati organi, possono:
<ol type="a"><li>Creare regole supplementari a questa costituzione;</li>
<li>Rivedere periodicamente l’amministrazione e emendare questa costituzione in modo da fondare il Territorio Fiduciario come Stato indipendente entro un periodo non eccedente i cinque anni.</li></ol></ol>
 
''250^ riunione plenaria''
 
''21 novembre 1949''
 
<center>'''B'''</center>
 
''L’Assemblea Generale'', nel quadro dell’assistenza nella designazione del Commissario delle Nazioni Unite in Libia,
 
''Decide'' che un Comitato composto da:
 
Il Presidente dell’Assemblea Generale, due dei Vice Presidenti dell’Assemblea Generale (Brasile e Pakistan), il Presidente del Primo Comitato e il Presidente del Comitato Politico ''Ad Hoc'' nomineranno un candidato o, se non può essere raggiunto un accordo, tre candidati.
 
''250^ riunione plenaria''
 
''21 novembre 1949''
 
''Il Comitato insediato dall’Assemblea Generale con la risoluzione 289 (IV) B qui sopra per nominare un candidato all’ufficio di Commissario delle Nazioni Unite in Libia ha unanimemente concordato sulla nomina del Sig. Adrian Pelt (Paesi Bassi), Assistente Segretario Generale responsabile deella Conferenza e Servizi Generali, e lo ha proposto per la nomina da parte dell’Assemblea Generale.''
 
''L’Assemblea Generale nella sua 276^ riunione plenaria del 10 dicembre 1949 ha votato a scrutinio segreto ed ha eletto il Sig. Pelt all’incarico di Commissario delle Nazioni Unite in Libia.''
 
<center>'''C'''</center>
''L’Assemblea Generale,''
''Considerando'' le proprie raccomandazioni riguardanti la liquidazione delle ex colonie italiane,
 
''Incarica'' il Comitato Ad Interim dell’Assemblea Generale di studiare la procedura da adottare per definire i confini delle ex colonie italiane per quanto già non siano state fissate da accordi internazionali, e fare rapporto con le conclusioni alla quinta sessione ordinaria dell’Assemblea Generale.
 
''250^ riunione plenaria''
 
''21 novembre 1949''.