D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria: differenze tra le versioni

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Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2010
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
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giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti
eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al
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richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il
relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in
essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1,
concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate
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eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita'
e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti
relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e
c), nonche' alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo
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del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione.

Art. 5
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della
riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea
1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di
risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
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possono essere estinti con le modalita', alle condizioni e nei
termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli
interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4
dello stesso articolo 114;
2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento
annuo;
b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle
dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e
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cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro
il 15 giugno 2019, con le stesse modalita';
c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse;
d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a
titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata
scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno successivo;
e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera
c), relative al pagamento mediante compensazione;
f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter
correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di
competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica,
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fornire l'elenco dei codici tributo per i quali e' stato effettuato
il versamento.

Art. 6
Definizione agevolata delle controversie tributarie
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi,
pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in
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controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza
dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite
con il pagamento:
a) della meta' del valore della controversia in caso di soccombenza
nella pronuncia di primo grado;
b) di un quinto del valore della controversia in caso di
soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non
collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del
quindici per cento del valore della controversia in caso di
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qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con
modalita' diverse dalla presente definizione.
4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il
ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro la
data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla
data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo
non si sia concluso con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015.
6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda
di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi
del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel
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Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie
definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione
agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi
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caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme
di cui al comma 21 dell'articolo 3.
8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e'
presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di
bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma
si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si
scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di
giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione
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passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il
contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal
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del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo
resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i
termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del
controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi
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definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo
ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31
dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato
estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia
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definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma
8.
15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo
2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione
dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria
in cui e' parte il medesimo ente.

Art. 7
Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta