Questione della liquidazione delle ex colonie italiane - Risoluzione 289 (IV), UNGA, 21 novembre 1949: differenze tra le versioni

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<li>Faccia un rapporto annuale all’Assemblea Generale sui passi intrapresi per eseguire queste raccomandazioni;</li></ol>
<li>Che dopo il suo stabilimento come Stato indipendente la Libia sarà ammessa alle Nazioni Unite conformemente con l’Articolo 4 della Carta;</li></ol>
 
B. Riguardo la Somalia Italiana raccomanda:
1B. Che''Riguardo la Somalia Italiana sarà uno Stato indipendente sovrano;raccomanda:'
<ol><li>Che la Somalia Italiana sarà uno Stato indipendente sovrano;</li>
2. <li>Che questa indipendenza diventerà effettiva alla fine di dieci anni dalla data di approvazione dell’Accordo Fiduciario da parte dell’Assemblea Generale;</li>
3. <li>Che, durante il periodo menzionato nel paragrafo 2, la Somalia Italiana sarà collocata nel Sistema Fiduciario Internazionale con l’Italia come Autorità Amministratrice;</li>
4. <li>Che l’Autorità Amministratrice sarà aiutata e consigliata dalle rappresentative dei seguenti Stati: Colombia, Egitto e Filippine. Il quartier generale del Consiglio Consultivo sarà a Mogadiscio. I precisi termini di riferimento del Consiglio Consultivo sarà definito nell’Accordo Fiduciario ed includerà la previsione che il Consiglio Fiduciario inviterà gli Stati Membri del Consiglio Consultivo, se non sono membri del Consiglio Fiduciario, a partecipare senza diritto di voto ai dibattiti del Consiglio Fiduciario su qualsiasi questione riguardante questo territorio;</li>
5. <li>Che il Consiglio Fiduciario negozierà con l’Autorità Amministratrice la bozza di un Accordo Fiduciario da sottomettere all’Assemblea Generale se possibile durante la presente sessione e in ogni caso non oltre la quinta sessione ordinaria;</li>
6. <li>Che l’Accordo Fiduciario includerà un annesso contenente una dichiarazione dei principi costituzionali di garanzia dei diritti degli abitanti della Somalia e che prevedano che le istituzioni designate assicurino l’instaurazione, lo sviluppo e il successivo stabilimento del completo autogoverno;</li>
7. <li>Che nel compilare questa dichiarazione il Consiglio Fiduciario e l’Autorità Amministratrice saranno guidati dal testo annesso proposto dalla delegazione dell’India;</li>
8. <li>Che l’Italia sarà invitata ad amministrare provvisoriamente il territorio:
(<ol type="a) "><li>Nel momento e secondo gli accordi per l’ordinato trasferimento dell’amministrazione concordati fra l’Italia e il Regno Unito, dopo che l’Italia e il Consiglio Fiduciario avranno negoziato l’Accordo Fiduciario;</li>
(b) <li>A condizione che l’Italia intraprenda ad amministrare il territorio in sintonia con le previsioni della Carta relative al Sistema Internazionale Fiduciario e con l’Accordo Fiduciario in attesa dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale;</li></ol>
9. <li>Che il Consiglio Consultivo inizierà l’espletamento delle sue funzioni quando il Governo italiano inizierà la sua amministrazione provvisoria;</li></ol>