Questione della liquidazione delle ex colonie italiane - Risoluzione 289 (IV), UNGA, 21 novembre 1949: differenze tra le versioni
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{{diritto
|NomePagina=Risoluzione 289 (IV) – UNGA, 21 novembre 1949
|Descrizione=Raccomandazioni dell'Assemblea Generale
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{{diritto convenzione
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|EntrataInVigore=immediata
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'''Risoluzione 442 (V).'''
[[Categoria:Documenti storici]]
In corso di trascrizione
<center>A</center>
▲289 (IV). Questione della liquidazione delle ex colonie italiane
''L’Assemblea Generale,''
''In conformità'' con l’Annesso XI, paragrafo 3, del Trattato di Pace con l’Italia, 1947, con cui le Potenze interessate hanno concordato di accettare la raccomandazione dell’Assemblea Generale sulla liquidazione delle ex colonie italiane e di prendere appropriate misure per darvi efficacia,
Avendo preso nota del rapporto della Commissione di Investigazione delle Quattro Potenze, avendo ascoltato i portavoce di organizzazioni rappresentanti sostanziali settori di opinione nei territori considerati, ed avendo preso in considerazione i desideri e il benessere degli abitanti dei territori, gli interessi della pace e della sicurezza, i punti di vista dei Governi interessati e le principali previsioni della Carta al riguardo,▼
▲''Avendo preso nota'' del rapporto della Commissione di Investigazione delle Quattro Potenze, avendo ascoltato i portavoce di organizzazioni rappresentanti sostanziali settori di opinione nei territori considerati, ed avendo preso in considerazione i desideri e il benessere degli abitanti dei territori, gli interessi della pace e della sicurezza, i punti di vista dei Governi interessati e le principali previsioni della Carta al riguardo,
A. ''Riguardo la Libia raccomanda:''
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