Questione della liquidazione delle ex colonie italiane - Risoluzione 289 (IV), UNGA, 21 novembre 1949: differenze tra le versioni

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{{diritto
289 (IV). |Titolo=Questione della liquidazione delle ex colonie italiane
|NomePagina=Risoluzione 289 (IV) – UNGA, 21 novembre 1949
|Descrizione=Raccomandazioni dell'Assemblea Generale
}}
{{diritto convenzione
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|EntrataInVigore=immediata
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|LeggeDiRatifica=
|EntrataInVigoreInItalia=
}}
 
 
'''Risoluzione 442 (V).'''
 
[[Categoria:Documenti storici]]
In corso di trascrizione
 
<center>A</center>
289 (IV). Questione della liquidazione delle ex colonie italiane
 
A
''L’Assemblea Generale,''
 
''In conformità'' con l’Annesso XI, paragrafo 3, del Trattato di Pace con l’Italia, 1947, con cui le Potenze interessate hanno concordato di accettare la raccomandazione dell’Assemblea Generale sulla liquidazione delle ex colonie italiane e di prendere appropriate misure per darvi efficacia,
Avendo preso nota del rapporto della Commissione di Investigazione delle Quattro Potenze, avendo ascoltato i portavoce di organizzazioni rappresentanti sostanziali settori di opinione nei territori considerati, ed avendo preso in considerazione i desideri e il benessere degli abitanti dei territori, gli interessi della pace e della sicurezza, i punti di vista dei Governi interessati e le principali previsioni della Carta al riguardo,
''Avendo preso nota'' del rapporto della Commissione di Investigazione delle Quattro Potenze, avendo ascoltato i portavoce di organizzazioni rappresentanti sostanziali settori di opinione nei territori considerati, ed avendo preso in considerazione i desideri e il benessere degli abitanti dei territori, gli interessi della pace e della sicurezza, i punti di vista dei Governi interessati e le principali previsioni della Carta al riguardo,
 
A. ''Riguardo la Libia raccomanda:''
1. <ol><li>Che la Libia, comprese la Cirenaica, la Tripolitania ed il Fezzan, verrà costituita in Stato indipendente e sovrano;</li>
2. <li>Che questa indipendenza diventerà effettiva al più presto e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 1952;</li>
3. <li>Che una Costituzione per la Libia, inclusa la forma di governo, verrà determinata da rappresentative degli abitanti di Cirenaica, Tripolitania e Fezzan che si incontrino e consultino insieme in un’Assemblea Nazionale;</li>
4. <li>Che, con lo scopo di assistere il popolo di Libia nella formulazione della Costituzione e nello stabilimento di un governo indipendente, vi sarà un Commissario delle Nazioni Unite in Libia incaricato dall’Assemblea Generale ed un Consiglio per aiutarlo e consigliarlo;</li>
5. <li>Che il Commissario delle Nazioni Unite, in consultazione con il Consiglio, sottometterà al Segretario Generale un rapporto annuale e ogni altro rapporto speciale che egli possa considerare necessario. A questi rapporti sarà aggiunto ogni memorandum o documento che il Commissario delle Nazioni Unite o un membro del Consiglio desideri portare all’attenzione delle Nazioni Unite;</li>
6. <li>Che il Consiglio consisterà di dieci Membri, e precisamente:
(<ol type="a) "><li>una Rappresentativa nominata dal Governo di ciascuno dei seguenti Paesi: Egitto, Francia, Italia, Pakistan, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d’America;</li>
(b) <li>una rappresentativa del popolo di ciascuna delle tre Regioni della Libia e una rappresentativa delle minoranze in Libia;</li></ol>
7. <li>Che il Commissario delle Nazioni Unite nominerà le rappresentative indicate al paragrafo 6 (b), dopo consultazione delle Potenze amministratrici, le rappresentative dei governi indicati al paragrafo 6 (a), eminenti personalità e rappresentative di partiti e organizzazioni politiche nei territori considerati;</li>
8. <li>Che, nell’esercizio delle sue funzioni, il Commissario delle Nazioni Unite consulterà e sarà guidato dal parere dei membri del suo Consiglio, essendo inteso che egli può convocare membri diversi per consigliarlo circa diverse regioni o diverse materie;</li>
9. <li>Che il Commissario delle Nazioni Unite può offrire suggerimenti all’Assemblea Generale, al Consiglio Economico e Sociale e al Segretario Generale sulle misure che le Nazioni Unite potrebbero adottare durante il periodo di transizione riguardanti i problemi economici e sociali della Libia;</li>
10. <li>Che le Potenze Amministratrici in cooperazione con il Commissario delle Nazioni Unite:
(<ol type="a) "><li>Dia immediato inizio a tutti i passi necessari per il trasferimento del potere ad un Governo indipendente e regolarmente costituito;</li>
(b) <li>Amministri i territori con lo scopo di assistere nello stabilimento dell’unità ed indipendenza della Libia, cooperi nella formazione delle istituzioni governative e coordini le loro attività a tal fine;</li>
(c) <li>Faccia un rapporto annuale all’Assemblea Generale sui passi intrapresi per eseguire queste raccomandazioni;</li>
11. <li>Che dopo il suo stabilimento come Stato indipendente la Libia sarà ammessa alle Nazioni Unite conformemente con l’Articolo 4 della Carta;</li></ol></ol>