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Qualunque disposizione colla quale il donatario, l’erede instituito od il legatario sarà incaricato di conservare e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all’erede instituito od al legatario.
[Nondimeno i beni liberi formanti la dotazione di un titolo ereditario, che ''l’Imperatore'' avrà eretto in favore di un Principe o di un Capo di Famiglia, potranno esser trasmessi per eredità, com’è stato regolato con l’Atto Imperiale del 30. Marzo 1806. e col Senatus-Consulto del dì 14., Agosto successivo.]<ref>Testo inserito dalle [[Codice_di_Napoleone_il_grande/Aggiunte_e_variazioni|Aggiunte e variazioni]] del 3 settembre 1807.</ref>
897. Sono eccettuate dall’articolo precedente le disposizioni permesse nel capo VI. di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle.
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'''Note:'''
<div class="references-small"><references/></div>
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