Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo II: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
IPorkBot (discussione | contributi)
m Aggiunta stringa al template e correzione di un errore
Lp (discussione | contributi)
+ Incorporate aggiunte e variazioni
Riga 37:
 
Qualunque disposizione colla quale il donatario, l’erede instituito od il legatario sarà incaricato di conservare e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all’erede instituito od al legatario.
 
[Nondimeno i beni liberi formanti la dotazione di un titolo ereditario, che ''l’Imperatore'' avrà eretto in favore di un Principe o di un Capo di Famiglia, potranno esser trasmessi per eredità, com’è stato regolato con l’Atto Imperiale del 30. Marzo 1806. e col Senatus-Consulto del dì 14., Agosto successivo.]<ref>Testo inserito dalle [[Codice_di_Napoleone_il_grande/Aggiunte_e_variazioni|Aggiunte e variazioni]] del 3 settembre 1807.</ref>
 
897. Sono eccettuate dall’articolo precedente le disposizioni permesse nel capo VI. di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle.
Line 832 ⟶ 834:
 
</div>
 
 
----
 
 
'''Note:'''
 
<div class="references-small"><references/></div>
 
{{capitolo