Codice di Napoleone il grande/Concordato ecclesiastico: differenze tra le versioni

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CONCORDATO

FRA

SUA SANTITA’ PIO VII.

E LA

REPUBBLICA ITALIANA

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII ed il Presidente della Repubblica Italiana, Primo Console della Repubblica Francese, hanno respettivamente per loro plenipotenziarj nominato;

Sua Santità l’Eminentissimo sig. Don Giovan Batista Caprara della S. R. Chiesa del Titolo di S. Onofrio Prete Cardinale, Arcivescovo di Milano, e della Santità Sua, e della S. Sede Legato a Latere in Francia, munito di facoltà in buona, e dovuta forma;

Il Presidente della Repubblica Italiana Primo Console della Repubblica Francese, il Cittadino Ferdinando Marescalchi Consultore di Stato, e Ministro delle Relazioni Estere presso Lui Residente, munito di piene facoltà.

I quali dopo di essersi scambievolmente consegnati gl’Istromenti della respettiva Plenipotenza hanno convenuto delle cose che sieguono.

CONCORDATO

Fra il Somm. Pontef. Pio VII e la Repubb. Italiana.

Proemio

La Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, e il Presidente della Repubblica Italiana Primo Console della Repubblica Francese, animati da egual desiderio, che in detta Repubblica sia fissato uno stabile Regolamento di quanto spetta alle cose Ecclesiastiche, e volendo che la Religione Cattolica Apostolica Romana sia conservata intatta nei suoi dogmi, sono convenuti nei seguenti articoli.

Art. I. La Religion Cattolica Apostolica Romana continua ad essere la Religione della Repubblica Italiana.

Art. II. Sua Santità nelle debite forme assoggetterà alla Giurisdizione Metropolitana delle Chiese Arcivescovili di Milano, di Bologna, di Ravenna e di Ferrara le infrascritte Chiese Vescovili; cioè quelle di Brescia, di Bergamo, di Pavia, di Como, di Crema, di Novara, di Vigevano, di Cremona, e di Lodi all’Arcivescovato di Milano, di cui saranno Suffraganee;

Le chiese di Modena, di Reggio, d’Imola, e di Carpi saranno Suffraganee dell’Arcivescovato di Bologna;

Quelle di Cesena, di Forlì, di Faenza, di Rimini, e di Cervia saranno Suffraganee dell’Arcivescovato di Ravenna;

Quelle di Mantova, di Comacchio, di Adria, e di Verona dalla parte della Repubblica Italiana, saranno Suffraganee dell’Arcivescovato di Ferrara.

Art. III. Il S. Padre alle istanze del Presidente della Repubblica Italiana condiscende alla soppressione delle due Chiese Vescovili di Sarsina, e di Bertinoro, e delle due Abbazzie Nullius di Asola, e di Nonantola, a condizione, che le rispettive Diocesi sieno riunite di comune concerto ad altre Diocesi vicine, e gli attuali Vescovi, ed Abbati, qualora non fossero trasferiti ad altre Sedi, ricevano un adequato compenso alla cessione della Giurisdizione, e Congrua, delle quali godevano, ottenute nelle convenienti forme le rinuncie dei detti Vescovi, ed Abbati. I beni, colle rendite delle suddette Chiese, ed Abbazie, situati nella Repubblica Italiana saranno dalla medesima Santità Sua ripartiti, ed incorporati ad altre Fondazioni Ecclesiastiche di concerto col Governo.

Art. IV. In considerazione dell’utilità, che dal presente concordato ridonda agl’interessi della Chiesa, e della Religione, Sua Santità accorda al Presidente della Repubblica Italiana la nomina di tutti gli Arcivescovati, e Vescovati della Repubblica Italiana medesima; ed agli Ecclesiastici da esso Presidente nominati, forniti delle doti volute dai Sacri Canoni, Sua Santità darà la Canonica Istituzione secondo le forme stabilite.

Art. V. Gli Arcivescovi, e Vescovi presteranno il Giuramento di fedeltà nelle mani del Presidente della Repubblica secondo l’infrascritta formola. «Io giuro, e prometto su i Santi Evangelj ubbidienza, e fedeltà al Governo della Repubblica Italiana. Similmente prometto, che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun consiglio, e non prenderò parte in alcuna unione sospetta o dentro o fuori della Repubblica, che sia pregiudicevole alla pubblica tranquillità, e manifesterò al Governo ciò che io sappia trattarsi o nella mia Diocesi, o altrove in pregiudizio dello Stato.»

Art. VI. Il medesimo Giuramento presteranno i Parrochi alla presenza delle Autorità Civili costituite dal Presidente della Repubblica.

Art. VII. Sarà sempre libero a qualunque Vescovo di comunicare, senza verun ostacolo, colla S. Sede sopra tutte le materie Spirituali, e gli oggetti Ecclesiastici.

Art. VIII. Parimenti sarà libero ai Vescovi l’ascrivere tra i Chierici, e promuovere agli ordini a titolo di beneficio, di Cappellania, di Legato pio, di Patrimonio, o di altra legittima assegnazione tutti quelli, che giudicheranno essere necessarj ed utili alle rispettive Chiese, e diocesi.

Art. IX. Si conserveranno i Capitoli delle Chiese Metropolitane, e Cattedrali, e similmente quelli delle Collegiate, almeno più insigni, e tali Capitoli goderanno di una conveniente dotazione di Beni. Similmente goderanno di una conveniente dotazione di Beni le Mense Arcivescovili, e Vescovili, i Seminarj, le fabbriche delle Chiese Metropolitane, delle Cattedrali e Collegiate, almeno più insigni, e le Parrocchie.

Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tempo di concerto tra la S. Sede, e il Presidente della Repubblica.

Art. X. L’insegnamento, la disciplina, educazione, ed amministrazione dei Seminarj Vescovili sono soggette all’autorità dei Vescovi respettivi secondo le forme Canoniche.

Art. XI. I Conservatorj, gli Ospedali, le fondazioni di Carità, ed altri consimili Luoghi pii, in addietro governati da sole persone Ecclesiastiche, saranno per l’avvenire amministrati in ciascuna Diocesi da una Congregazione di Persone per metà Ecclesiastiche, e per l’altra metà Secolari. Il Presidente della Repubblica sceglierà le Persone Secolari come Ecclesiastiche, che dal Vescovo gli verranno proposte.

Alle Congregazioni presiederà sempre il Vescovo, cui altresì sarà libero di visitare quei luoghi, che legittimamente sono amministrati dai Laici.

Art. XII. Sua Santità accorda ai Vescovi il diritto di conferire le Parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Premesso il concorso nelle Parrocchie di libera collazione, i Vescovi le conferiranno ai soggetti che eglino giudicheranno i più degni. Nelle Parrocchie poi di Giuspadronato Ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l’istituzione a quelli, che il Patrono Ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle Parrocchie di Giuspadronato Laico il Vescovo instituirà il Presentato, purchè nell’esame sia rinvenuto idoneo. In tutti però i sopraddetti casi i Vescovi non sceglieranno, se non Persone accette al Governo.

Art. XIII. Il Vescovo, oltre le altre pene Canoniche, potrà punire gli Ecclesiastici colpevoli, anche col rinchiuderli nei Seminarj, e nelle Case dei Regolari.

Art. XIV. Nessun Parroco potrà essere astretto ad amministrare il Sacramento del Matrimonio a chiunque sia legato da qualcheduno degl’impedimenti Canonici.

Art. XV. Non si farà alcuna soppressione di fondazioni Ecclesiastiche, qualunque esse siano, senza intervento dell’autorità della Sede Apostolica.

Art. XVI. Attese le straordinarie vicende dei passati tempi, e gli effetti che ne sono derivati, e principalmente in vista dell’utilità, che da questo concordato ridonda alle cose concernenti la Religione, ed anche per l’oggetto di provvedere alla tranquillità pubblica, S. S. dichiara, che quelli, i quali hanno acquistati dei beni Ecclesiastici alienati, non avranno alcuna molestia nè da Se, nè dai Romani Pontefici suoi Successori; ed in conseguenza la proprietà degli stessi Beni, le rendite, ed i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

Art. XVII. Resta severamente proibito tutto ciò, che o colle parole, o col fatto, o in scritto tende a corrompere i buoni costumi, o al disprezzo della Religione Cattolica, e dei suoi Ministri.

Art. XVIII. Il Clero sarà esente da ogni sorta di servizio militare.

Art. XIX. S. Santità riconosce nel Presidente della Repubblica Italiana gli stessi diritti, e privilegj, che riconosceva nella Maestà dell'Imperatore come Duca di Milano.

Art. XX. Quanto agli altri oggetti Ecclesiastici, dei quali non è stata fatta espressa menzione nei presenti Articoli, le cose rimarranno, e saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa, e sopravvenendo qualche difficoltà, il S. Padre, e il Presidente della Repubblica si riservano di concertarsi fra di loro.

Art. XXI. Il presente Concordato è sostituito a tutte le Leggi, Ordinazioni, e Decreti emanati fin ora dalla Repubblica sopra materie di Religione.

Art. XXII. Ambedue le Parti contraenti promettono, che tanto esse, quanto i loro successori osserveranno religiosamente tutte le cose, delle quali si è convenuto per l'una parte, e per l’altra nei presenti Articoli.

Il Cambio delle Ratifiche sarà fatto in Parigi dentro lo spazio di due mesi.

Fatto in Parigi il giorno sedici di Settembre dell’anno mille ottocento tre.

L.S. G. B. Card. Caprara Legato.
L.S. Ferdinando Marescalchi.
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