L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: differenze tra le versioni

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# l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
 
==TITOLO III - APPROVAZIONE, PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI===
====Art. 49.====
I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Provincie nella Regione.