L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna: differenze tra le versioni

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[[Categoria:Leggi/Leggi costituzionali]]
 
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|Titolo=L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3
|NomePagina=L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna
|Descrizione=Statuto speciale per la Sardegna
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{{diritto legge
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* [[L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia]]
* [[L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta]]
* [[L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige]]
}}
 
'''''TESTO ORIGINALE, SENZA LE MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGGI SUCCESSIVE'''''
TESTO STORICO
 
LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 3.
===TITOLO I - Costituzione della Regione===
Statuto speciale per la Sardegna.
====Art. 1.====
TITOLO I
La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Costituzione della Regione
====Art. 12.====
La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità
giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi
della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Art. 2.
La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.
 
TITOLO II
===TITOLO II - Funzioni della Regione===
====Art. 3.====
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
<ol type="a"><li>ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;</li>
delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti
<li>circoscrizioni comunali;</li>
materie:
<li>polizia locale urbana e rurale;</li>
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed
<li>agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;</li>
economico del personale;
<li>lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;</li>
b) circoscrizioni comunali;
<li>edilizia e urbanistica;</li>
c) polizia locale urbana e rurale;
<li>trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;</li>
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
<li>acque minerali e termali;</li>
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
<li>caccia e pesca;</li>
f) edilizia e urbanistica;
<li>l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;</li>
g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
<li>m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;</li>
h) acque minerali e termali;
<li>n) usi civici;</li>
i) caccia e pesca;
<li>o) artigianato;</li>
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
<li>p) turismo, industria alberghiera;</li>
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e
<li>q) biblioteche e musei di enti locali.</li></ol>
saline;
 
n) usi civici;
====Art. 4.====
o) artigianato;
Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
p) turismo, industria alberghiera;
<ol type="a"><li>industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;</li>
q) biblioteche e musei di enti locali.
<li>istituzione e ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di
Art. 4.
risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;</li>
Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione
<li>opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;</li>
emana norme legislative sulle seguenti materie:
<li>espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;</li>
a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
<li>produzione e distribuzione dell'energia elettrica;</li>
b) istituzione e ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di
<li>linee marittime e aeree di cabotaggio tra i porti e gli scali della Regione;</li>
risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di
<li>assunzione di pubblici servizi;</li>
carattere regionale ; relative autorizzazioni;
<li>assistenza e beneficenza pubblica;</li>
c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
<li>igiene e sanità pubblica;</li>
d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
<li>l) disciplina annonaria;</li>
e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
<li>m) pubblici spettacoli.</li></ol>
f) linee marittime e aeree di cabotaggio tra i porti e gli scali della Regione;
 
g) assunzione di pubblici servizi;
====Art. 5.====
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanità pubblica;
l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.
Art. 5.
Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare
alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di
integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
a)<ol type="a"><li>istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;</li>
b) <li>lavoro; previdenza ed assistenza sociale;</li>
c) <li>antichità e belle arti;</li>
d) <li>nelle altre materie previste da leggi dello Stato.</li></ol>
 
Art. 6.
====Art. 6.====
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
 
esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
===TITOLO III - Finanze - demanio e patrimonio===
====Art. 7.====
Finanze - demanio e patrimonio
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 7
 
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi
====Art. 8.====
della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 8.
Le entrate della Regione sono costituite:
 
dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel
territorio della Regione e dell’imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
 
dai nove decimi dell’imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione;
 
dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, sulla mano morta, in surrogazione del
registro e del bollo sulle concessioni governative, dell’imposta ipotecaria dell’imposta di
fabbricazione del gas e dell’energia elettrica, percette nel territorio della Regione;
 
dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei
monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
 
da una quota dell’imposta generale sull’entrata di competenza dello Stato, riscossa nella
Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d’accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione;
 
Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione;
dai canoni per le concessioni idroelettriche;
 
dai contributi di miglioria ed a spese per opere determinate da imposte e tasse sul turismo e
da altri tributi propri, che la Regione ha facoltà di istituire con legge, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato;
 
sistema tributario dello Stato;
da redditi patrimoniali;
 
da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di
trasformazioni fondiarie.
 
Art. 9.
====Art. 9.====
La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento alla riscossione dei propri
tributi.
 
Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la
collaborazione di rappresentanze locali.
 
Art. 10.
====Art. 10.====
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della
propriaLa Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della vpropria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.
 
Art. 11.
====Art. 11.====
1. La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per
provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.
 
alle entrate ordinarie.
====Art. 12.====
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
 
Saranno istituiti nella Regione punti franchi.
 
Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i
materiali da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale.
 
agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale.
Su richiesta della regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute
indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell’Isola.
 
Art. 13.
====Art. 13.====
Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita
economica e sociale dell'Isola.
 
Art. 14.
====Art. 14.====
La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di
La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
 
I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato,
I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finchè duri tale condizione.
 
I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al
patrimonio della Regione.
 
TITOLO IV
===TITOLO IV - Organi della Regione===
====Art. 15.====
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.
 
Art. 16.
====Art. 16.====
Il Consiglio regionale è composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila
abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.
 
norme stabilite con legge regionale.
====Art. 17.====
E' elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.
 
L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o
di un altro Consiglio regionale o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.
 
abitanti.
I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.
 
Art. 18.
====Art. 18.====
Il Consiglio regionale è eletto per quattro anni.
 
Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine
Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.
 
Il nuovo Consiglio è convocato entro venti giorni dalle elezioni.
 
Art. 19.
====Art. 19.====
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e
Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 
componenti.
====Art. 20.====
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
 
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del
Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.
 
Art. 21.
====Art. 21.====
Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei
suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
 
maggioranza speciale.
====Art. 22.====
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
 
Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
 
Art. 23.
====Art. 23.====
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano
giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.
 
inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.
====Art. 24.====
I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.
 
Art. 25.
====Art. 25.====
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
 
Art. 26.
====Art. 26.====
I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.
 
Art. 27.
====Art. 27.====
Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.
 
Art. 28.
====Art. 28.====
L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo
sardo.
 
Art. 29.
====Art. 29.====
L’iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di
almeno diecimila elettori.
 
Art. 30.
====Art. 30.====
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato
dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.
 
Art. 31
====Art. 31====
Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla
Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
Giunta.
 
L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
 
Art. 32.
====Art. 32.====
Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al referendum popolare su
deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.
 
diecimila elettori.
Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.
 
La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti
La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.
 
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.
 
Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.
 
Art. 33
====Art. 33.====
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale comunicata al Governo della Repubblica e
promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
 
regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è
promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
 
promuove la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere.
Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.
 
non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo
comma del presente articolo.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regionale ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
 
esse stabiliscano un termine diverso.
====Art. 34.====
Il Presidente della Giunta Regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi
della Regione.
 
Art. 35.
====Art. 35.====
Il Presidente della Giunta Regionale è il rappresentante della Regione autonoma della
Sardegna.
 
Art. 36.
====Art. 36.====
Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi compenti,
subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza.
 
L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo
scrutinio, a maggioranza relativa.
 
Art. 37.
====Art. 37.====
I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell’amministrazione, sono
nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta.
 
La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio
determina le dimissioni della Giunta.
 
Art. 38.
====Art. 38.====
I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se
non ne facciano parte.
 
Art. 39.
====Art. 39.====
L'ufficio di Presidente della Giunta Regionale e di membro della Giunta è incompatibile con
qualsiasi altro ufficio pubblico.
 
Art. 40.
====Art. 40.====
I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta
I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di
carriera e di anzianità .
 
Art. 41.
====Art. 41.====
Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami
dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente.
 
Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.
 
Art. 42.
====Art. 42.====
Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.
 
TITOLO V
===TITOLO V - Enti locali===
====Art. 43.====
Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.
 
Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province,
in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.
 
referendum.
====Art. 44.====
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali
o valendosi dei loro uffici.
 
Art. 45.
====Art. 45.====
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio
nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
 
Art. 46.
====Art. 46.====
Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei
limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.
 
TITOLO VI
===TITOLO VI - Rapporti fra lo Stato e la Regione===
====Art. 47.====
Il Presidente della Regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
 
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che
riguardano particolarmente la Regione.
 
Art. 48.
====Art. 48.====
Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non
Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
 
Art. 49.
====Art. 49.====
Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine
pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta Regionale che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.
 
della Giunta Regionale che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.
====Art. 50.====
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al
presente Statuto gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
 
della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano
Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare.
compiuto analoghi atti o violazioni.
 
Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra
causa, non sia in grado di funzionare.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
 
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
 
atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che
debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
 
Art. 51.
====Art. 51.====
Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che
interessano la Regione.
 
La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento
dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'isola, può
chiedere la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione.
 
può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione.
====Art. 52.====
La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il
Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.
 
Sardegna.
La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici
di suo specifico interesse.
 
Art. 53.
====Art. 53.====
La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della
regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.
 
possano direttamente interessarla.
===TITOLO VII - Revisione dello Statuto===
====Art. 54.====
Revisione dello Statuto
Art. 54.
L’iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio
regionale o da almeno ventimila elettori.
 
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono
comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.
 
mese.
Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle
Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
 
indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per
la seconda deliberazione.
Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi
ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso, sentita la
Regione.
 
Le disposizioni concernenti le materie indicate nell’art.123 della Costituzione della
Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.
 
TITOLO VIII
===TITOLO VIII - Norme transitorie e finali===
====Art. 55.====
Le funzioni dell'Alto Commissario e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima
elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
 
dall'entrata in vigore del presente Statuto.
La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'articolo 16 dello
Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno
stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.
 
Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.
 
Art. 56.
====Art. 56.====
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e
dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
 
passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del
presente Statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno
emanate con decreto legislativo.
 
Art. 57.
====Art. 57.====
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente
disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
 
Art. 58
====Art. 58.====
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
farla osservare come legge dello Stato.