L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: differenze tra le versioni

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====Art. 38.====
La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:
1)# la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2)# l’attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
regionale;
3)# l’amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
2) l’attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
4)# le altre attribuzione ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
3) l’amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
5)# l’adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
4) le altre attribuzione ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5) l’adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi
per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
 
====Art. 39.====