L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 127:
====Art. 11.====
Le Provincie hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie:
1)# ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2)# istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale;
3)# toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di
ed industriale;
3) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di
Bolzano;
4)# usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale ;
5)# manifestazioni artistiche locali;
6)# urbanistica e piani regolatori;
7)# tutela del paesaggio;
8)# usi civici;
9)# ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del Codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o
civile; ordinamento dei «masi chiusi » e delle comunità familiari rette da antichi statuti o
consuetudini;
10)# artigianato;
11)# case popolari;
12)# porti lacuali;
13)# fiere e mercati;
14)# opere di pronto soccorso per calamità pubbliche.
 
====Art. 12.====