L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: differenze tra le versioni
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====Art. 4.====
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative sulle seguenti materie:
▲10) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna ;
▲11) caccia e pesca;
▲12) assistenza sanitaria ed ospedaliera;
▲13) ordinamento delle camere di commercio;
▲14) comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
▲15) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
▲16) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri
enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;
====Art. 5.====
La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana
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