Pagina:Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia.djvu/12: differenze tra le versioni
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lito coll'articolo 10°; pei secondi quattro anni pagheranno soli ducati sei annui, e pel corso di altri quattro anni consecutivi pagheranno ducati dodici annui, dovendo cominciare a pagare i ducati quindici fissati come sopra dal tredicesimo anno dalla data della immissione nel possesso delle case loro date in enfiteusi.<br/> |
{{Pt|lito|stabilito}} coll'articolo 10°; pei secondi quattro anni pagheranno soli ducati sei annui, e pel corso di altri quattro anni consecutivi pagheranno ducati dodici annui, dovendo cominciare a pagare i ducati quindici fissati come sopra dal tredicesimo anno dalla data della immissione nel possesso delle case loro date in enfiteusi.<br/> |
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|align=right|Articolo 18°. |
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|Oltre le dette case sarà egualmente conceduto a ciascuna famiglia il dominio utile in perpetuo di moggia 4. e 166. millesimi, antica misura Napoletana previo il pagamento di annui ducati uno e grana 50. per ogni moggio come sopra.<br/> |
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Tale concessione è fatta ai patti e condizioni contenuti nel titolo 9° delle Leggi Civili ai quali si aggiungono le seguenti modificazioni.<br/> |
Tale concessione è fatta ai patti e condizioni contenuti nel titolo 9° delle Leggi Civili ai quali si aggiungono le seguenti modificazioni.<br/> |
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