Pagina:Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia.djvu/12: differenze tra le versioni

fix colonna
Intestazione (non inclusa):Intestazione (non inclusa):
Riga 1: Riga 1:
{| width=100%
|width=30%|
|
Corpo della pagina (da includere):Corpo della pagina (da includere):
Riga 1: Riga 1:
lito coll'articolo 10°; pei secondi quattro anni pagheranno soli ducati sei annui, e pel corso di altri quattro anni consecutivi pagheranno ducati dodici annui, dovendo cominciare a pagare i ducati quindici fissati come sopra dal tredicesimo anno dalla data della immissione nel possesso delle case loro date in enfiteusi.<br/>
{{Pt|lito|stabilito}} coll'articolo 10°; pei secondi quattro anni pagheranno soli ducati sei annui, e pel corso di altri quattro anni consecutivi pagheranno ducati dodici annui, dovendo cominciare a pagare i ducati quindici fissati come sopra dal tredicesimo anno dalla data della immissione nel possesso delle case loro date in enfiteusi.<br/>
|-

|align=right|Articolo 18°.
[Articolo 18:]Oltre le dette case sarà egualmente conceduto a ciascuna famiglia il dominio utile in perpetuo di moggia 4. e 166. millesimi, antica misura Napoletana previo il pagamento di annui ducati uno e grana 50. per ogni moggio come sopra.
|Oltre le dette case sarà egualmente conceduto a ciascuna famiglia il dominio utile in perpetuo di moggia 4. e 166. millesimi, antica misura Napoletana previo il pagamento di annui ducati uno e grana 50. per ogni moggio come sopra.<br/>
Tale concessione è fatta ai patti e condizioni contenuti nel titolo 9° delle Leggi Civili ai quali si aggiungono le seguenti modificazioni.<br/>
Tale concessione è fatta ai patti e condizioni contenuti nel titolo 9° delle Leggi Civili ai quali si aggiungono le seguenti modificazioni.<br/>