Leggi ed usi della guerra terrestre - Regolamento (II), L'Aja, 29 luglio 1899: differenze tra le versioni

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DEI PARLAMENTARI
Articolo 32
É considerato come parlamentare l'individuo autorizzato da uno dei belligeranti a entrare in trattative con l'altro, e che si presenta con la bandiera bianca. Esso ha diritto all'inviolabilità, e con lui il trombettiere, cornetta o tamburino, il portabandiera e l'interprete che dovessero ac-compagnarlo.
Articolo 33
Il comandante al quale il parlamentare è inviato non è obbligato a riceverlo in ogni circostanza.