Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa - Granada, 3 ottobre 1985: differenze tra le versioni

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Riconoscendo che il patrimonio architettonico costituisce una espressione irripetibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell'Europa, una testimonianza inestimabile del nostro passato e un bene comune a tutti gli europei;
 
vista la Convenzione Culturale Europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 e soprattutto l'arti­coloarticolo 1;
 
vistala Carta Europea del Patrimonio Architettonico adottata dal Comitato dei ministri del C. d. E. il 26 settembre 1975 e la Risoluzione (76) 28, adottata il 14 aprile 1976, relativa all'adattamento dei sistemi legislativi e regolamenti nazionali alle esigenze della conservazione integrale del patrimonio architettonico;
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1. di sottomettere periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di tutela del patrimonio architettonico all'interno degli Stati Parti nella Convenzione, sulla applicazione dei tecnici che essa ha emanato e sulle loro attività;
 
2. di proporre al Comitato dei Ministri del C.d.E. tutte le misure tendenti a mettere in opera le disposizioni della Convenzione nell'ambito delle attività multilaterali e in materia di revisione o miglioramento della Convenzione così come l'informazione al pubblico sugli obiettivi della Conven­zioneConvenzione;
 
3. di fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativi all'invito rivolto agli stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione.