L. 23 maggio 1997, n. 135 - Interventi per lo sviluppo economico: differenze tra le versioni

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1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:<br/>
a) " 54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.";<br/>
b) " 56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita', la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso anche a societa' partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione e' concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilita' del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.";<br/>
c) " 57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, e' rimborsata, secondo le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.";<br/>
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Art. 12.
Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri
1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e' raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed e' ridotta della meta' la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994.