Direttiva 97-7-CE - Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: differenze tra le versioni

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# considerando che è necessario, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del mercato interno, adottare le misure intese a consolidare progressivamente tale mercato;
# considerando che la libera circolazione delle merci e dei servizi riguarda non soltanto il commercio professionale ma altresì i privati; che essa implica per i consumatori la possibilità di accedere alle merci e ai servizi di un altro Stato membro alle stesse condizioni della popolazione di tale Stato;
# considerando che la vendita transfrontaliera a distanza pur rappresentare per i consumatori una delle principali manifestazioni concrete della realizzazione del mercato interno, come h stato constatato, tra l'altro, nella comunicazione della Commissione al Consiglio "Verso un mercato unico della distribuzione";che è indispensabile per il buon funzionamento del mercato interno che i consumatori possano rivolgersi ad un'impresa situata fuori del proprio paese, benché quest'ultima disponga di una filiale nel paese di residenza del consumatore;
# considerando che l'introduzione di nuove tecnologie comporta una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per fare le loro ordinazioni; che taluni Stati membri hanno già adottato disposizioni differenti o divergenti per la protezione dei consumatori nelle vendite a distanza con effetti negativi sulla concorrenza tra le imprese nel mercato unico; che è quindi necessario introdurre un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo settore;
# considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione del Consiglio del 14 aprile1975 riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore enunciano la necessità di proteggere gli acquirenti di beni o di servizi contro richieste di pagamento di merci non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita;
# considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo "Nuovo impulso alla politica di protezione del consumatore", approvata dalla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986, annunciava al punto 33 che la Commissione avrebbe presentato proposte riguardanti l'impiego delle nuove tecnologie di informazione che consentono ai consumatori di fare a domicilio ordinazioni a un fornitore;
# considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori invita la Commissione a rivolgere i suoi sforzi invia prioritaria ai settori indicati nell'allegato; che questo allegato menziona le nuove tecnologie che consentono la vendita a distanza; che la Commissione ha dato seguito a questa risoluzione con l'adozione di un "piano d'azione triennale per la politica di protezione dei consumatori nella CEE (1990-1992)" e che detto piano prevede l'adozione di una direttiva in materia;
# considerando che l'uso delle lingue in materia di contratti a distanza rientra nelle competenze degli Stati membri;
# considerando che il contratto negoziato a distanza h caratterizzato dall'impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza; che queste diverse tecniche sono utilizzate nell'ambito di un sistema organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza che vi sia la presenza simultanea del fornitore e del consumatore; che la costante evoluzione di queste tecniche non consente di redigerne un elenco esaustivo ma richiede che vengano definiti principi validi anche per quelle tecniche che sono ancora poco impiegate;
# considerando che una medesima transazione comprendente prestazioni successive o altri atti di esecuzione periodica pur dare adito a qualificazioni giuridiche diverse, a seconda delle legislazioni degli Stati membri; che, fatta salva la facoltà degli Stati membri di ricorrere all'articolo 14, le disposizioni della presente direttiva non possono essere applicate in modo difforme, in funzione delle legislazioni degli Stati membri; che, a tal fine, appare pertanto legittimo prevedere che debba esserci conformità con le disposizioni della presente direttiva almeno in occasione della prima di una serie di prestazioni successive o del primo di altri atti di esecuzione periodica che possano ritenersi un tutt'uno, sia che detta prestazione o serie di prestazioni costituiscano l'oggetto di un contratto singolo ovvero di contratti successivi e distinti;
# considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve portare ad una diminuzione dell'informazione fornita al consumatore; che h necessario pertanto determinare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere dalla tecnica di comunicazione impiegata;che l'informazione trasmessa deve inoltre conformarsi alle altre regole comunitarie pertinenti ed in particolare alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole; che, in caso di eccezioni all'obbligo di fornire informazioni, h lasciato alla discrezionalità del consumatore se chiedere alcune informazioni di base quali l'identità del fornitore, le caratteristiche principali dei beni o servizi ed il loro prezzo;
# considerando che in caso di comunicazione telefonica h opportuno che il consumatore ottenga sufficienti informazioni all'inizio della conversazione per decidere se continuare o meno;
# considerando che l'informazione diffusa da talune tecnologie elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto essa non h ricevuta su un supporto durevole; che h necessario che il consumatore riceva, in tempo utile, per iscritto, informazioni necessarie ai fini della buona esecuzione del contratto;
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# considerando che nell'impiego delle nuove tecnologie il consumatore non ha padronanza della tecnica; che h pertanto necessario prevedere che l'onere della prova possa incombere al fornitore;
# considerando che in taluni casi esiste il rischio di privare il consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva designando il diritto di un paese terzo come diritto applicabile al contratto;che pertanto occorre prevedere nella presente direttiva disposizioni intese ad evitare tale rischio;
# considerando che uno Stato membro pur vietare, per motivi di interesse generale, la commercializzazione sul suo territorio, tramite contratti negoziati a distanza, di taluni prodotti e servizi;che questo divieto deve avvenire nel rispetto delle regole comunitarie; che tali divieti sono già previsti, in particolare in materia di medicinali, dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive e dalla direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano,
 
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2. Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1 non si applicano:
:- ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio di un consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
:- ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito; in caso di attività ricreative all'aperto il fornitore pur, in via d'eccezione, riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 7, paragrafo 2, in casi specifici.
 
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3.a. Gli Stati membri possono stabilire che l'onere della prova dell'esistenza di un'informazione preliminare, di una conferma scritta, o del rispetto dei termini e del consenso del consumatore pur essere a carico del fornitore.
 
 
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2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della tutela assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legge di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno o più Stati membri.
 
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2. Quando una normativa comunitaria specifica contiene disposizioni che disciplinano solo determinati aspetti della fornitura di beni o della prestazione di servizi, tali disposizioni, e non le disposizioni della presente direttiva, sono applicabili per detti aspetti specifici del contratto negoziato a distanza.
 
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Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per ragioni d'interesse generale, della commercializzazione nel loro territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali, mediante contratti a distanza, nel rispetto del trattato.
 
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La Commissione studia l'attuabilità dell'istituzione di mezzi efficaci per rispondere ai reclami dei consumatori in materia di vendite a distanza. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito dello studio e presenta, se del caso, proposte in merito.