D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 - Protezione da radiazioni ionizzanti per esposizioni mediche: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Mizardellorsa (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
CandalBot (discussione | contributi)
m Bot: spazi
Riga 304:
 
5 Le attivita' dell'esperto in fisica medica sono quelle dirette
prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonche' ai controlli di qualita' degli impianti radiologici. L'esercizio di tali attivita' e' consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi del citato decreto 30 gennaio 1998. L'esercizio e' consentito, altresi', ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti cosi' come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998.
 
6. Il controllo di qualita' di cui all'articolo 8, comma 2, lettera