Corte di Cassazione Sez. III Civile - Ordinanza 6591 - 8 maggio 2002 Competenza territoriale diffamazione: differenze tra le versioni

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5.3. Da ciò consegue che il luogo in cui si è verificato l'evento offensivo andrebbe individuato come quello in cui il primo visitatore abbia letto la notizia offensiva.
 
Sennonché ciò già in astratto diventa di difficilissima, se non di impossibile, individuazione, contrariamente a quanto avviene in tema di offesa arrecata attraverso la stampa. In quest'ultimo caso, infatti la più risalente giurisprudenza penale, che si pone all'origine dell'orientamento secondo cui il luogo della stampa è luogo in cui è verificato l'evento, si fonda sul rilievo che il semplice deposito presso gli organi competenti degli esemplari previsti dalla l. 2.2.1939, n. 374 rappresenta una forma di pubblicazione dello stampato sufficiente a determinare la responsabilità dell'autore dello scritto a titolo di diffamazione a mezzo stampa, per le offese in esso contenute, in quanto tale deposito realizza una forma di diffusione degli addebiti ed inoltre in quel luogo vi è anche la diffusione delle notizie presso gli addetti alla stampa (Cass. pen. 1.3.1972, I.; Cass. pen. 21.5.1974, F).
 
6.1. Sennonché tali ultime argomentazioni, valide in tema di responsabilità penale, che - nei reati cd. di evento - sorge con l'evento di lesione del bene giuridicamente protetto, non possono essere trasferite in sede di risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana, per espressioni offensive contenute in un sito Internet.