Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa - Granada, 3 ottobre 1985: differenze tra le versioni

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1) ad applicare in virtù della protezione giuridica dei beni considerati le procedure di controllo e di autorizzazione appropriate;
 
2) ad evitare che i beni predetti siano snaturati, degradati o demoliti. In questa prospettiva ciascuna
 
Parte si impegna, se ciò non è stato già fatto, ad introdurre nella sua legislazione disposizione prevedente:
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3) faccia della tutela, dell'attività e della valorizzazione del patrimonio architettonico un elemento considerevole della politica in materia di cultura, d'ambiente e assetto del territorio;
 
4) favorisca, finché possibile, nel quadro dei processi di assetto del territorio e di urbanizzazione, la conservazione e la utilizzazione di edifici di cui la propria importanza non giustificherebbe una protezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della presente Convenzione, ma che presenterebbero
 
un valore di contorno dal punto di vista dell'ambiente urbano o rurale o della qualità della vita; 5) favorisca l'applicazione e lo sviluppo, indispensabile per l'avvenire del patrimonio, di tecniche e materiali tradizionali.