Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per rendere applicabile alle Antille olandesi il regime speciale d'associazione definito nella IV parte del Trattato - Trattato, Bruxelles, 13 novembre 1962: differenze tra le versioni

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:1. Le disposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi e dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune.
:2. Tuttavia, al momento di questa revisione, dovranno comunque essere mantenuti per le Antille olandesi, vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio.
:3. Gli impegni della Comunità relativi ai vantaggi di portata equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, potranno essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'allegato al presente Protocollo.
 
;Articolo 7