Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni - Trattato, Schengen, 19 giugno 1990: differenze tra le versioni

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;Articolo 9
:1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti contraenti si impegnano a proseguire di comune accordo l`armonizzazione della loro politica in materia di visti.
:2. Per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della firma della presente Convenzione e dopo tale firma, il regime dei visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti. Una Parte contraente può derogare in via eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo per motivi imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione urgente. Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e, nella sua decisione, tenere conto dei loro interessi nonchè delle conseguenze della decisione stessa.
 
;Articolo 10
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:* per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del traffico illecito stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti del Zollfahndungsdienst (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero.
:* per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie nationale" nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
:* per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della "gendarmerie" e della "police" nonchè alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed, il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
:* per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della "Rijfispolitie" e della "Gemeentepolitie nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari del servizio fiscale di informazioni e di ricerca competenti in materia di dazi, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
:8. Il presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate, l'applicazione dell'articolo 37 del Trattato Benelux sull`estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974.
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;Articolo 123
:1. Le Parti contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra di loro l'obbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza di esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali, e, ove necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile, sempreché il paese di prima destinazione e di destinazione finale sia una Parte contraente.
:Fatte salve dette , concertazioni, e al fine di garantire l` efficacia dei controlli che dovessero essere necessari, le Parti contraenti si adopereranno, cooperando strettamente tramite un meccanismo di coordinamento, per procedere agli scambi di informazioni utili tenendo conto della regolamentazione nazionale.
:2. Per quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle tecnologie strategiche industriali di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti si adopereranno per far espletare le formalità di esportazione all'interno del paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.
:3. Nel contesto degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti avvieranno consultazioni con gli altri partner interessati.
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;Articolo 125
:1. Le Parti contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari di collegamento, delle proprie amministrazioni doganali.
:2. Il distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti in generale specialmente nel contesto delle Convenzioni esistenti e degli atti comunitari in materia di mutua assistenza.
:3. I funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive e di assistenza. Non sono legittimati ad adottare di propria iniziativa provvedimenti di amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed adempiono ai propri compiti nell'ambito delle istruzioni impartite loro dalla Parte contraente di origine.