Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XIII: differenze tra le versioni

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52. 379 R 0954: Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla Convenzione (GU n. L 121 del 17.5.1979, pag. 1) (7)
53. 386 R 4055: Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1), modificato da:
- 390 R 3573: Regolamento (CEE) n. 3573/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modficamodifica, a seguito dell'unificazione tedesca, il regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 16)
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
a) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Non vi sono restrizioni nazionali unilaterali per il trasporto di determinate merci, interamente o parzialmente riservate a navi battenti bandiera nazionale».
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(6) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione, cfr. allegato XIV.
(7) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21.
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