Allegato VI del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate - Parigi, 10 febbraio 1947: differenze tra le versioni

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1. Il Territorio Libero è autorizzato ad aprire registri per la immatricolazione di navi e galleggianti appartenenti sia al Governo del Territorio Libero sia a persone fisiche o ad organizzazioni domiciliate nel Territorio Libero.
2. Su domanda della Cecoslovacchia e della Confederazione Elvetica il Territorio Libero aprirà dei registri speciali per le navi e galleggianti cecoslovacchi ed elvetici. Dopo la conclusione del Trattato di Pace con l’Ungheria e del Trattato ristabilente l’indipendenza dell’Austria rispettivamente il Territorio Libero aprirà nelle stesse condizioni, dei registri marittimi speciali per le navi e galleggianti ungheresi ed austriaci. Navi e galleggianti iscritti in tali registri batteranno la bandiera dei rispettivi paesi.
3. Dando effetto alle disposizioni di cui sopra, e sotto riserva di qualsiasi convenzione internazionale che a tale riguardo venisse ad essere conclusa con la partecipazione del Governo del Territorio Libero, questo potrà stabilire le condizioni concernenti l’immatricolazione, il mantenimento o la radiazione dai registri atte ad impedire tutti gli abusi cui dessero luogo le facilitazioni cosi concesse. In particolar modo per quanto per quanto riguarda le navi e galleggianti immatricolati conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, l’immatricolazione sarà limitata alle navi e galleggianti gestiti dal Territorio Libero che servono regolarmente ai bisogni ed agli interessi del Territorio Libero. Nel caso delle navi e galleggianti immatricolati in conformità al paragrafo 2 di cui sopra, l’immatricolazione sarà limitata alle navi e galleggianti aventi Trieste come base e che servano in maniera regolare e permanente ai bisogni dei loro rispettivi paesi attraverso il porto di Trieste.
 
====Art. 34.====
''Porto Libero''
 
Sarà creato un Porto Libero nel Territorio Libero che sarà amministrato sulla base di uno Strumento internazionale stabilito dal Consiglio dei Ministri degli Esteri, approvato dal Consiglio di Sicurezza, ed è allegato al presente Trattato (Allegato VIII). Il Governo del Territorio Libero metterà in vigore la legislazione necessaria e prenderà tutte le misure utili per dare effetto alle disposizioni di tale Strumento.
 
====Art. 35.====
''Libertà di transito''