Allegato VI del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate - Parigi, 10 febbraio 1947: differenze tra le versioni

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''Poteri speciali del Governatore''
 
Al fine di essere in grado di far fronte alle sue responsabilità verso il Consiglio di Sicurezza, conformemente al presente Statuto, il Governatore può, nei casi che a suo giudizio presentino un carattere di estrema urgenza e che minacciano l’indipendenza o l’integrità del Territorio Libero, l’ordine pubblico od il rispetto dei diritti dell’uomo, ordinare direttamente e far eseguire misure appropriate, sotto riserva di indirizzare immediatamente al Consiglio di Sicurezza un rapporto a tale riguardo. In tale caso, il Governatore può, se o ritiene necessario, assumere la direzione dei servizi di sicurezza.
L’ Assemblea popolare può indirizzare una petizione al Consiglio di Sicurezza nei riguardi di qualsiasi atto compiuto dal Governatore nell’ esercizio di quelli dei suoi poteri che sono descritti nel paragrafo 1 del presente articolo.
 
====Art. 23.====
''Diritto di grazia e di commutazione della pena''
 
Il diritto di grazie e di commutazione della pena apparterrà al Governatore e sarà esercitato da lui conformemente alle disposizioni che saranno iscritte nella Costituzione.
 
====Art. 24.====
''Relazioni estere''
 
Il Governatore veglierà a che la condotta dei rapporti con l’estero del territorio Libero sia conforme alle disposizioni dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del territorio Libero. A tal fine, il Governatore avrà il potere di opporsi all’entrata in vigore di Trattati o di Accordi interessanti rapporti con l’estero che a suo avviso sono in contraddizione con lo Statuto, con la Costituzione o con le leggi del Territorio Libero.
I Trattati o gli Accordi, così come gli exequatur e gli incarichi consolari saranno firmati congiuntamente dal Governatore e da un rappresentante del consiglio di Governo.
Il territorio Libero può o potrà essere parte contraente nelle convenzioni internazionali, o divenire membro di organizzazioni internazionali a condizione che lo scopo di tali convenzioni o di tali organizzazioni sia di regolare questioni economiche, tecniche, culturali, sociali, o relative alla sanità pubblica.
Qualsiasi unione economica o associazione di carattere esclusivo con qualsiasi Stato è incompatibile con lo Statuto del Territorio Libero.
Il territorio Libero riconoscerà il pieno valore del Trattato di Pace con l’ Italia e darà effetto alle disposizioni di tale Trattato che gli sono applicabili. Il Territorio Libero riconoscerà