Allegato VI del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate - Parigi, 10 febbraio 1947: differenze tra le versioni

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La Costituzione del Territorio Libero dovrà garantire la libertà e l’indipendenza completa del Potere Giudiziario e prevede un’ istanza d’appello.
 
====Art. 16.====
''Nomina dei Magistrati''
 
Il Governatore nominerà i Magistrati scegliendoli fra i candidati proposti dal Consiglio di Governo o fra altre persone, dopo consultazioni del Consiglio di Governo, a meno che la Costituzione non preveda un altro sistema di nomina alle funzioni giudiziarie. Sotto riserva delle garanzie che saranno date dalla Costituzione, il Governatore potrà revocare i Magistrati se la loro condotta è incompatibile con le loro funzioni giudiziarie.
L’ Assemblea popolare, con un voto a maggioranza dei due terzi dei suffrragi espressi, potrà invitare il Governatore a procedere ad un’ inchiesta su qualsiasi accusa sporta contro un menbro della magistratura. Tale accusa, se si rivela fondata, potrà comportare la sospensione o la revoca dell’ interessato.
 
====Art. 17.====
''Responsabilità del Governatore davanti al Consiglio di Sicurezza''
 
l Governatore, nella sua qualità di Rappresentante del Consiglio di Sicurezza, avrà la responsabilità di sorvegliare l’applicazione del presente Statuto, specie per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali dell’uomo, e di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza da parte del Governo del Territorio Libero, conformemente al presente Statuto, alla Costituzione ed alle leggi del Territorio Libero.
Il Governatore presenterà al Consiglio di Sicurezza dei rapporti annuali sull’ applicazione dello Statuto e sull’ esercizio delle sue funzioni.
 
====Art. 18.====
''Diritti dell’ Assemblea''
 
L’Assemblea popolare avrà il diritto di procedere all’esame o alla discussione di qualsiasi questione concernente gli interessi del Territorio Libero.
 
====Art. 19.====
''Legislazione''
 
L’iniziativa in materia legislativa appartiene ai membri dell’Assemblea Popolare, al Consiglio di Governo e cosi pure al Governatore, per le questioni che, a suo avviso, concernono le responsabilità del Consiglio di Sicurezza, quali sono definite all’articolo 2 del presente Statuto.
Nessuna legge potrà entrare in vigore prima di essere stata promulgata. La promulgazione delle leggi avrà luogo conformemente alle disposizioni della Costituzione del Territorio Libero.
Prima di essere promulgata, qualsiasi legge adottata dall’Assemblea dovrà essere presentata al Governatore.
Se il Governatore ritiene che tale legge è contraria al presente Statuto, potrà, entro i dieci giorni che seguiranno alla presentazione che gliene è stata fatta, rinviarla all’Assemblea con le sue informazioni e raccomandazioni. Se il Governatore non rinvia detta legge entro i dieci giorni fissati, o egli informa l’Assemblea entro lo stesso termine che la legge non richiama da parte sua alcuna osservazione o raccomandazione, la legge sarà promulgata immediatamente.
Se l’Assemblea si rifiuta di ritirare la legge che le è stata rinviata dal Governatore o di modificarla conformemente alle osservazioni o raccomandazioni del Governatore, questi, a meno che non sia pronto a ritirare le sue osservazioni e raccomandazioni – ed in tal caso la legge sarà promulgata senza ritardo – sottoporrà immediatamente la questione al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore trasmetterà egualmente senza ritardo al Consiglio di Sicurezza qualsiasi comunicazione che l’Assemblea potesse desiderare far pervenire al Consiglio a tale riguardo.
Le leggi che saranno state sottoposte al Consiglio di Sicurezza in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente non saranno promulgate che su istruzioni del Consiglio di Sicurezza.
 
====Art. 20.====
''Diritti del governatore in materia di misure amministrative''