L. 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: differenze tra le versioni
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=== Art. 2. ===
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
=== Art. 3. ===
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
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=== Art. 4. ===
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
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=== Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
=== Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge.
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===CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO===
=== Art. 7.
(Notificazione).
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=== Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
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=== Art. 9.
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
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=== Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
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====Sezione II Diritti dell'interessato del trattamento dei dati====
=== Art. 11.
(Consenso).
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=== Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
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=== Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
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=== Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
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====Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno====
=== Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
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=== Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
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=== Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
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=== Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
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====Sezione IV Comunicazione e diffusione dei dati====
=== Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
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=== Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
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=== Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
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===CAPO IV TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI===
=== Art. 22.
(Dati sensibili).
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=== Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del Garante.
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=== Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale).
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
=== Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
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=== Art. 26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
Riga 313:
===CAPO V TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE===
=== Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
Riga 325:
=== Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
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===CAPO VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE===
=== Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
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===CAPO VII GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI===
=== Art. 30.
(Istituzione del Garante).
Riga 391:
=== Art. 31.
(Compiti del Garante).
Riga 421:
=== Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
Riga 439:
=== Art. 33.
(Ufficio del Garante).
Riga 455:
===CAPO VIII SANZIONI===
=== Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
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=== Art. 35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
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=== Art. 36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a due anni.
Riga 477:
=== Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
=== Art. 38.
(Pena accessoria).
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
=== Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
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===CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE===
=== Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
Riga 503:
=== Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
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=== Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
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