L. 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: differenze tra le versioni

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=== Art. 2. ===
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
 
 
=== Art. 3. ===
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
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=== Art. 4. ===
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
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=== Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
 
 
=== Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge.
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===CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO===
=== Art. 7.
(Notificazione).
 
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=== Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
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=== Art. 9.
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
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=== Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
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====Sezione II Diritti dell'interessato del trattamento dei dati====
=== Art. 11.
(Consenso).
 
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=== Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
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=== Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
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=== Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
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====Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno====
=== Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
 
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=== Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
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=== Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
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=== Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
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====Sezione IV Comunicazione e diffusione dei dati====
=== Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
 
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=== Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
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=== Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
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===CAPO IV TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI===
=== Art. 22.
(Dati sensibili).
 
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=== Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del Garante.
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=== Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale).
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
 
 
=== Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
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=== Art. 26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
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===CAPO V TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE===
=== Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
 
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=== Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
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===CAPO VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE===
 
=== Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
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===CAPO VII GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI===
 
=== Art. 30.
(Istituzione del Garante).
 
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=== Art. 31.
(Compiti del Garante).
 
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=== Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
 
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=== Art. 33.
(Ufficio del Garante).
 
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===CAPO VIII SANZIONI===
=== Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
 
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=== Art. 35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
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=== Art. 36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a due anni.
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=== Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
 
 
=== Art. 38.
(Pena accessoria).
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
 
 
=== Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
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===CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE===
=== Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
 
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=== Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
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=== Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
 
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto; tale Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
 
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
 
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
 
 
Art. 43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
 
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresi' ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
 
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
 
 
===CAPO X COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE===
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
 
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
Art. 45.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
 
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