Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni
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====Art. 6. Funzionari della OSCE ====
<ol type="a"><li>immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;</li>
<li>esenzione personale, per il coniuge e per i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;</li>
<li>agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo italiano;</li>
<li>agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali, per loro stessi, per il coniuge e familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;</li>
<li>diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico in Italia e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.</li></ol>
<li>I privilegi e le immunità di cui alle lettere da b) a e) del comma 1 non si applicano ai cittadini italiani né alle persone con residenza permanente in Italia.</li>
<li>Le norme di cui al presente articolo non disciplinano il trattamento fiscale dei redditi eventualmente prodotti in Italia dai funzionari della OSCE.</li>▼
<li>Nel presente articolo l'espressione "funzionari della OSCE" indica il segretario generale, l'alto commissario per le minoranze nazionali e le persone che rivestono incarichi determinati dal competente organo decisionale della OSCE o da questo designate. Le decisioni assunte al riguardo dagli organi della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.</li>
<li>I dipendenti delle istituzioni della OSCE sono esenti dal regime previdenziale del paese ospitante purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o si trovino nelle condizioni descritte al comma 6.</li>
<li>I dipendenti delle istituzioni della OSCE, purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'istituzione della OSCE, o di un programma cui aderisce l'istituzione della OSCE che preveda adeguati benefici, sono esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.</li></ol>
▲trattamento fiscale dei redditi eventualmente prodotti in Italia dai
====Art. 7. Membri delle missioni della OSCE ====
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