Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni

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<ol><li>I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della OSCE o che prendono parte ai lavori delle istituzioni della OSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione, godono in Italia dei seguenti privilegi e immunità:
<ol type="a"><li>immunita'immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro
compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;</li>
<li>inviolabilita'inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;</li>
<li>esenzione, personale e per il coniuge, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;</li>
<li>agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.</li></ol>