Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni

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====Art. 3. Istituzioni della OSCE ====
 
1. <ol><li>Le istituzioni della OSCE operanti in Italia, i loro beni e le loro disponibilità finanziarie, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, godono della stessa immunità da procedimenti giudiziari riconosciuta agli Stati esteri.</li>
loro<li>Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili. I beni e le disponibilita' finanziarie delle istituzioni della OSCE, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.</li>
2. Le<li>Gli sediarchivi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili. </li>
chiunque siano detenuti, godono della stessa immunita' da
<li>Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE:
procedimenti giudiziari riconosciuta agli Stati esteri.
<ol type="a"><li>possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai loro obiettivi;</li>
2. Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili.
<li>hanno facoltà di trasferire i loro fondi, o le loro valute, dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.</li></ol>
I beni e le disponibilita' finanziarie delle istituzioni della OSCE,
<li>Le istituzioni della OSCE, le loro disponibilità finanziarie, le loro entrate e altri beni, nell'ambito delle attività istituzionali sono esenti:
situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, sono
<ol type="a"><li>da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che, sotto qualsiasi forma o denominazione, rappresentino oneri o corrispettivi per servizi di pubblica utilità;</li>
esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.
<li>da diritti doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni della OSCE per loro uso ufficiale. Gli articoli importati in Italia in esenzione doganale non possono essere venduti nel territorio
3. Gli archivi delle istituzioni della OSCE in Italia sono
nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle finanze.</li></ol>
inviolabili.
<li>Qualora le istituzioni della OSCE acquistino o usufruiscano in Italia di beni o servizi di valore superiore al limite stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
4. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o
necessari per lo svolgimento di attività ufficiali, e qualora il prezzo di tali beni e servizi includa tasse, il Ministero delle finanze provvede al rimborso dell'importo della tassa, previa presentazione di documentata istanza da parte delle predette istituzioni.</li>
moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE:
<li>Le istituzioni della OSCE usufruiscono, per le loro comunicazioni ufficiali, dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.</li></ol>
a) possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le
valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita'
corrispondenti ai loro obiettivi;
b) hanno facolta' di trasferire i loro fondi, o le loro valute,
dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e di convertire
qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.
5. Le istituzioni della OSCE, le loro disponibilita' finanziarie,
le loro entrate e altri beni, nell'ambito delle attivita'
istituzionali sono esenti:
a) da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che,
sotto qualsiasi forma o denominazione, rappresentino oneri o
corrispettivi per servizi di pubblica utilita';
b) da diritti doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per
quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni
della OSCE per loro uso ufficiale. Gli articoli importati in Italia
in esenzione doganale non possono essere venduti nel territorio
nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle
finanze.
6. Qualora le istituzioni della OSCE acquistino o usufruiscano in
Italia di beni o servizi di valore superiore al limite stabilito ai
sensi del quarto comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
necessari per lo svolgimento di attivita' ufficiali, e qualora il
prezzo di tali beni e servizi includa tasse, il Ministero delle
finanze provvede al rimborso dell'importo della tassa, previa
presentazione di documentata istanza da parte delle predette
istituzioni.
7. Le istituzioni della OSCE usufruiscono, per le loro
comunicazioni ufficiali, dello stesso trattamento accordato alle
missioni diplomatiche.
 
====Art. 4. Missioni permanenti degli Stati partecipanti alla OSCE ====