Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni
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====Art. 3. Istituzioni della OSCE ====
<li>Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE:
<ol type="a"><li>possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai loro obiettivi;</li>
▲2. Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili.
<li>hanno facoltà di trasferire i loro fondi, o le loro valute, dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.</li></ol>
<li>Le istituzioni della OSCE, le loro disponibilità finanziarie, le loro entrate e altri beni, nell'ambito delle attività istituzionali sono esenti:
<ol type="a"><li>da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che, sotto qualsiasi forma o denominazione, rappresentino oneri o corrispettivi per servizi di pubblica utilità;</li>
<li>da diritti doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni della OSCE per loro uso ufficiale. Gli articoli importati in Italia in esenzione doganale non possono essere venduti nel territorio
nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle finanze.</li></ol>▼
<li>Qualora le istituzioni della OSCE acquistino o usufruiscano in Italia di beni o servizi di valore superiore al limite stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
necessari per lo svolgimento di attività ufficiali, e qualora il prezzo di tali beni e servizi includa tasse, il Ministero delle finanze provvede al rimborso dell'importo della tassa, previa presentazione di documentata istanza da parte delle predette istituzioni.</li>
▲moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE:
<li>Le istituzioni della OSCE usufruiscono, per le loro comunicazioni ufficiali, dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.</li></ol>▼
▲nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle
▲comunicazioni ufficiali, dello stesso trattamento accordato alle
====Art. 4. Missioni permanenti degli Stati partecipanti alla OSCE ====
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