Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni

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Le determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.</ol>
 
====Art. 2. Disposizioni generali sui privilegi e le immunita'immunità ====
 
<ol><li>I privilegi e le immunità indicatiimmunitàindicati negli articoli da 3 a 8 sono accordati alle istituzioni della OSCE nel loro interesse.<br />
All'immunità puo'può rinunciare il segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica.</li>
<li>I privilegi e le immunità sono accordati ai soggetti interessati, non a loro personale vantaggio, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.<br />