Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 17:
la seguente legge:
====Art. 1.
<ol><li>L'Italia riconosce la
<ol type="a"><li>segretariato della OSCE;</li>
<li>ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);</li>
|