Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni

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la seguente legge:
 
====Art. 1. Capacita'Capacità giuridica delle istituzioni della OSCE ====
 
<ol><li>L'Italia riconosce la capacita'capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacita'capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE):
<ol type="a"><li>segretariato della OSCE;</li>
<li>ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);</li>