Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 19:
====Art. 1. Capacita' giuridica delle istituzioni della OSCE ====
 
<ol><li>L'Italia riconosce la capacita' giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacita' di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE):
1. L'Italia riconosce la capacita' giuridica necessaria per
a)<ol type"a"><li>segretariato della OSCE;</li>
l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacita' di
<li>ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);</li>
stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili,
c) <li>altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal consiglio della organizzazione medesima.</li></ol>
adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle
Le determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.</ol>
seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE):
a) segretariato della OSCE;
b) ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo
(Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);
c) altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal consiglio
della organizzazione medesima. Le determinazioni assunte al riguardo
dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero
degli affari esteri.
 
====Art. 2. Disposizioni generali sui privilegi e le immunita' ====