Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni
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====Art. 1. Capacita' giuridica delle istituzioni della OSCE ====
<ol><li>L'Italia riconosce la capacita' giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacita' di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE):
<li>ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);</li> ▼
Le determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.</ol>
▲a) segretariato della OSCE;
▲(Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);
▲c) altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal consiglio
====Art. 2. Disposizioni generali sui privilegi e le immunita' ====
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