Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni
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====Art. 8. Carta d'identita' OSCE ====
conferisce al titolare i diritti corrispondenti al trattamento specificato nel documento. ▼
#Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di carta d'identita' OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi giorni.▼
▲conferisce al titolare i diritti corrispondenti al trattamento
▲carta d'identita' OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
SCALFARO
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Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
====Annesso A (articolo 8) - CARTA D'IDENTITA' OSCE ====
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