Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità. L. 30 luglio 1998, n. 301: differenze tra le versioni

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====Art. 8. Carta d'identita' OSCE ====
 
1. #La OSCE puo' rilasciare una carta d'identita' OSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la OSCE. Tale documento, che non sostituisce i regolari documenti di viaggio, e' rilasciato secondo il modello riportato nell'annesso A alla presente legge e
conferisce al titolare i diritti corrispondenti al trattamento specificato nel documento.
effettuino viaggi in missione ufficiale per la OSCE. Tale documento,
#Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di carta d'identita' OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi giorni.
che non sostituisce i regolari documenti di viaggio, e' rilasciato
secondo il modello riportato nell'annesso A alla presente legge e
conferisce al titolare i diritti corrispondenti al trattamento
specificato nel documento.
2. Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di
carta d'identita' OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi
giorni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi'addì 30 luglio 1998
 
SCALFARO
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Dini, Ministro degli affari esteri
 
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
====Annesso A (articolo 8) - CARTA D'IDENTITA' OSCE ====