D.L. 3 maggio 2016, n. 59 - Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione: differenze tra le versioni

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esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero
2. Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, la SGA puo' acquistare sul mercato
crediti, partecipazioni e altre attivita' finanziarie, nonche'
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2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera
a), risulta dalla somma di:
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del
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compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti
b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti
finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla
data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli
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giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in
liquidazione, al netto di:
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti
finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del
Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria
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lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi
durata finanziaria piu' vicina.
4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera
4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera
b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e' rilevato
alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del
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quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato
dei titoli di Stato MTS.
5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), e' calcolato
5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), e' calcolato
moltiplicando tra loro:
a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;
a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;
b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o
b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o
di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data
del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;
c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti
c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti
finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente
connessi all'operazione di acquisto.
6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere
6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La
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arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e'
7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e'
indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati:
a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche
a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche
digitale;
b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha
b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha
acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione
c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione
della quantita', del controvalore, della data di acquisto, del
corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi
all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:
8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:
a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
c) attestazione degli ordini eseguiti;
d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione,
b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
c) attestazione degli ordini eseguiti;
d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione,
del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;
e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare,
e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare,
calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di
cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
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investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti
finanziari acquistati oltre la suddetta data.
{{Centrato|Art. 10}}
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fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
2. Il canone e' determinato annualmente applicando l'aliquota
2. Il canone e' determinato annualmente applicando l'aliquota
dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attivita'
per imposte anticipate e le imposte versate.
3. L'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al
3. L'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al
comma 2 e' determinato ogni anno sommando algebricamente:
a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita' per imposte
a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita' per imposte
anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato articolo 2
del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine
dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2007;
b) le attivita' per imposte anticipate trasformate in credito
b) le attivita' per imposte anticipate trasformate in credito
d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55
a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.
4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al
4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al
comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali,
versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
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riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e
successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attivita'
5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attivita'
per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e' dovuto.
6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al
6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al
consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del
predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della
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attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3 delle singole
imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato.
7. Il versamento del canone e' effettuato per ciascun anno entro il
7. Il versamento del canone e' effettuato per ciascun anno entro il
termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. In caso
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delle imposte sui redditi, il versamento e' effettuato dalla
consolidante.
8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le
8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le
imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attivita' per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell'articolo
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delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle
imposte versate dalle societa' incorporate, fuse o scisse.
9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui
all'articolo 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del
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chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la
fusione o la scissione.
10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55
10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55
a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si
applicano all'ammontare delle attivita' per imposte anticipate
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proporzione alle attivita' per imposte anticipate di cui ai citati
commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.
11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
del canone di cui al comma 1, nonche' per il relativo contenzioso, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,
13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per
l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni
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15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per
l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:
a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui
a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni
c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni
di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in
80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per