D.L. 3 maggio 2016, n. 59 - Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione: differenze tra le versioni

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distribuzione parziale non puo' superare il novanta per cento delle
somme da ripartire.».
l) all'articolo 615, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
l) all'articolo 615, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione
e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita
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fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver
potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;
m) all'articolo 648, primo comma, la parola «concede» e'
m) all'articolo 648, primo comma, la parola «concede» e'
sostituita dalle seguenti: «deve concedere».
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179,
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-sexies e' sostituito dal seguente: «9-sexies. Il
a) il comma 9-sexies e' sostituito dal seguente: «9-sexies. Il
professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di
procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza
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delle attivita' svolte successivamente al deposito del rapporto di
cui al periodo precedente.»;
b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto
b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto
riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione
forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi
previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano
ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati
successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica
agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione
forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso
del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite
5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite
forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano
alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di
esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al
decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
7. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera
7. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera
h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di
vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto.
{{Centrato|Art. 5}}
Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni
contenute nelle banche dati
1. All'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il
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{{Centrato|Modifiche alla legge fallimentare}}
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
a) all'articolo 40, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
«Il comitato dei creditori si considera costituito con
l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei
suoi componenti, senza necessita' di convocazione dinanzi al curatore
ed anche prima della elezione del suo presidente.»;
b) all'articolo 95, terzo comma, e' aggiunto in fine il seguente
b) all'articolo 95, terzo comma, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entita' del
passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta
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utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della
procedura da soggetti terzi.»;
c) all'articolo 104-ter, decimo comma, e' inserito, in fine, il
c) all'articolo 104-ter, decimo comma, e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «E' altresi' giusta causa di revoca, in presenza di
somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.»;
d) all'articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) e' aggiunto il
d) all'articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) e' aggiunto il
seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita'
del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia svolta in via
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strutture informatiche messe a disposizione della procedura da
soggetti terzi»;
e) all'articolo 175 comma secondo, e' inserito, in fine, il
e) all'articolo 175 comma secondo, e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia
svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore
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non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni
prima dell'adunanza.».
{{Centrato|Art. 7}}
{{Centrato|Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.a.}}
1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della
Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.A., istituita nel
quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e
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Lo statuto della SGA e' adeguato alle disposizioni del presente
articolo.
Capo II
 
{{Centrato|Capo II}}
Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione
 
Art. 8
{{Centrato|Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione}}
{{Centrato|Art. 8}}
{{Centrato|Definizioni}}
1. Ai fini del presente capo si intendono per:
 
a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale,
a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale,
anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis
causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati
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un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha
emessi;
b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di
b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle
Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca
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amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa;
c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la
c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la
Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria
e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.,
istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;
d) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito dall'articolo 1,
d) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito dall'articolo 1,
comma 855, della legge di stabilita' per il 2016;
e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale
e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale
gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d);
f) «prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento
f) «prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento
relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti
finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed
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dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati,
nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;
g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato
g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato
(MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS
S.p.A.
{{Centrato|Art. 9}}
{{Centrato|Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta}}
1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno
2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in
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forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al
ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di valore
a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di valore
inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini
b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015
inferiore a 35.000 euro.
2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera
2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera
a), risulta dalla somma di:
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli
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data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli
oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento
3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento
del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12
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negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.
9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla
9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla
base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,
calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla
liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo
10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo
di solidarieta' e che non hanno presentato l'istanza di erogazione
dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono
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{{Centrato|Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme}}
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 856 e' sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di
a) il comma 856 e' sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di
solidarieta' e' alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie
connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo
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96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni».
Capo III
 
{{Centrato|Capo III}}
Altre disposizioni finanziarie
 
Art. 11
{{Centrato|Altre disposizioni finanziarie}}
{{Centrato|Art. 11}}
{{Centrato|Attivita' per imposte anticipate}}
1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2,
commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
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29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
{{Centrato|Art. 12}}
{{Centrato|Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito}}
1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita'
di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalita' di cui al comma 9
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Copertura finanziaria
{{Centrato|Art. 13}}
{{Centrato|Copertura finanziaria}}
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7,
pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6
milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno
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2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
{{Centrato|Entrata in vigore}}
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2016
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2016
MATTARELLA
{{Centrato|MATTARELLA}}
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan{{Centrato|Renzi, Presidente Ministrodel Consiglio dell'economia dei eministri }}
delle{{Centrato|Padoan, finanze Ministro dell'economia e
delle finanze}}
{{Centrato|Orlando, Ministro della giustizia}}