D.L. 3 maggio 2016, n. 59 - Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione: differenze tra le versioni
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{{Qualità|avz=25%|data=11 luglio 2016|arg=Da definire}}
{Intestazione
| Progetto= diritto
| Argomento= diritto
| Organismo emittente = Governo italiano
| Titolo =D.L. 3 maggio 2016, n. 59 - Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione
| Iniziale del titolo =D
| Eventuale sottotitolo =
| Anno di pubblicazione= 2016
| URL della versione cartacea a fronte =
}}
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{{Centrato|IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA}}
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure a sostegno
delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti
nelle procedure esecutive e concorsuali;
Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure in
favore degli investitori in banche in liquidazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia;
{{Centrato|Emana il seguente decreto-legge:}}
{{Centrato|Art. 1}}
{{Centrato|Pegno mobiliare non possessorio}}
costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro
concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la
previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio
dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su beni mobili
destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili
registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri,
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acquistato con tale corrispettivo, senza che cio' comporti
costituzione di una nuova garanzia.
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e
dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene
dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo
massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la
iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia
delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla
data dell'iscrizione il pegno prende grado ed e' opponibile ai terzi
e nelle procedure concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed
iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un
bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia
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della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non
possessorio iscritto anteriormente.
6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se
presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in
garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1
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autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro
100.000 per l'anno 2017.
7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del
pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e
agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto
successivamente, ha facolta' di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il
corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della
somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per
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creditore, la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui
all'articolo 490 del codice di procedura civile;
b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza
della somma garantita;
c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro
delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i
canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della
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creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore
della garanzia stessa;
d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro
delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a
concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto
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della garanzia il valore attribuito al bene ai fini
dell'appropriazione.
8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo' procedere a
norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e' stato ammesso al
passivo con prelazione.
9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e
d), il debitore puo' agire in giudizio per il risarcimento del danno
quando la vendita e' avvenuta in violazione dei criteri e delle
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il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma
della disposizione di cui alla lettera c).
10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e' equiparato al pegno.
{{Centrato|Art. 2}}
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immobile sospensivamente condizionato
l'articolo 48 e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 48-bis (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento
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immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente
condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5.
2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi
degli effetti del patto di cui al comma 1, purche' al proprietario
sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del
diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di
trasferimento.
3. Il trasferimento non puo' essere convenuto in relazione a
immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del
coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
4. Il patto di cui al comma 1 puo' essere stipulato al momento
della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i
contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente
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all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e
iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla
scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di
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dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al
medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.
6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione
di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale
del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la
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iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione
del patto di cui al comma 1.
7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque
diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e
l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da
versare al titolare del diritto reale immobiliare.
8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i
presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della
comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6
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accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e
l'ammontare del debito inadempiuto.
9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione
della condizione sospensiva, il creditore, anche unilateralmente,
rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una
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estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214
del codice civile.
10. Puo' farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo
anche quando il diritto reale immobiliare gia' oggetto del patto di
cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per
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disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di
procedura civile.
11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il
diritto reale immobiliare e' sottoposto ad esecuzione a norma delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1,
sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare,
il creditore, se e' stato ammesso al passivo, puo' fare istanza al
giudice delegato perche', sentiti il curatore e il comitato dei
creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.
13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita
il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita' nei
registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della
condizione sospensiva.».
{{Centrato|Art. 3}}
Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle
elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari,
delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della
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funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli
intermediari vigilati e della stabilita' complessiva.
2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti
relativi:
b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione
dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, nonche' ai piani di risanamento di cui all'articolo 67,
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quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle
imprese;
d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39;
e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di
piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27
gennaio 2012, n. 3.
3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e
gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto
che segue:
a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione
del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma
elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento
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all'articolo 28, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata
immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese
disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti
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loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da
parte degli intermediari creditizi e finanziari;
c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi
disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti
relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2,
individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).
4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca
d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilita'
finanziaria, sono altresi' previste disposizioni per l'attuazione del
registro, prevedendo:
a) le modalita' di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e
consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro,
nonche' i tempi massimi della loro conservazione;
b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna
tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle
informazioni e dei documenti;
c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un
legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso
limitato, il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura
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casi di esenzione; e' sempre consentito l'accesso gratuito
all'autorita' giudiziaria;
d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti
con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi
contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i
terzi.
5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna
tipologia di informazione e di documento in esso contenuti. Le
disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia
conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848.
6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario
giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o
d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono
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interessati. Nelle more della decisione, il giudice puo' imporre una
cauzione al creditore o terzo richiedente.
7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il
Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e
digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed
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la Societa' provvedera', tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei
beni e servizi occorrenti.
8. Per l'istituzione del registro e' autorizzata la spesa di 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della
giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
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entita' della contribuzione finanziaria da parte della Banca
d'Italia.
{{Centrato|Art. 4}}
{{Centrato|Disposizioni in materia espropriazione forzata}}
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
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