Pagina:Notizie del bello, dell'antico, e del curioso della città di Napoli.djvu/268: differenze tra le versioni

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{{Pt|ni|roboni}} di broccato giallo, all’uso senatorio, tutti adornati di
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ricche trine d’oro, similmente con berettoni di tela d’oro; e con gualdrappe di velluto cremisi ne’ cavalli.
ni di broccato giallo, ali’ uso senatorio, tutti adornati di
<ref follow="pag178">{{Pt|sioni|pensioni}} di venti, venticinque, o quaranta carlini secondo i gradi de’ padri loro, e gli altri per maritaggi, ciascuno di ducati quaranta, e per altri conforti eziandio.<br />
ricche trine d’oro, similmente con herettoni di tela d’oro;
{{spazi|3}}E simigliantemente a questo, anche la regia marinerìa ebbesi il suo orfanotrofio con benefico Real Dispaccio del dì 16 di settembre
e con gualdrappe di velluto cremisi ne^cavalli.
1831, in virtù del quale sommavan dapprima le rendite oltre a millecinquecento ducati; ma coll’applicazione poscia del profitto che poteva trarsi dalla coltura di alcuni terreni nell’isola di S. Stefano, e con altre largizioni ancora e buone opere, puossi oggi disporre a pro degli orfani infelici della uffizialità marinaresca di un censo annuo oltre a’ settemila ducati fruttiferi e liberi d’ogni gravezza e passività cotanto han saputo corrispondere gli amministratori alla cordialità del Principe, ed al sentimento della carità cristiana.<br />
sioDÌ di venti, venticinque, o quaranta carlini secondo i gradi
{{spazi|3}}T{{Sc|ribunali militari}}. Tostochè gli eserciti divennero permanenti, videsi bisogno di un codice e di un procedimento speciale per l’amministrazione della giustizia militare. Nè poi è a far le maraviglie che mentre tutte le istituzioni della moderna Europa volgono ad assicurare a ciascun cittadino il libero esercizio delle sue facoltà,
de’ padri loro, e gli altri per maritaggi, ciascuno di ducali quaranta, e per altri conforti ez’andio.
mettendo un freno alle voglie del forte contro il debole, non vedonsi
E simigliantemente a questo, anche la regia marinerìa ebbesl il
negli eserciti e nelle armate che eccezioni e privilegi, ed a rigorose condizioni soggetta la sommession de’ soldati. La ragione sta appunto nella stessa indole del servigio e della costituzion militare. Imperocchè il cittadino armato debb’essere rattenuto da severa disciplina per non abusare della sua forza, e per adempiere ai suoi carichi con volontà affatto sottomessa. Per la qual cosa leggiamo pene severe contro la gente di guerra nelle leggi normanne e sveve, ne’ capitoli angioini, nelle prammatiche aragonesi. E non ultimi mai a miglioramenti della civiltà, già nell’anno 1737 pubblicavasi in Palermo il ''trattato delle leggi penali
suo orfanotrofio con benefico Real Dispaccio del dì 16 di settembre
della milizia'' comechè quelle stesse si fossero che nella Monarchia
i83i, in viriii del quale sommavan dapprima le rendile olire
Spagnuola avean forza e vigore. E poco appresso, Francesco Fraveth, avvocato de’ poveri soldati nella Giunta consultiva di guerra e nella udienza generale degli eserciti i poneva a luce la ''pratica'' {{Pt|''mi''-|}}</ref>
a millecinquecento ducati; ma coir applicazione poscia del profìllo
che poteva trarsi dalia coltura di alcuni terreni nell’isola di S. Stefano, e con altre largizioni ancora e buone opere, puossi oggi
disporre a prò degli orfani infelici della ufiìziaiiià marinaresca di
un censo annuo olire a* setlemila ducati fruiiiferi e liberi d’ogni
gravezza e passivila coianto han sapulo corrispondere gli amministratori
alla cordialità del Principe, ed al sentimento della carità
cristiana.
Tribunali militari, Tostochè gli eserciti divennero permanenti,
videsi bisogno di un codice e di un procedimento speciale per Tarnmìnisirazione
della giustizia militare. Né poi è a far le maraviglie
che mentre tutte le istituzioni della moderna Europa volgono ad
assicurare a ciascun cittadino il libero esercizio delle sue facoltà,
meilendo un freno alle voglie del forte contro il debole, non vedonsi
negli eserciti e nelle armate che eccezioni e privilegi, ed a
rigorose condizioni soggetta la sommession de’ soldati. La ragione
sta appunto nella stessa indole del servigio e della coslituzion militare.
Imperocché il cittadino armalo debb’essere rattenuto da severa
disciplina per (iQft abusare della sua forza, e per adempiere
ai suoi carichi con volontà affatto sottomessa, Per la qual cosa
leggiamo pene severe contro la gente di guerra nelle leggi normanne
e sveve, ne’ capitoli angioini, nelle prammatiche aragonesi.
E non ultimi mai a* miglioramenti della civilià, già nell’anno
1757 pubblica vasi in Palermo il trattato delle leggi penali
4ella wiliziaj comechè quelle stesse si fossero che nella Monarchia
Spagnuola avean forza e vigore. E poco appresso, Francesco Fraveih, avvocato de’ poveri soldati nella Giunta consultiva di guerra
© nella udienza generale degli eserciti i poneva a luce la pratica mi*