Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo XVI: differenze tra le versioni

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TITOLO XVI.

Dell’arresto Personale in materia Civile.

2059. Nelle materie civili l’arresto personale ha luogo per causa di stellionato.

Lo stellionato si commette col vendersi od ipotecarsi un immobile da quello che sa di non esserne il proprietario.

Si commette ancora coll’asserire come liberi i beni già ipotecati, o col dichiarare ipoteche minori di quelle, delle quali sono aggravati gli stessi beni.

Leg. 3, §. 1, ff. stellionatus; l. 1, 2 et 4, cod. de crimine stellionatus.

2060. L’arresto personale ha similmente luogo,

1.° Per il deposito necessario;

2.° Nel caso di reintegrazione in possesso pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo, il cui proprietario fu spogliato con vie di fatto; per la restituzione dei frutti percepiti durante l’indebito possesso, e il pagamento dei danni ed interessi aggiudicati al proprietario.

3.° Per la ripetizione del danaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata;

4.° Per la presentazione delle cose depositate presso i sequestratarj, commissarj ed altri custodi;

5.° Contro i fidejussori giudiziarj, e contro i fidejussori dei debitori che possono essere costretti al pagamento coll’arresto personale, quando però tali fidejussori siansi a ciò sottoposti;

6.° Contro tutti i pubblici officiali per la presentazione delle loro minute allorchè viene ordinata;

7.° Contro i notaj, patrocinatori ed uscieri, per la restituzione dei documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto dai clienti, in conseguenza delle loro funzioni;

2061. Coloro che con una sentenza proferita in petitorio, e passata in giudicato, sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusano di obbedirvi, possono in forza di una seconda sentenza essere arrestati quindici giorni dopo l’intimazione della prima sentenza fatta ad essi in persona, o al loro domicilio.

Se il fondo o la possessione è distante più di cinque miriametri dal domicilio della parte condannata, vi si aggiungerà al termine di quindici giorni quello di un giorno per ogni cinque miriametri.

2062. L’arresto personale non può ordinarsi contro i conduttori per il pagamento dei fitti dei beni rustici, se ciò non è stato espressamente stipulato nell’atto di locazione.

Può nondimeno decretarsi l’arresto personale contro i detti conduttori ed i coloni parziarj, se, in fine della locazione, non rassegnino il bestiame dato loro a soccida, le sementi, e gl’istrumenti aratorj che sono stati a loro affidati, eccetto che provino che la mancanza di tali effetti non derivi dal loro fatto e colpa.

2063. Fuori dei casi determinati degli articoli precedenti, o che potrebbero esserlo in avvenire da una legge formale, è vietato a tutti i giudici di pronunciare l’arresto personale, a tutti i notaj e cancellieri di ricevere atti nei quali venisse ciò stipulato, ed a tutti gl’italiani di acconsentire a simili atti, ancorchè fatti in paese estero; il tutto sotto pena di nullità, spese, danni ed interessi.

2064. Non si può parimente ne’ casi sopra espressi ordinare l’arresto personale contro i minori.

2065. Non può ordinarsi per una somma minore di trecento lire.

2066. Non può ordinarsi contro i settuagenarj, contro le fanciulle e le donne, che per il caso di stellionato.

Basta che sia incominciato l’anno settantesimo, perchè i settuagenarj godano del beneficio loro accordato.

L’arresto personale per causa di stellionato non ha luogo contro le mogli durante il matrimonio, che quando sono separate di beni, quando possiedono beni dei quali si sono riservata la libera amministrazione, e rispetto soltanto alle obbligazioni che riguardano tali beni.

Le mogli che essendo in comunione si saranno obbligate unitamente e solidariamente co’ loro mariti, non potranno essere imputate di stellionato per causa di questi contratti.

2067. L’arresto personale, anche nei casi nei quali è autorizzato dalla legge, non può aver luogo che in forza di una sentenza.

2068. L’appellazione non sospende l’arresto personale pronunciato con sentenza provvisionalmente esecutoria prestandosi cauzione.

2069. L’esecuzione del decreto d’arresto personale non toglie, e non sospende il procedimento nè gli atti esecutivi sui beni.

2070. Non è con ciò derogato alle leggi particolari che autorizzano l’arresto personale nelle materie di commercio, nè alle leggi di polizia correzionale, nè a quelle concernenti l’amministrazione del danaro pubblico.


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