Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo XIV: differenze tra le versioni

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TITOLO XIV.

Della Fidejussione.


CAPO I.

Della Natura e dell’estenzione delle Fidejussioni.

2011. Quegli che si costituisce sicurtà per un’obbligazione si sottopone verso il creditore a soddisfare la stessa obbligazione, qualora il debitore non l’adempisca egli medesimo.

Instit. lib. 13, tit. 22, in pr. — L. 1, §. 8, ff. de obligationibus et actionibus.

2012. La fidejussione non può sussistere che per un’obbligazione valida.

Può ciò non ostante prestarsi la fidejussione per un’obbligazione la quale potesse essere annullata in forza d’un’eccezione meramente personale all’obbligato, come è il caso della minore età.

L. 178, ff. de regulis juris; l. 29, ff. de fidejussoribus; l. 25, ff. eod. tit.; l. 13, in pr. ff. de minoribus; l. 2, cod. de fidejussoribus minorum.

2015.1 La fidejussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, e a condizioni meno onerose.

La fidejussione eccedente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi, non è nulla, ma essa è soltanto riducibile alla misura dell’obbligazione principale.

L. 8, §. 7, 8, 9, 10, et 11, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 22, cod. eod. tit; l. 70, in pr. et §. 1; l. 16, §. 1, 2, et 5; l. 34 et l. 38, ff. eod. tit. — Instit. lib. 3, tit. 22, §. 3.

2014. Può ciascuno rendersi fidejussore senza ordine, ed anche senza saputa di quello per cui s’obbliga.

Può anche costituirsi fidejussore non solo del debitore principale, ma anche del suo fidejussore.

L. 30, ff. de fidejussoribus et mandatoribus. — L. 8, §. 12, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.

2015. La fidejussione non si presume; deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti ne’ quali fu contratta.

L. 9, cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

2016. La fidejussione indefinita per una obbligazione principale, si estende a tutti gli accessorj del debito, anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denuncia fatta al fidejussore.

L. 52, §. 2, l. 58, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 2, §. 11 et 12, ff. de administratione rerum ad civitatem pertinentium.

2017. Le obbligazioni de’ fidejussori passano ai loro eredi ad eccezione di quella relativa all’arresto personale, se l’obbligazione era di tal natura per cui il fidejussore vi si fosse sottoposto.

Instit., lib. 3, tit. 21, §. 2. — L. 4, §. 1; l. 5, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 24, cod. eod. tit.

2018. Il debitore obbligato a dare sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l’oggetto dell’obbligazione, e che sia domiciliata nella giurisdizione del tribunale d’appello in cui deve prestarsi la sicurtà.

L. 3, ff. de fidejussoribus et mandatoribus. — L. 2, in pr., et §. 1; l. 6, l. 7, qui satisdare cogantur.

2019. La solvibilità d’un fidejussore non si misura che in rapporto alle sue proprietà fondiarie, eccetto che nelle materie di commercio, o nel caso in cui il debito sia tenue.

Non si valutano per tale rapporto gl’immobili litigiosi, nè quelli, sopra dei quali si renderebbe troppo dificile qualunque atto esecutivo, attesa la distanza della loro situazione.

2020. Quando il fidejussore accettato dal creditore, volontariamente o giudizialmente, sia divenuto in appresso insolvibile, se ne deve dare un altro.

Qeusta regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fidejussore non sia stato dato che in forza d’una convenzione, colla quale il creditore ha voluto per fidejussore quella tale determinata persona.

L. 3, in fin., ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 10, §. 1, ff. qui satisdare cogantur.


CAPO II.

Degli Effetti della Fidejussione.

Sezione I.

Dell’effetto della Fidejussione tra il Creditore, ed il Fidejussore.

2021. Il fidejussore non è tenuto a pagare il creditore che in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, eccetto che il fidejussore abbia rinunciato al beneficio dell’escussione, o che siasi obbligato solidariamente col debitore; nel qual caso l’effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principj stabiliti riguardo ai debiti solidarj.

Novell. 4, cap. 1. — Contr. l. 3, et l. 5, cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

2022. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, che quando il fidejussore ne faccia istanza ne’ primi atti della causa contro di lui promossa.

2023. Il fidejussore che fa istanza per l’escussione, deve indicare al creditore i beni del debitore principale, ed anticipare le spese occorrenti per l’escussione.

Egli non deve indicare beni del debitore principale situati fuori del circondario del tribunale d’appello del luogo in cui deve farsi il pagamento, nè beni litigiosi, nè beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore.

Novell. 4, cap. 2.

2024. Qualora il fidejussore abbia fatta l’indicazione dei beni in conformità dell’articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per l’escussione, il creditore è responsabile verso il fidejussore fino alla concorrenza dei beni indicati per l’insolvibilità del debitore principale, sopraggiunta a causa d’aver egli differito di procedere giudizialmente.

2025. Quando più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l’intero debito.

L. 3, cod. de fidejussoribus et mandatoribus, l. 11, §. 2, de duobus reis constituendis.

2026. Non ostante ciascuna di esse può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de’ fidejussori, qualora non abbia rinunciato al beneficio della divisione.

Quando nel tempo in cui uno de’ fidejussori avesse fatto pronunciare la competenza della divisione, ve ne fossero alcuni insolvibili, questo fidejussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità, ma non può essere più molestato per causa dell’insolvibilità sopravvenute dopo la divisione.

Instit. lib. 3, tit. 21, de fidejussoribus; l. 10, in pr. l. 26; l. 51, §. 4, l. 48, l. 52, §. 1, ff. de fidejussoribus, l. 16, cod. eod.

2027. Se il creditore ha divisa egli stesso e volontariamente la propria azione, non può receder dalla fatta divisione, quando ancora prima del tempo, in cui vi ha in tal modo acconsentito, vi fossero dei fidejussori insolvibili.


Sezione II.

Degli effetti della Sicurtà fra il Debitore ed il Fidejussore.

2028. Il fidejussore il quale ha pagato, ha il regresso contro il debitore principale, tanto nel caso che la sicurtà siasi fatta con scienza del debitore come senza di lui saputa.

Questo regresso ha luogo tanto per il capitale che per gl’interessi e spese, il fidejussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie che ha sofferte.

Egli ha pure il regresso, se vi è luogo, per i danni ed interessi.

L. 10, §. 11, ff. mandati. — L. 18, cod. mandati.

2029. Il fidejussore che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

2030. Quando vi sono più debitori principali e solidarj di uno stesso debito, il fidejussore che ha fatta sicurtà per tutti ha contro ciascuno di essi il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato.

2031. Il fidejussore che ha pagato una volta, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato egli pure, qualora non l’abbia avvertito del pagamento da esso fatto; salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Quando il fidejussore avrà pagato senza essere pulsato, e senza avere avvertito il debitore principale, non avrà alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del fatto pagamento, il debitore predetto avesse avuto dei mezzi per far dichiarare estinto il debito; salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

L. 29, §. 3, ff. mandati.

2032. Il fidejussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato,

1.° Quando è convenuto giudizialmente per il pagamento;

2.° Quando il debitore è fallito, o si trovi in istato di prossima decozione;

3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato;

4.° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine che era stato convenuto pel pagamento;

5.° Al termine di anni dieci, quando l’obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l’obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela.


Sezione II[I]2.

Dell’effetto della Sicurtà fra i Confidejussori.

2033. Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fidejussore che ha pagato il debito, ha il regresso contro gli altri mallevadori, per la loro rispettiva porzione.

Questo regresso però non ha luogo che quando il fidejussore abbia pagato in uno dei casi enunziati nell’articolo precedente.


CAPO III.

Della estinzione delle Sicurtà.

2034. L’obbligazione che risulta dalla sicurtà si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

L. 4, cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

2035. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale e del suo fidejussore, quando divengono eredi l’uno dell’altro, non estingue l’azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà per il fidejussore.

Leg. 93, §. 2, et ultim., ff. de solutionibus et liberationibus; l. 38, §. ultim. eod. tit.; l. 5, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; leg. 24, cod. eod. tit.

2036. Il fidejussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni le quali competono al debitore principale, e che sono inerenti al debito;

Ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

Leg. 32, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 7, §. 1 et 19, ff. de exceptionibus et præscriptionibus; l. 11, cod. eod. tit. — Instit., §. 4, lib. 4, tit. 14. — Leg. 42, §. 1, ff. de jurejurando. — Leg. 13, ff. de minoribus; l. 1, et 2, cod. de fidejussoribus minorum; l. 25, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 39, ff. de adquirenda vel omittenda hæreditate.

2037. Il fidejussore è liberato, allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fidejussore medesimo il subingresso nelle ragioni, ipoteche e privilegj del creditore.

2038. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altro effetto in pagamento del debito principale, il fidejussore resta liberato, quantunque il creditore ne soffra in seguito l’evizione.

Argum. ex l. 54, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 43, ff. eod. tit.; l. 47, ff. de verborum significatione.

2039. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale, non libera il fidejussore, il quale può, in questo caso, agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

V. Argum. ex l. 12, §. 11, ff. locati condicti; l. 7, cod. eod.; l. 62, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.


CAPO IV.

Della Sicurtà Legale e della Sicurtà Giudiziaria.

2040. Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il mallevadore offerto deve adempire alle condizioni prescritte negli articoli 2018 e 2019.

Trattandosi d’una sicurtà giudiziaria, il mallevadore deve inoltre essere tale da potersi personalmente arrestare.

2041. Quegli che non può trovare una sicurtà, viene ammesso a dare in vece un pegno sufficiente ad assicurare il credito.

2042. Il mallevadore giudiziario non può domandare l’escussione del debitore principale.

2043. Quegli che si è reso soltanto garante del fidejussore giudiziario, non può domandare l’escussione del debitore principale del fidejussore.




Note:

  1. Refuso nel testo originale, per 2013.
  2. Numerazione errata nel testo originale.


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