Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo XI: differenze tra le versioni

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TITOLO XI.

Del Deposito e del Sequestro.


CAPO I.

Del Deposito in genere e delle sue diverse specie.

1915. Il deposito in genere, è un atto per cui si riceve la cosa altrui coll’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Leg. 1, in pr., ff. depositi.

1916. Vi sono due specie di deposito: il deposito propriamente detto, ed il sequestro.


CAPO II.

Del Deposito propriamente detto.


Sezione I.

Della natura e sostanza del Contratto di deposito.

1917. Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito.

Leg. 1, §. 8, ff. depositi.

1918. Non può avere per oggetto che cose mobiliari.

1919. Non è perfetto che colla tradizione reale o finta della cosa che è depositata.

La tradizione finta basta nel caso, in cui la cosa che si conviene di lasciare in deposito, fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.

Leg. 1, §. 5, ff. de obligationibus et actionibus; l. 1, §. 14, ff. depositi. — Leg. 8, ff. mandati. — Leg. 18, §. 1, de rebus creditis.

1920. Il deposito è volontario, o necessario.


Sezione II.

Del Deposito volontario.

1921. Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito.

Leg. 1, §. 3, ff. depositi.

1922. Il deposito volontario non può regolarmente farsi che dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.

1923. Il deposito volontario deve essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova testimoniale se il valore del deposito eccede cento cinquanta lire.

1924. Quando il deposito eccedente cento cinquanta lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l’oggetto, e per la loro restituzione.

1925. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni d’un vero depositario. Essa può essere convenuta in giudizio dal tutore o amministratore della persona che ha fatto il deposito.

Institut. lib. 1, tit. 21, in pr.

1926. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quegli che ha fatto il deposito non ha che l’azione vindicatoria della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un’azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest’ultimo.

V. l. 9, §. 2, ff. de minoribus.


Sezione III.

Degli Obbighi del depositario.

1927. Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono.

Leg. 1, §. 5, ff. de obligationibus et actionibus. — Leg. 20, l. 32, ff. depositi.

1928. Il disposto nel precedente articolo deve applicarsi con maggior rigore, 1.° quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito; 2.° quando abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito; 3.° quando il deposito siasi fatto unicamente per l’interesse del depositario; 4.° quando siasi convenuto espressamente che il depositario sarà responsabile per qualunque colpa.

Leg. 1, §. 6, 8 et 35, ff. depositi; l. 25, in pr., ff. de regulis juris; l. 4, ff. de rebus creditis; l. 5, §. 2, ff. commodati.

1929. Il depositario non è in verun caso responsabile per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccetto che sia costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

Leg. 20, ff. depositi; l. 1, cod. eod. tit.; l. 23, ff. de regulis juris. — Argum. ex l. 15, §. 3, ff. de rei vindicatione. — Leg. 12, §. ultim.; l. 14, §. 1, ff. depositi; l. 7, §. 15, ff. de pactis; leg. 29, ff. mandati.

1930. Non può servirsi della cosa depositata senza l’espresso o presunto permesso del deponente.

Institut. lib. 4, tit. 1, §. 6. — Leg. 25, §. 1, leg. 29, ff. depositi; l. 5, cod. eod. tit.; l. 76, ff. de furtis.

1931. Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose che gli sono state depositate, quando gli vennero affidate in una cassa chiusa o in un involto sigillato.

1932. Il depositario deve restituire l’identica cosa che ha ricevuto.

In conseguenza, il deposito del danaro deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso di aumento, che in quello di diminuzione del loro valore.

Institut. lib. 3, tit. 15, §. 3. — Leg. 1, §. 5, ff. de obligationibus et actionibus; leg. 17, §. 1, ff. depositi.

1933. Il depositario, non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si trova al tempo della restituzione. Le deteriorazioni avvenute senza sua colpa sono a carico del deponente.

1934. Il depositario a cui fu tolta la cosa depositata da una forza irresistibile, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto in cambio.

Leg. 1, §. 21, ff. depositi.

1935. L’erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il compratore, nel caso che non gli sia stato pagato.

Leg. 1, §. 47, l. 2, l. 3, l. 4, ff. depositi.

1936. Se la cosa depositata ha prodotto frutti, i quali siano stati percetti dal depositario, è questi tenuto a restituirli. Non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora per la non fatta restituzione.

Leg. 1, §. 23 et 24, l. 25, §. 1, ff. depositi; l. 38, §. 10, ff. de usuris. — L. 2. cod. depositi.

1937. Il depositario non deve restituire la cosa depositata, che a quello che gliel'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o a quello che fu indicato per riceverlo.

Leg. 1, §. 44, l. 11, ff. depositi.

1938. Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata, e chi ne è il vero padrone, deve denunciare a questo il deposito a lui fatto con intimazione di reclamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui fu fatta la denuncia, è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a quello da cui l’ha ricevuto.

Leg. 31, §. 1, ff. depositi.

1939. In caso di morte naturale o civile del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che al suo erede.

Se vi sono più eredi, essa deve restituirsi a ciascuno di essi per la loro porzione.

Se la cosa non è divisibile, gli eredi devono fra essi accordarsi sul modo di riceverla.

Leg. 1, §. 36, l. 14, l. 31, in pr. ff. depositi; l. ultim., cod. eod. tit.

1940. Se il deponente ha cangiato di stato; per esempio, se la donna che al tempo del fatto deposito era libera, siasi in seguito maritata e si trovi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto; in tutti questi ed altri simili casi, il deposito non può restituirsi che a quello che ha l’amministrazione delle ragioni e dei beni del deponente.

1941. Se il deposito è stato fatto da un tutore, da un marito o da un amministratore, in una di queste qualità, non può restituirsi che alla persona rappresentata da questo tutore, marito od amministratore, se la loro agenzia od amministrazione sia finita.

1942. Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorrono spese di trasporto, sono a carico del deponente.

Leg. 12, ff. depositi.

1943. Se il contratto non indica il luogo della restituzione, deve questa farsi nello stesso luogo del deposito.

Leg. 12, §. 1, ff. depositi.

1944. Il deposito deve restituirsi al deponente appena lo avrà domandato, quando ancora si fosse fissato nel contratto un termine per la restituzione; purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro od un atto di opposizione, acciò la cosa depositata non venga restituita o traslocata.

Leg. 1, §. 45, ff. depositi.

1945. Il depositario infedele non è ammesso al benefizio della cessione.

1946. Qualunque obbligo del depositario s’estingue, quando venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata.


Sezione IV.

Degli Obblighi del Deponente.

1947. Il deponente è obbligato di rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata, e di indennizzarlo di tutte le perdite che il deposito può avergli occasionato.

Leg. 8 et l 23, ff. depositi.

1948. Il depositario può ritenere il deposito sino all’intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.


Sezione V.

Del Deposito necessario.

1949. Il deposito necessario è quello che si rese indispensabile per qualche accidente, come per un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio od altro avvenimento non preveduto.

Leg. 1, §. 1 et 2, ff. depositi.

1950. Per il deposito necessario può essere ammessa la prova testimoniale, quando anche si trattasse d’una somma maggiore di cento cinquanta lire.

1951. Nel rimanente il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole precedentemente enunziate.

1952. Gli osti e gli albergatori sono responsabili, come depositarj per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia. Il deposito di tali effetti deve riguardarsi come un deposito necessario.

Leg. 1, in pr., §. 1 et 2, l. 3, §. 1, l. 5, ff. nautæ, caupones, stabularii.

1953. Sono responsabili per il furto o per il danno arrecato agli effetti del viandante, tanto nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi.

Leg. 1, §. 8; l. 2; l. 3, §. 3, l. 5, §. 1, ff. nautaæ, caupones, stabularii, etc. — Leg. 1, in pr. et §. 6, ff. furti adversus nautas, caupones, stabularii.

1954. Non sono responsabili per i furti commessi a forza armata o altra irresistibile.

Leg. 3, §. 1, ff. nautæ, caupones, stabularii, etc. — Leg. 23, in fin., ff. de regulis juris.


CAPO III.

Del Sequestro.


Sezione I.

Delle diverse specie di Sequestro.


1955. Il sequestro è o convenzionale o giudiziario.


Sezione II.

Del Sequestro convenzionale.

1956. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una, o più persone presso un terzo, il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a quello cui sarà dichiarato che deve appartenere.

Leg. 6, l. 17, ff. depositi; l. 110, ff. de verborum significatione.

1957. Il sequestro può non esser gratuito.

1958. Quando è gratuito è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze sotto enunziate.

1959. Il sequestro può avere per oggetto gli effetti mobiliari, come pure gl’immobili.

1960. Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non che mediante il consenso di tutte le parti interessate e per una causa giudicata legittima.

Leg. 5, §. 2, ff. depositi.


Sezione III.

Del Sequestro ossia Deposito giudiziario.

1961. Il Giudice può ordinare il sequestro.

1.° Dei mobili pignorati al debitore;

2.° D’un immobile o d’una cosa mobiliare il cui possesso o proprietà sia contesa fra due o più persone;

3.° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

1962. La destinazione di un deposito giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario stesso vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate, la diligenza di buon padre di famiglia.

Deve presentarle, tanto per soddisfare il sequestrante con la vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni in caso di revoca del sequestro.

L’obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge.

1963. Il sequestro giudiziario viene affidato, o ad una persona su cui le parti interessate siano fra loro convenute, o ad una persona nominata ex officio dal giudice.

Nell’uno e nell’altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

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