D.Lgs 28 maggio 2012, n.70 - Modifica al Codice delle comunicazioni elettroniche: differenze tra le versioni

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elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati
personali e tutela della vita privata. (12G0091)
</br/>
Capo I
 
Riga 179:
 
Art. 1
Definizioni</br/>
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: </br/>
a) alla lettera a) la parola: "abbonato" e' sostituita dalla
seguente: "contraente"; </br/>
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) accesso: il
fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a
Riga 204:
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai
servizi di rete virtuale"; </br/>
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: " h) chiamata: la
connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale"; </br/>
d) alla lettera j), dopo la parola: "consumatore:" sono inserite le
seguenti: "l'utente finale," e dopo le parole: "persona fisica che
utilizza" sono inserite le seguenti: "o che chiede di utilizzare"; </br/>
e) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) interferenza
dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio
Riga 216:
gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di
radiocomunicazione che opera conformemente alle normative
internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili;"; </br/>
f) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: " q) mercati
transnazionali: mercati situati in piu' di uno Stato membro,
Riga 222:
europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;";
g) alla lettera r) le parole: "Ministero delle comunicazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico"; </br/>
h) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: "s) numero
geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre
fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le
chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;"; </br/>
i) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: "t) numero non
geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei
Riga 233:
geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i
numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a
sovrapprezzo;"; </br/>
l) la lettera v) e' sostituita dalla seguente: "v) punto terminale
di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso
Riga 243:
rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via
radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;"; </br/>
m) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: "z) rete locale: il
circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un
permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di
comunicazione elettronica;"; </br/>
n) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) rete pubblica
di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di
informazioni tra i punti terminali di reti;"; </br/>
o) la lettera bb) e' soppressa; </br/>
p) la lettera dd) e' sostituita dalla seguente: "dd) reti di
comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso,
Riga 265:
per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;"; </br/>
q) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente: "ee) risorse
correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre
Riga 274:
l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli
edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le
guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;"; </br/>
r) la lettera hh) e' sostituita dalla seguente: "hh) servizio
telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al
Riga 280:
indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali
tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;"; </br/>
s) dopo la lettera qq) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
" qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle
Riga 287:
determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da
parte di uno o piu' tipi di servizi di radiocomunicazione, se del
caso, alle condizioni specificate; </br/>
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di
comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione
Riga 321:
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti. </br/>
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti. </br/>
Il testo dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
Riga 337:
2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di
energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla
metrologia In vigore dal 17 gennaio 2012. </br/>
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
Riga 374:
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE,
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative
alla metrologia. </br/>
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le
norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e
Riga 388:
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269. </br/>
3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
Riga 407:
hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220». </br/>
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
adottati, altresi', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici: </br/>
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita'; </br/>
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
Riga 419:
4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi
dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica; </br/>
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello
spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in
Riga 426:
pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto di obiettivi
d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e difesa; </br/>
d) possibilita' di introdurre, in relazione alle
ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e
Riga 440:
condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso
efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse
generale; </br/>
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di
sicurezza ed integrita' delle reti; </br/>
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli
utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani,
dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari,
anche per cio' che concerne le apparecchiature terminali; </br/>
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza
dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione
Riga 452:
condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di
facilitare la loro confrontabilita' da parte dell'utente e
l'eventuale cambio di fornitore; </br/>
h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune
Riga 461:
Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle
previsioni delle altre Autorita' europee di
regolamentazione; </br/>
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di
sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche' di
Riga 482:
infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano
adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti
sostenuti dalle imprese; </br/>
n) previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del
diritto di installazione di infrastrutture al fine di
promuovere un efficiente livello di concorrenza; </br/>
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per
i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento
dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di
settore dell'Unione europea e nel rispetto delle
specificita' delle condizioni di tali mercati; </br/>
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza
infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva
concorrenza nei servizi al dettaglio; </br/>
q) definizione del riparto di attribuzioni tra
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per
Riga 504:
ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di
comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni
e le attivita' culturali; </br/>
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia'
previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente
Riga 519:
in materia di protezione dei dati personali, di cui al
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante
depenalizzazione; </br/>
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni
incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.
Riga 545:
normativa a tutela dei consumatori (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n.
L 337. </br/>
La direttiva 2009/140/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2009, n. L 337.
Il regolamento (CE) 1211/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337. </br/>
La direttiva 2002/19/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002.
Riga 558:
La direttiva 2002/77/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 17
settembre 2002, n. L 249. Entrata in vigore il 7 ottobre
2002. </br/>
Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
(Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n. 317,
Riga 565:
ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione
delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. </br/>
La legge 7 agosto 1990, n. 241(Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 novembre 1995, n. 270, S.O.</br/>
La legge 31 gennaio 1996, n. 61 (Ratifica ed esecuzione
degli atti finali della Conferenza addizionale dei
Riga 596:
"2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
banda. </br/>
1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i
Riga 692:
comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei
principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: </br/>
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i
contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con
Riga 698:
relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime
della licenza individuale per i soggetti che provvedono
alla diffusione; </br/>
b) previsione di norme atte a favorire la messa in
comune delle strutture di trasmissione; </br/>
c) definizione dei compiti degli operatori,
nell'osservanza dei principi di pluralismo
dell'informazione, di trasparenza, di tutela della
concorrenza e di non discriminazione; </br/>
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai
servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi
radiofonici o almeno tre programmi televisivi; </br/>
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i
medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte
Riga 713:
programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche
locale delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico; </br/>
f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio
delle licenze e delle autorizzazioni; </br/>
g) previsione del regime transitorio occorrente per la
definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica
analogica alla tecnica digitale; </br/>
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione
radiotelevisiva in chiaro. </br/>
 
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni
Riga 732:
al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle
unita' abitative. </br/>
 
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del
Riga 815:
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2001, n. 156, S.O. </br/>
La decisione 676/2002 (CE) e' pubblicata nella G.U.C.E.
24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile
2002. </br/>
La decisione 267/2010 (UE) e' pubblicata nella G.U.U.E.
11 maggio 2010, n. L 117. </br/>
Il testo dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
gennaio 2003, n. 15, S.O., cosi' recita: </br/>
"Capo VIII </br/>
Disposizioni in materia di comunicazioni </br/>
Art. 41. Tecnologie delle comunicazioni. </br/>
1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie
Riga 848:
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni. </br/>
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle
Riga 866:
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del
Ministero delle comunicazioni. </br/>
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
Riga 885:
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio. </br/>
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti
Riga 891:
supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute. </br/>
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla
Riga 939:
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo
112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le
modalita' stabilite da apposita convenzione. </br/>
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
Riga 973:
hanno presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali. </br/>
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
Riga 1 002:
citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette
attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili. </br/>
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
Riga 1 010:
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni». </br/>
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale che alla data di entrata in vigore della
Riga 1 025:
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro
5.000.". </br/>
Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella
Riga 1 038:
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
ottobre 2005, n. 235, S.O. </br/>
Il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo
2006, n. 145, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 2006, n. 84. </br/>
La legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
Riga 1 049:
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.
 
Note all'art. 1: </br/>
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita: </br/>
 
"TITOLO I
Riga 1 060:
Capo I - Disposizioni generali
 
Art. 1. Definizioni. </br/>
1. Ai fini del presente Codice si intende per: </br/>
a) contraente: la persona fisica o giuridica che sia
parte di un contratto con il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la
fornitura di tali servizi; </br/>
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o
servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su
Riga 1 088:
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e
l'accesso ai servizi di rete virtuale; </br/>
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un
ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere
applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione
stessa; </br/>
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i
sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al
collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva; </br/>
e) Application Programming Interface (API):</br/>
interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da
emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle
apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali; </br/>
f) Autorita' nazionale di regolamentazione:</br/>
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata Autorita'; </br/>
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che
disciplina la fornitura di reti o di servizi di
Riga 1 112:
relativi obblighi specifici per il settore applicabili a
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice; </br/>
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente la comunicazione bidirezionale; </br/>
i) Codice: il «Codice delle comunicazioni
elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di
Riga 1 123:
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi
non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o
professionale svolta; </br/>
l) fornitura di una rete di comunicazione
elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o
Riga 1 135:
parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla
rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di
accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione; </br/>
n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica
il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di
Riga 1 142:
radiocomunicazione che opera conformemente alle normative
internazionali, dell'Unione europea o nazionali
applicabili; </br/>
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da
applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che
consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati
livelli di interattivita'; </br/>
p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi
o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica
Riga 1 153:
uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo
18, che comprendono l'Unione europea o una parte
considerevole dei suoi Stati membri; </br/>
r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano
Riga 1 160:
indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le
chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di
rete; </br/>
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica e che non sia un numero geografico; include tra
l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata
gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; </br/>
u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire
una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa
correlata; </br/>
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire
dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di
Riga 1 179:
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio; </br/>
z) rete locale: il circuito fisico che collega il
punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto
equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione
elettronica; </br/>
aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
Riga 1 189:
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti; </br/>
bb) (soppressa).</br/>
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la
diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o
televisivi al pubblico;</br/>
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
Riga 1 218:
edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e
le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i
pozzetti e gli armadi di distribuzione; </br/>
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso
privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto
esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della
relativa autorizzazione generale; </br/>
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi,
forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o
Riga 1 237:
consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica; </br/>
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un
servizio reso accessibile al pubblico che consente di
Riga 1 244:
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale; </br/>
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un
servizio televisivo che si compone esclusivamente o
Riga 1 268:
servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene
classificata sulla base del servizio al quale partecipa in
materia permanente o temporanea; </br/>
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi
apparecchio telefonico accessibile al pubblico,
Riga 1 281:
elettronica accessibili al pubblico;
qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche; </br/>
qq-ter) attribuzione di spettro radio: la
designazione di una determinata banda di frequenze
destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi
di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle
condizioni specificate; </br/>
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad
una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di
Riga 1 304:
Art. 2
 
Principi generali</br/>
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, dopo le parole: "nel settore delle comunicazioni
Riga 1 339:
cosi' recita:
 
"Art. 3. Principi generali.</br/>
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di
liberta' delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione
Riga 1 392:
Art. 3
 
Ministero e Autorita'</br/>
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, le parole: "come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001,
Riga 1 401:
modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.". </br/>
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, le parole: "come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle
seguenti: "e successive modificazioni". </br/>
3. Dopo il comma 3, dell'articolo 7, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale,
trasparente e tempestivo. </br/>
3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate
per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorita' opera in
Riga 1 426:
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita: </br/>
"Art. 7. Ministero e Autorita'. </br/>
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
Riga 1 437:
legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi
successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni. </br/>
3. L'Autorita', in quanto Autorita' nazionale di
regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria
Riga 1 446:
Ministero, cosi' come quelle dell'Autorita', sono
notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche
sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet. </br/>
3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo
imparziale, trasparente e tempestivo.
Riga 1 453:
L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne'
accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio
dei compiti ad essa affidati. </br/>
3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e
umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire
Riga 1 469:
 
Ricorsi avverso provvedimenti
del Ministero e dell'Autorita'</br/>
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente:
Riga 1 481:
essi.".
 
Note all'art. 4: </br/>
Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n.
259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita: </br/>
"Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e
dell'Autorita'. </br/>
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
Riga 1 509:
 
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: </br/>
" 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere
Riga 1 534:
Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n.
259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita: </br/>
"Art. 10. Comunicazione di informazioni. </br/>
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica trasmettono tutte le
Riga 1 609:
Capo I
 
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE </br/>
Art. 6</br/>
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto
Riga 1 624:
interessate della proposta di provvedimento.".
 
Note all'art. 6: </br/>
Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n.
259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita: </br/>
"Art. 11. Meccanismo di consultazione e di trasparenza.
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di
Riga 1 667:
Art. 7
 
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche</br/>
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni: </br/>
a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita'
contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le
Riga 1 691:
al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati
membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che sia
decorso il termine di un mese dalla predetta informativa."; </br/>
c) al comma 4 dopo la parola: "rivedere" e' inserita la seguente:
"tale"; dopo le parole: "qualora la Commissione europea ne faccia
Riga 1 697:
proposta di provvedimento"; dopo la lettera a) e' aggiunta, in fine,
la seguente: "oppure"; prima delle parole: "influenzi gli scambi tra
Stati membri" sono inserite le seguenti: "tale proposta"; </br/>
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Qualora la
Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7,
Riga 1 705:
consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e
notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione
europea conformemente al comma 3."; </br/>
e) il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. L'Autorita' tiene in
massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di
Riga 1 711:
del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7,
paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il
provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea."; </br/>
f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'Autorita'
comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive
adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3."; </br/>
g) il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. In circostanze
straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di
Riga 1 734:
 
"Art. 12. Consolidamento del mercato interno per le
comunicazioni elettroniche. </br/>
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle
funzioni di cui al Codice, tengono in massima
Riga 1 771:
e' tenuta a rivedere tale la proposta di provvedimento,
qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro
tale termine, quando la proposta di provvedimento: </br/>
a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato
di riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18
oppure; </br/>
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che
detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre,
Riga 1 829:
 
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 8</br/>
Procedura per la coerente applicazione
delle misure correttive</br/>
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e' inserito il seguente: </br/>
"Art. 12-bis (Procedura per la coerente applicazione delle misure
correttive). - 1. Quando la misura prevista all'articolo 12, comma 3,
Riga 1 858:
 
3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l'Autorita'
puo': </br/>
a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella
massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui
al comma 1 nonche' il parere e la consulenza del BEREC; </br/>
b) mantenere il suo progetto di misura. </br/>
 
4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione
Riga 1 883:
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
 
Art. 9</br/>
Obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione</br/>
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni: </br/>
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Salvo diversa
disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il
Riga 1 892:
indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di
neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della
concorrenza e non discriminazione tra imprese.";</br/>
b) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
" a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili,
quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne
traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e
qualita'; </br/>
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della
concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per
la trasmissione di contenuti;"; </br/>
c) la lettera c) e' abrogata; </br/>
d) al comma 5, la lettera d) e' abrogata e la lettera e) e'
sostituita dalla seguente: "e) collaborando con le Autorita' di
Riga 1 907:
e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari
coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite
con il Codice;"; </br/>
e) al comma 6, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e)
prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di
Riga 1 914:
capacita' degli utenti finali di accedere ad informazioni e
distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta.";
f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: </br/>
" 6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le finalita'
programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle
rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati: </br/>
a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare, garantendo un
approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di
revisione; </br/>
b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano
discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e
servizi di comunicazione elettronica;
c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e
promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture; </br/>
d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in
infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi
Riga 1 933:
richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di
investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della
concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; </br/>
e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla
concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno
del territorio nazionale; </br/>
f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non
opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o
revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.".
 
Note all'art. 9: </br/>
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita: </br/>
"Art. 13. Obiettivi e principi dell'attivita' di
regolamentazione. </br/>
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione
indicate nel Codice e secondo le procedure in esso
Riga 1 970:
4. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza
nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati: </br/>
a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti
disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze
sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in
termini di scelta, prezzi e qualita'; </br/>
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e
restrizioni della concorrenza nel settore delle
comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di
contenuti; </br/>
c) (abrogata).; </br/>
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una
gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di
Riga 1 986:
5. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del
mercato: </br/>
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono
alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di
risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione
elettronica sul piano europeo; </br/>
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e
dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra
Riga 1 997:
tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in
particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in
coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4; </br/>
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti
transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi; </br/>
d) (abrogata).; </br/>
e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione
degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con
Riga 2 019:
indipendente dalle parti in causa; </br
c) contribuendo a garantire un livello elevato di
protezione dei dati personali e della vita privata; </br/>
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare,
in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e
delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico; </br/>
e) prendendo in considerazione le esigenze degli
utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno
esigenze sociali particolari"; </br
f) garantendo il mantenimento dell'integrita' e della
sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione; </br/>
g) promuovendo la capacita' degli utenti finali di
accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire
Riga 2 037:
applicano, nell'ambito delle rispettive competenze,
principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati: </br/>
a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare,
garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di
opportuni periodi di revisione; </br/>
b)garantendo che, in circostanze analoghe, non vi
siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che
Riga 2 047:
consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata
sulle infrastrutture; </br
d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione</br/>
in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che
qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio
Riga 2 054:
al fine di diversificare il rischio di investimento,
assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza
nel mercato e del principio di non discriminazione; </br/>
e) tenendo debito conto delle differenti condizioni
attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree
Riga 2 079:
Capo I
 
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE </br/>
Art. 10</br
Pianificazione strategica e coordinamento
Riga 2 085:
 
1. Dopo l'articolo 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e' inserito il seguente: </br/>
"Art. 13-bis (Pianificazione strategica e coordinamento della
politica in materia di spettro radio). - 1. Nella pianificazione
Riga 2 117:
 
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
sostituito dal seguente: </br/>
"Art. 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi di
comunicazione elettronica). - 1. Tenendo debito conto della
Riga 2 127:
predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e
dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorita', e' fondata su
criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.</br/>
L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di
comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali o
di diritti d'uso individuali in materia sono fondate su criteri
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.</br/>
Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorita'
rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i
Riga 2 156:
di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per
servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al fine
di: </br/>
a) evitare interferenze dannose; </br/>
b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; </br/>
c) assicurare la qualita' tecnica del servizio; </br/>
d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; </br/>
e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure; </br/>
f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale
conformemente al comma 5.
Riga 2 182:
servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire
il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente
al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo: </br/>
a) garantire la salvaguardia della vita umana; </br/>
b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; </br/>
c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure; </br/>
d) promuovere la diversita' culturale e linguistica ed il
pluralismo dei media, anche mediante prestazione di servizi di