D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese: differenze tra le versioni

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{{Centrato|'''IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA'''}}
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;</br/>
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia
Riga 67:
tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di
arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di
rilancio della competitivita' delle imprese;</br/>
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2012;</br/>
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
Riga 75:
dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, della salute, dell'economia e delle finanze, per
la coesione territoriale e della giustizia;</br/>
'''{{Centrato|Emana}}'''
il seguente decreto-legge:
Riga 101:
stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35.</br/>
2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze
e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e
con il Ministro»;</br/>
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:</br/>
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e
Riga 133:
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili
sanitari, con il Ministro della salute.»;</br/>
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:</br/>
«3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento
unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste
dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro
per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.».</br/>
3. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle
derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia
statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013.</br/>
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
Riga 165:
all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE),
istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".</br/>
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
Riga 177:
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il
subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.</br/>
3. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi
che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR e
Riga 183:
rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in
modalita' telematica.</br/>
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita'
di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni.</br/>
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.</br/>
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
Riga 200:
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:</br/>
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le
modalita' di cui all'articolo 58;</br/>
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche
del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del
presente decreto;</br/>
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra
i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle
Riga 220:
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle
anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della
popolazione residente;».</br/>
3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la
Riga 232:
amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma.</br/>
4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, e'
adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.</br/>
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi
Riga 246:
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche
necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte
con il comma 1 del presente articolo.</br/>
6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
Riga 258:
regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127.».</br/>
7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a
Riga 278:
lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle
raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.</br/>
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici
Riga 289:
rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche
del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.</br/>
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita'
preparatorie all'introduzione del censimento continuo mediante
Riga 300:
comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015.</br/>
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con
le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di
Riga 316:
legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema
Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:</br/>
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti
e degli uffici di statistica del SISTAN;</br/>
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con
riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del
Riga 324:
compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di
definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN;</br/>
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i
principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle
statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema
delle piu' avanzate metodologie statistiche e delle piu' moderne
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;</br/>
d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del
Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo
a fornire i dati statistici;</br/>
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i
sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal
Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;</br/>
f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni
internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto
statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento
per finalita' statistiche, nonche' di trattamento ed utilizzo dei
dati amministrativi a fini statistici.</br/>
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</br/>
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:</br/>
«Art. 12. - 1. E' istituita la Commissione per la garanzia della
qualita' dell'informazione statistica avente il compito di:</br/>
a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla qualita'
dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i
regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi
internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico
nazionale;</br/>
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo
al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati
personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta;</br/>
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale
predisposto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 322
del 1989;</br/>
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di
cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989.</br/>
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1,
puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il
Riga 368:
decreto legislativo n. 322 del 1989; qualora i chiarimenti non siano
ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri.</br/>
3. La Commissione e' sentita ai fini della sottoscrizione dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei
dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.</br/>
4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
Riga 385:
in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione
restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.</br/>
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle
riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della
Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui all'articolo
17.</br/>
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.</br/>
7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali
rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle
riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio
dell'ISTAT.».</br/>
 
Art. 4
Riga 403:
 
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:</br/>
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di
facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e
Riga 409:
amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo
domicilio digitale.</br/>
2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici
servizi.</br/>
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Riga 421:
del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da
parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.</br/>
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di
Riga 430:
241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di
comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il
destinatario.</br/>
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
Riga 447:
che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese
artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.</br/>
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro
Riga 457:
prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda
per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di
posta elettronica certificata.</br/>
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6,
e' inserito il seguente:</br/>
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e
dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di
Riga 469:
il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.</br/>
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</br/>
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai professionisti e alle imprese in esso
presenti.</br/>
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la
Riga 485:
proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.</br/>
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali
Riga 492:
gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio
per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.</br/>
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
Riga 507:
 
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:</br/>
a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma
Riga 513:
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»;
b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il
seguente:</br/>
«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e
c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita'
disciplinare dello stesso.»;</br/>
c) all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono
sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici»;</br/>
d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «pubbliche
amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi
pubblici».</br/>
2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente:</br/>
«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma
1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullita' degli
stessi.».</br/>
3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il
comma 13 e' sostituito dal seguente:</br/>
«13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».</br/>
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal
1° gennaio 2013.</br/>
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli
Riga 559:
del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili.</br/>
6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
Riga 576:
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.</br/>
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</br/>
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno della maternita' e della paternita' a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:</br/>
a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire
Riga 595:
2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo
comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con
le medesime modalita', al datore di lavoro interessato.</br/>
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la
Riga 605:
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.»;</br/>
b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il
Riga 620:
locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto
pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale.</br/>
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la
Riga 628:
marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare
quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle
soluzioni esistenti.</br/>
3. Le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni
interessate nel rispetto della normativa comunitaria, anche in deroga
Riga 635:
mobilita', anche tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione.
Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di
comunicazione.</br/>
4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/Ue del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante
Riga 645:
settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di
trasporto intelligenti sul territorio nazionale:</br/>
a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla
mobilita';</br/>
b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico e del
trasporto merci;</br/>
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del
trasporto;</br/>
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di
trasporto.</br/>
5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i
sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio
nazionale:</br/>
a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilita'
multimodale;</br/>
b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in
tempo reale;</br/>
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti,
ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico
connesse alla sicurezza stradale;</br/>
d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di
chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;</br/>
e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.</br/>
6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento
delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della
Riga 676:
di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in
cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle
applicazioni e dei servizi ITS.</br/>
7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo alla
diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS ,
Riga 682:
conformita' a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in
particolare, la direttiva 85/374/CEE nonche' alla legislazione
nazionale di riferimento.</br/>
8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di
sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale
devono essere in possesso di una banca dati relativa
all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere
costantemente aggiornata.</br/>
9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la
massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul
Riga 702:
traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e
le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario.</br/>
10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa
Riga 716:
europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla
partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:</br/>
a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati
marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto
Riga 723:
per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui
all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e
successive modificazioni.</br/>
11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:</br/>
«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita' marittima). -
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante
Riga 732:
elettronico, all'autorita' marittima i formulari in appresso
indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile
1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:</br/>
formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;</br/>
formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;</br/>
formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;</br/>
formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali</br/>
dell'equipaggio;</br/>
formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;</br/>
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;</br/>
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.</br/>
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i
passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione
europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso
nel territorio dello Stato.</br/>
La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene
con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la
Riga 752:
non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il
comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma
senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.</br/>
All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica
all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base
alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da
rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o
regolamentari di carattere speciale.</br/>
Prima della partenza, il comandante della nave inoltra
all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa relativa
all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia,
sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.</br/>
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le
informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare. In caso
di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione,
le informazioni vengono rese presso l'autorita' consolare piu'
prossima al porto di arrivo.</br/>
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti
Riga 772:
addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o
di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.».</br/>
12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del
codice della navigazione non esime il comandante della nave
dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione
prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di
attuazione di strumenti giuridici internazionali.</br/>
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,</br/>
di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle
finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in
Riga 789:
altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre
che agli Stati membri dell'Unione europea.</br/>
14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far
data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui
Riga 796:
inoltrate dal comandante della nave anche all'autorita' doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorita'
sanitaria competenti per il porto di arrivo.</br/>
15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario
FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto
Riga 809:
tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della
normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente
o sanitaria.</br/>
16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali
comunicati ai sensi del presente decreto e' soggetto alla disciplina
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</br/>
17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335,
recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri della Comunita'.</br/>
 
Art. 9
Riga 823:
 
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:</br/>
a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:</br/>
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e
Riga 835:
regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso
telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei
metadati in loro possesso.</br/>
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di
Riga 843:
adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera
h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma
7.</br/>
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la
Riga 850:
l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture
di dati e delle relative banche dati.</br/>
4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.</br/>
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.</br/>
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per
Riga 866:
rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in
Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</br/>
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida
nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la
Riga 874:
nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle
suddette linee guida.</br/>
8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo
Riga 880:
9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione
vigente»;</br/>
b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:</br/>
«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso
Riga 887:
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti
caratteristiche:</br/>
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita'
commerciali;</br/>
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;</br/>
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
Riga 903:
deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri
oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.».</br/>
2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente:
Riga 916:
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.</br/>
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
Riga 922:
parole: «, nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi
pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite
sistemi informativi o internet»;</br/>
b) all'articolo 4:</br/>
1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia
per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle
suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:</br/>
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma
4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla
realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».</br/>
5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo
le parole: «quantita' di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «,
Riga 937:
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'
adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e
resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».</br/>
6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:</br/>
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono
inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di
non discriminazione»;</br/>
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio
2004, n. 4»;</br/>
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere
Riga 953:
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» e' inserita la
seguente: «accessibili,»;</br/>
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica»
sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n.
4,»;</br/>
f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformita'» sono
inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».</br/>
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
Riga 966:
accessibilita' per l'anno corrente. La mancata pubblicazione e'
altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili.</br/>
8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine
all'accessibilita' dei servizi erogati dai soggetti di cui
Riga 973:
l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,
richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non
superiore a 90 giorni.</br/>
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili;</br/>
b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
Riga 1 000:
studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilita', e
che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione
o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.</br/>
2. La mobilita' nazionale degli studenti si realizza mediante lo
scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.</br/>
3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilita'
internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i
titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di
interoperabilita' definiti a livello internazionale.</br/>
4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare
2012, il fascicolo dello studente e' alimentato, per i dati di
competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti delle scuole
superiori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, e successive modificazioni.</br/>
5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto
previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in
Riga 1 019:
delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170.</br/>
6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</br/>
7. All'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma
1, e' inserito il seguente:</br/>
«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1,
semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per
Riga 1 035:
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli
altri dati necessari al calcolo dell' Indicatore della situazione
economica equivalente per l'universita' -ISEEU.».</br/>
8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti
informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse
Riga 1 049:
laureati accedono anche le universita'. L'anagrafe nazionale degli
alunni e' altresi' alimentata dai dati relativi agli iscritti alla
scuola dell'infanzia.</br/>
9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato
giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del
Riga 1 056:
domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le
amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche,
nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.</br/>
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
Riga 1 075:
1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2013-2014 e
Riga 1 087:
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo
contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123.»;</br/>
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla
seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto
conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;</br/>
2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista»
sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al
fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i
contenuti digitali integrativi»;</br/>
3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,
tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione
Riga 1 103:
«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di
cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite
definito dal decreto di cui al comma 3.</br/>
3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti
tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al
comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle
stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al
comma 3.».</br/>
2. A decorrere dal 1° settembre 2013 e' abrogato l'articolo 5 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.</br/>
3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
Riga 1 121:
scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie
al fine di migliorare la qualita' dei servizi agli studenti e di
garantire una maggiore socializzazione delle comunita' di scuole.».</br/>
4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
Riga 1 167:
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.</br/>
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:</br/>
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;</br/>
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed
epidemiologico;</br/>
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e
valutazione dell'assistenza sanitaria.</br/>
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura
l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei
servizi socio-sanitari regionali, nonche', su richiesta del
cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.</br/>
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite
dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.</br/>
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al
comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2, puo'
Riga 1 190:
sanitaria secondo modalita' individuate a riguardo. Il mancato
consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.</br/>
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono
perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonche' dal
Riga 1 200:
definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformita' ai
principi di proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.</br/>
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis,
di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
Riga 1 222:
l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale ed
europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita'.</br/>
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di competenza
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e legislazione vigente.</br/>
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale
italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9
Riga 1 234:
aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal
Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori</br/>
e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di
cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie
Riga 1 246:
caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una
particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una
popolazione definita.</br/>
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono
istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
Riga 1 262:
possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre
patologie, di mortalita' e di impianti protesici di rilevanza
regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.</br/>
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis,
di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
Riga 1 277:
196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso
ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.</br/>
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni
caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza,
indispensabilita' e necessita' di cui agli articoli 3, 11 e 22 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</br/>
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio
Riga 1 313:
equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso,
non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80
percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015.</br/>
2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con
Riga 1 319:
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.</br/>
3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle
regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica
Riga 1 325:
di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.</br/>
4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilita' delle
confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'
Riga 1 334:
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilita' del
farmaco del Ministero della salute.</br/>
5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:</br/>
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle
cartelle cliniche puo' essere effettuata, senza nuovi o maggiori
Riga 1 361:
del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree
dell'intero territorio nazionale definite dal medesimo regime
d'aiuto.</br/>
2. All'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite con la
seguente: «riprende».</br/>
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Riga 1 377:
proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo,
le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito
delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.</br/>
4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del
2003, sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta »
e' sostituita dalla seguente « quarantacinque»;</br/>
b) dopo le parole: «il termine ridotto a» la parola: «trenta» e'
sostituita dalla seguente: «quindici»;</br/>
c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti
il termine e' ridotto a dieci giorni.».</br/>
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 15-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
Riga 1 398:
della circolazione e garantita l'integrita' del corpo stradale per
tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di
strada, di traffico e di pavimentazione».</br/>
6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis: Per le
condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma
2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta e'
sostituito da una attestazione di conformita' del gestore.».</br/>
7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:</br/>
«4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo
della propria rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere a
Riga 1 413:
simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di
accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di
nuova costruzione».</br/>
8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto
Riga 1 422:
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si
prevede che:</br/>
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
Riga 1 428:
possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti
casi:</br/>
1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;</br/>
2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti
abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative
Riga 1 449:
devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di
calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle
24 ore;</br/>
c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici,
Riga 1 458:
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere
determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da
intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;</br/>
d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o
Riga 1 496:
aggiornamento con periodicita' semestrale su indicazione del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che
provvedera' alla relativa approvazione.</br/>
9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di
esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del
Riga 1 505:
da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto
dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di
risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.</br/>
10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti
di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del
Riga 1 524:
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal
seguente:</br/>
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai
Riga 1 530:
l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a
qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:</br/>
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a
specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN
Riga 1 541:
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il
versamento;</br/>
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati
mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a
Riga 1 561:
del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71.</br/>
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi'
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo
81 comma 2-bis ,</br/>
3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di
competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del
Riga 1 574:
all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere
rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del
medesimo comma 1.</br/>
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del
pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b).</br/>
5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».</br/>
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
Riga 1 593:
del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle
funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.</br/>
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati
attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</br/>
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Riga 1 618:
 
1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.</br/>
2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:
«o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».</br/>
3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le
seguenti modificazioni:</br/>
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene
redatto su supporto cartaceo»;</br/>
b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite
dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;</br/>
c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono
sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale
del provvedimento comunicato»;</br/>
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Quando viene
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di
Riga 1 637:
certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.».</br/>
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a
cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via
Riga 1 648:
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura
penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.</br/>
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e'
effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione,
sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</br/>
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la
legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta
Riga 1 671:
che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica
comunicati a norma del comma 12.</br/>
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano
l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.</br/>
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
Riga 1 685:
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;</br/>
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
Riga 1 698:
le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a
destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;</br/>
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
Riga 1 704:
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.</br/>
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, individuando:</br/>
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di
appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente
articolo;</br/>
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per
le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura penale.</br/>
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono abrogati.</br/>
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via
telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni
Riga 1 733:
a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero della giustizia e' consultabile solo dagli uffici
giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.</br/>
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al
comma 12, si applicano i commi 6 e 8.</br/>
14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
Riga 1 743:
comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la
comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa
possibile per causa a lui imputabile.».</br/>
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software
presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi
Riga 1 753:
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia.</br/>
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riga 1 763:
 
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:</br/>
a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il
decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale
Riga 1 786:
ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici
giorni.»;</br/>
b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
«31-bis (Comunicazioni del curatore). - Le comunicazioni ai
Riga 1 797:
certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
cancelleria.</br/>
In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla
chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi
Riga 1 814:
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede
dell'impresa o la residenza del creditore:</br/>
1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le
modalita' indicate nell'articolo seguente;</br/>
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro
cui vanno presentate le domande;</br/>
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della
domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere previsto
dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);</br/>
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;</br/>
e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: «La domanda di
ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione
di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a
norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza
fissata per l'esame dello stato passivo.»;</br/>
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il ricorso puo'
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai
Riga 1 837:
posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di
cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo
sesto comma.»;</br/>
3) al terzo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5)
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al
quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui
variazioni e' onere comunicare al curatore.»;</br/>
4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: «Se e' omessa
l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche' nei casi di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis,
secondo comma.»;</br/>
f) all'articolo 95, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle
Riga 1 857:
modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni
scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima
dell'udienza.»;</br/>
g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:</br/>
«Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento
del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di
esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo
una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»;</br/>
h) all'articolo 101, primo comma, le parole: «depositate in
cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»;</br/>
i) all'articolo 102, terzo comma, dopo le parole: «primo comma»
sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»;</br/>
l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito dal seguente:</br/>
«Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in
cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per
i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia
data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta
elettronica certificata.»;</br/>
m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice ordina
il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo'
essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla
comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»;</br/>
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Dell'avvenuto
deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata
Riga 1 889:
e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica,
il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.»;</br/>
n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando il
Riga 1 895:
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le
comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;
2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:</br/>
«Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,
Riga 1 903:
elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i
dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta
sara' considerata come voto favorevole.»;</br/>
o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che
Riga 1 918:
motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non
provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal
curatore nei sette giorni successivi.»;</br/>
p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
«Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore
ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»;</br/>
q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito dal seguente:</br/>
«Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo
posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del
Riga 1 942:
per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;</br/>
r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il
commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del
Riga 1 950:
dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine
la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma
dell'articolo 171, secondo comma.»;</br/>
s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario
giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi
dell'articolo 171, secondo comma.»;</br/>
t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
«Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo
Riga 1 961:
di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al
commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a
norma dell'articolo 171, secondo comma»;</br/>
u) all'articolo 205, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nello stesso termine, copia della relazione e'
Riga 1 971:
del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta
elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui
beni.»;</br/>
v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Entro un mese dalla
Riga 1 987:
conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore
di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con
riserva delle eventuali contestazioni.»;</br/>
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre
persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al
commissario mediante posta elettronica certificata le loro
osservazioni o istanze.»;</br/>
3) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Tutte le
successive comunicazioni sono effettuate dal commissario
Riga 2 001:
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si
applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il
commissario liquidatore.»;</br/>
z) all'articolo 208, primo periodo, dopo le parole: «il
riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni»
sono aggiunte le seguenti: «,comunicando l'indirizzo di posta
elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»;</br/>
aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente: «Salvo
che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta
Riga 2 016:
a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207,
quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa
esecutivo.»;</br/>
bb) all'articolo 213, secondo comma, le parole: «nelle forme
previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle
Riga 2 022:
cc) all'articolo 214, secondo comma, le parole: «nelle forme
previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole:
«con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma».</br/>
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le
seguenti modificazioni:</br/>
a) l'articolo 22, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il
commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano
Riga 2 037:
indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento
del passivo.»;</br/>
b) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente: «I creditori
e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare
Riga 2 051:
Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16
marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario
giudiziale.»;</br/>
c) l'articolo 28, comma 5, e' sostituito dal seguente: «5.
L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta' di
Riga 2 058:
titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci
giorni dal deposito in cancelleria.»;</br/>
d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato
Riga 2 068:
indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo
31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267,
sostituendo al curatore il commissario straordinario.»;</br/>
e) all'articolo 61, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia di
Riga 2 074:
creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal
deposito in cancelleria.»;</br/>
f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Riga 2 081:
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma
dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in
cancelleria.»;</br/>
2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente
periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione
Riga 2 087:
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma
dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua
affissione.».</br/>
3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si
applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.
Riga 2 098:
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.</br/>
5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la
Riga 2 118:
 
1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti
modificazioni:</br/>
a) la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente:
«Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio»;</br/>
b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la seguente sezione:
«Sezione prima - Procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento»;</br/>
c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e' inserito il
seguente: «§ 1 Disposizioni generali»;
d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finalita' e
definizioni»;</br/>
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» sono sostituite
dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da quelle regolate
dal presente capo»;</br/>
b) le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla presente sezione»;</br/>
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime
finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di
cui all'articolo 8.»;</br/>
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:</br/>
«2. Ai fini del presente capo, si intende:</br/>
a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacita' del debitore di
adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;</br/>
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»;</br/>
e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il debitore in stato
Riga 2 177:
distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;</br/>
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo il
diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il
Riga 2 184:
all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di
cui al comma 1.»;</br/></br/>
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:</br/>
«2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche
consumatore:</br/>
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate
dal presente capo;</br/>
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di
cui al presente capo;</br/>
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di
cui agli articoli 14 e 14-bis;</br/>
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»;
Riga 2 200:
agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un
accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della
presente sezione.»;</br/>
f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contenuto dell'accordo
o del piano del consumatore»;</br/>
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o di piano
del consumatore»;</br/>
b) la parola: «redditi» e' sostituita dalla seguente: «crediti»;</br/>
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «i beni o i redditi» sono sostituite dalle seguenti:
«i beni e i redditi»;</br/>
b) le parole: «del piano» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'accordo o del piano del consumatore»;</br/>
c) le parole: «l'attuabilita' dell'accordo» sono sostituite dalle
seguenti: «assicurarne l'attuabilita'»;
Riga 2 220:
dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»;</br/>
g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Deposito della
proposta»;</br/>
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «sede» e' inserita la seguente «principale»;</br/>
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il consumatore
deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la
Riga 2 234:
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e
contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e
l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»;</br/>
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
1) le parole: «Il debitore, unitamente alla proposta, deposita»
sono sostituite dalle seguenti: «Unitamente alla proposta devono
essere depositati»;</br/>
2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti «di tutti i
beni del debitore»;</br/>
4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:</br/>
«3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata
una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della
crisi che deve contenere:</br/>
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le
obbligazioni;</br/>
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;</br/>
c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi
cinque anni;</br/>
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
Riga 2 257:
documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta,
nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto
all'alternativa liquidatoria.</br/>
3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non
superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta
e produrre nuovi documenti.</br/>
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del
consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli
Riga 2 268:
civile.»;
h) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: Ǥ 2 Accordo di
composizione della crisi»;</br/>
i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7» e'
inserito il seguente: «, 8»;</br/>
b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «,
almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma
1,»;</br/>
c) le parole «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli
puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo» sono
soppresse;</br/>
d) in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Tra il giorno del
deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non
devono decorrere piu' di sessanta giorni.»;</br/>
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:</br/>
«2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del
decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita'
d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;</br/>
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi
di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del
decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso
gli uffici competenti;</br/>
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
Riga 2 298:
da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la
sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti
impignorabili.»;</br/>
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. All'udienza il
giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai
Riga 2 309:
amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata
eseguita la pubblicita' del decreto.»;</br/>
5) al comma 4 le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «dal comma 2, lettera c)»;</br/>
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui al
comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»;
l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: «almeno
dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In
mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei
termini in cui e' stata loro comunicata»;</br/>
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini
dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo
Riga 2 331:
parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»;
3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
a) le parole: «e' revocato di diritto» sono sostituite dalle
seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»;</br/>
b) dopo le parole: «i pagamenti dovuti» sono inserite le seguenti:
«secondo il piano»;</br/>
c) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da «amministrazioni
pubbliche»;</br/>
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accordo e'
altresi' revocato se risultano compiuti durante la procedura atti
Riga 2 343:
d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del
codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non
puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.».</br/>
m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti periodi:
«Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione
Riga 2 356:
giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto
dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa
liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.»;</br/>
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. L'accordo
omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento
in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma</br/>
2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano.»;</br/>
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis.
L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla
presentazione della proposta.»;</br/>
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli effetti di cui al
comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato
Riga 2 378:
omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui
all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;
n) dopo l'articolo 12 e' inserito:</br/>
«§ 3 Piano del consumatore»</br/>
«Art. 12-bis (Procedimento di omologazione del piano del
consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti
Riga 2 388:
proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della
documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere
piu' di sessanta giorni.</br/>
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la
prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe
pregiudicare la fattibilita' del piano, il giudice, con lo stesso
decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in
cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.</br/>
3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso
ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei
Riga 2 408:
dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di
diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di
sospensione di cui al comma 2, ove adottato.</br/>
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta
la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il
credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura
non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda del presente capo.</br/>
5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.</br/>
6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla
presentazione della proposta.</br/>
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento.</br/>
Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore).
- 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o
Riga 2 425:
iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta
di piano.</br/>
2. Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori
anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui
all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo
posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del
piano.</br/>
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati
in via di regresso.</br/>
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato
pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei crediti
di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del
mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale e si
applica l'articolo 12, comma 4.»;</br/>
o) dopo l'articolo 12-ter e' inserito il seguente: Ǥ 4 Esecuzione
e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e
del piano del consumatore»;</br/>
p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esecuzione
dell'accordo o del piano del consumatore»;
2) al comma 1 dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti:
«o dal piano del consumatore,»;</br/>
3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
a) le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite dalle
seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»;</br/>
b) le parole: «creditori estranei» sono sostituite dalle seguenti:
«crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1,
terzo periodo»;</br/>
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la
trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis,
Riga 2 458:
caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere gli atti di
esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati
motivi»;</br/>
4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono nulli» sono
sostituite dalle parole: «dell'accordo o del piano del consumatore
sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e'
stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli 10, comma 2, e
12-bis, comma 3»;</br/>
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I crediti sorti
in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla
Riga 2 471:
q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dolosamente» sono
inserite le seguenti: «o con colpa grave»;</br/>
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il ricorso per
l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta
e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto.»;</br/>
3) al comma 2 la parola: «regolarmente» e' soppressa;</br/>
4) al comma 3 dopo le parole: «a pena di decadenza,» sono inserite
le seguenti parole: «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,»;</br/>
5) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il
giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;</br/>
r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo:</br/>
«Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione
del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto
dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno
luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.</br/>
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio
con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del
piano nelle seguenti ipotesi:</br/>
a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o
diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita'
inesistenti;</br/>
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano,
se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del
piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al
debitore.</br/>
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto.</br/>
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.</br/>
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione
del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona
fede.</br/>
6. Si applica l'articolo 14, comma 4-bis.»;</br/>
s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione:
 
Riga 2 522:
sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni.</br/>
2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla
documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.</br/>
3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni
del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno
degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere:</br/>
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente
le obbligazioni;</br/>
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore
persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica
negli ultimi cinque anni;</br/>
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;</br/>
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda.</br/>
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla
richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente
della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti
locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante.</br/>
5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione
prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione
economica e patrimoniale del debitore.</br/>
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile;</br/>
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli
stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua
attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della
sua famiglia indicati dal giudice;</br/>
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;</br/>
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge.</br/>
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</br/>
Art. 14-quater (Conversione della procedura di composizione in
liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei
Riga 2 584:
14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli
ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si
applica l'articolo 10, comma 6.</br/>
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:</br/>
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;</br/>
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
Riga 2 597:
c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda e del
decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga attivita'
d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;</br/>
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni
mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del
liquidatore;</br/>
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del
patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare
alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in
esecuzione a cura del liquidatore;</br/>
f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).
3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento.</br/>
4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del
programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui
all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito
della domanda.</br/>
Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori). - 1. Il
liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilita'
Riga 2 619:
titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su
immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilita' del
debitore:</br/>
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o
trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e
Riga 2 626:
l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera
e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria;</br/>
b) la data entro cui vanno presentate le domande;</br/>
c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo
stato passivo e ogni altra utile informazione.</br/>
Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione). - 1.
La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che
contiene:</br/>
a) l'indicazione delle generalita' del creditore;</br/>
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella
liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la
restituzione o la rivendicazione;</br/>
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
che costituiscono la ragione della domanda;</br/>
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;</br/>
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata,
del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del
circondario ove ha sede il tribunale competente.</br/>
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti
fatti valere.</br/>
Art. 14-octies (Formazione del passivo). - 1. Il liquidatore
esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un
Riga 2 652:
debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di
quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le
modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).</br/>
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato
passivo dandone comunicazione alle parti.</br/>
3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene
fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione
dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica
ai sensi del comma 1.</br/>
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma</br/>
3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il
quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica
l'articolo 10, comma 6.</br/>
Art. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il liquidatore, entro trenta
giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di
liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita
presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la
ragionevole durata della procedura.</br/>
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il
patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di
Riga 2 686:
gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di
apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure
esecutive il liquidatore puo' subentrarvi.</br/>
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita'
degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo
Riga 2 699:
trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal
regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107,
sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</br/>
5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione
e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal
deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura
della procedura.</br/>
Art. 14-decies (Azioni del liquidatore). - 1. Il liquidatore
esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
Riga 2 710:
amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il
liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero dei
crediti compresi nella liquidazione.</br/>
Art. 14-undecies (Beni e crediti sopravvenuti). - 1. I beni
sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di
Riga 2 716:
stessa, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la
conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente
il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.</br/>
Art. 14-duodecies (Creditori posteriori). - 1. I creditori con
causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della
pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e
d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di
liquidazione.</br/>
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o
di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono
Riga 2 730:
e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei
confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione
che:</br/>
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della
procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili,
Riga 2 737:
svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni
precedenti la domanda;</br/>
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dall'articolo 16;</br/>
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies,
un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie
competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia
cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato
motivo, proposte di impiego;</br/>
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo
e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
2. L'esdebitazione e' esclusa:</br/>
a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un
ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue
capacita' patrimoniali;</br/>
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della
liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in
frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio
patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di
favorire alcuni creditori a danno di altri.</br/>
3. L'esdebitazione non opera:</br/>
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;</br/>
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative
di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;</br/>
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto
di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del
presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.</br/>
4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore
interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della
Riga 2 773:
sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al
tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il
decreto.</br/>
5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento,
su istanza dei creditori, se risulta:</br/>
a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera
b);</br/>
b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito
il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.</br/>
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e
del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.»;</br/>
t) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente
sezione:</br/>
«SEZIONE TERZA
Disposizioni comuni
Riga 2 793:
sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di
indipendenza, professionalita' e adeguatezza patrimoniale determinati
con il regolamento di cui al comma 3.</br/>
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.</br/>
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione nel
registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato
Riga 2 806:
sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la
determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli
organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.</br/>
4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.</br/>
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni
Riga 2 818:
6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.</br/>
7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le comunicazioni
disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle
Riga 2 826:
dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo telefax o lettera raccomandata.</br/>
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma
1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di
liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove
designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di
gestore per la liquidazione.</br/>
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere svolti anche da un
Riga 2 844:
curatori fallimentari, quanto alle attivita' di cui alla sezione
seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del
quaranta per cento.</br/>
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo,
Riga 2 861:
alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 2004.</br/>
11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo
possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della
Riga 2 878:
della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o
diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;</br/>
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni
prima e seconda del presente capo, produce documentazione
Riga 2 885:
debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo
14-ter, comma 3;</br/>
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente
capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del
Riga 2 891:
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del
consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua
posizione debitoria;</br/>
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del
piano del consumatore.</br/>
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero
il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false
Riga 2 901:
cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a
50.000 euro.</br/>
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente
dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista
Riga 2 934:
mobilita', la difesa e la sicurezza, nonche' al fine di mantenere e
incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative
competenze di ricerca e innovazione industriale.».</br/>
2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge
n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano:</br/>
a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di
tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono
nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in
grado di qualificare un prodotto innovativo;</br/>
b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda
espressa da pubbliche amministrazioni;</br/>
c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti
sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;
d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita'
competitiva delle piccole e medie imprese.</br/>
3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di
domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla
realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa
tra il Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'istruzione, universita' e ricerca.</br/>
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia effettua
una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese
Riga 2 961:
strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte
presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due
fasi:</br/>
a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di
ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e
potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di
modifiche dei progetti presentati;</br/>
b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria
dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di
Riga 2 983:
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'universita'
dell'istruzione e della ricerca e del Ministro per la coesione
territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza.</br/>
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'Agenzia,
attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e
Riga 3 000:
svolte dalle regioni e delle altre amministrazioni pubbliche
competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.</br/>
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione
il comma 9.</br/>
7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata una
quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente
Riga 3 016:
predetti fondi. Per la stessa finalita' possono essere utilizzate
anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.</br/>
8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
Riga 3 042:
di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato
livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare
rilevanza;</br/>
c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta
la disponibilita' dei soggetti pubblici ad agire come contesto
operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;</br/>
d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle
manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale,
accessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva attivazione
degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della
migliore soluzione;</br/>
e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano
divulgati e resi disponibili a terzi.
Riga 3 062:
tecnologici ed economici per il progresso delle comunita'
intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il comitato tecnico di
cui al comma 2:</br/>
a) predispone annualmente il piano nazionale delle comunita'
intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo;</br/>
b) entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto
annuale sull'attuazione del citato piano nazionale, avvalendosi del
sistema di monitoraggio di cui al comma 12;</br/>
c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati
Riga 3 075:
finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti;
d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunita'
intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.</br/>
2. E' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato
tecnico delle comunita' intelligenti, formato da nove componenti in
Riga 3 092:
Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi,
gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti. I suoi componenti
durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.</br/>
3. Il comitato tecnico delle comunita' intelligenti propone
all'Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo
della piattaforma nazionale di cui al comma 9, collabora alla
supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c),
e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4.</br/>
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti
Riga 3 103:
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato lo Statuto della cittadinanza
intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri:</br/>
a) definizione dei principi e delle condizioni, compresi i
parametri di accessibilita' e inclusione digitale ai sensi delle
disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche
delle comunita' intelligenti;</br/>
b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e le singole
amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del
piano nazionale delle comunita' intelligenti. I protocolli sono
aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale</br/>.
5. L'Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate
stabiliscono congiuntamente le modalita' di consultazione pubblica
periodica mirate all'integrazione dei bisogni emersi dalla
cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di
cui ai commi precedenti.</br/>
6. La sottoscrizione dello Statuto e' condizione necessaria per
ottenere la qualifica di comunita' intelligente.
Riga 3 122:
avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, e'
vincolante per l'accesso a fondi pubblici per la realizzazione di
progetti innovativi per le comunita' intelligenti.</br/>
8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul
territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilita',
Riga 3 130:
provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie e i comuni
per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui
al comma 1, lettera a).</br/>
9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito
Riga 3 138:
a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;
b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;
c) il sistema di monitoraggio.</br/>
10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi
e delle applicazioni l'Agenzia:</br/>
a) promuove indirizzi operativi e strumenti d'incentivazione alla
pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della
Riga 3 150:
delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti
pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunita'
intelligenti.</br/>
11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi
informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia:</br/>
a) cataloga i dati e i servizi informativi con l'obiettivo di
costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e faciliti il
riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;</br/>
b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione
delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla
condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo
pubblico;</br/>
c) definisce standard tecnici per l'esposizione dei dati e dei
servizi telematici;</br/>
d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi,
eventi e attivita' formative, l'utilizzo innovativo e la
Riga 3 169:
valutare l'impatto delle misure indicate nel piano nazionale delle
comunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il comitato tecnico, di
concerto con ISTAT:</br/>
a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione basato su
indicatori statistici relativi allo stato e all'andamento delle
Riga 3 186:
indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei
cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della
comunita' in cui risiedono;</br/>
b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT e degli
enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce
Riga 3 196:
definizione di «dati di tipo aperto», ai sensi dell'articolo 9, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dall'articolo 16 del presente decreto-legge;</br/>
c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma 1, lettera b),
l'analisi delle condizioni economiche, sociali, culturali e
Riga 3 205:
progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei comuni che non
abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale delle
comunita' intelligenti.</br/>
13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei bandi
per progetti di promozione delle comunita' intelligenti, clausole
limitative dell'accesso ai relativi benefici per le amministrazioni
pubbliche che:</br/>
a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui al comma 10 le
specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate;
Riga 3 219:
presente decreto e nel rispetto della normativa sulla valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico;
c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio.</br/>
14. In sede di prima applicazione i dati presenti nel catalogo di
cui all'articolo 67 del Codice dell'amministrazione digitale
confluiscono nel catalogo del riuso previsto al comma 10.</br/>
15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.</br/>
16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme
e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire
Riga 3 234:
2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica.</br/>
17. L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo 2
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l'inclusione intelligente
Riga 3 240:
intelligenti e dello statuto delle comunita' intelligenti nonche'
delle attivita' di normazione, di pianificazione e di
regolamentazione delle comunita' intelligenti.</br/>
18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto di beni e per la
fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni
Riga 3 250:
della destinazione del bene o del servizio. L'Agenzia per l'Italia
digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul
rispetto del presente comma.</br/>
19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18:</br/>
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili;</br/>
b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.</br/>
20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
previsti dall'articolo 19 e dal presente articolo, all'incarico di
Riga 3 279:
dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste
di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di
allerta preventiva contro i rischi di frode.</br/>
2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel
settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante
Riga 3 285:
migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle
imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti,
l'IVASS:</br/>
a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio
informatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e la
Riga 3 291:
intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di
sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva
contro le frodi;</br/>
b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di
assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con
Riga 3 297:
contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare
fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attivita' di
contrasto attuate contro le frodi;</br/>
c) segnala alle imprese di assicurazione e all'Autorita'
giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito
Riga 3 304:
al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle
indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele
eventualmente presentate;</br/>
d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle
forze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio
Riga 3 316:
modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel
settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore.</br/>
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'IVASS si avvale
di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati
Riga 3 349:
assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli obblighi di
consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione
in fase di liquidazione dei sinistri.</br/>
4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS, per
l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, secondo le
Riga 3 361:
verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,
stipulati o rinnovati.</br/>
5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le
modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
Riga 3 367:
previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.</br/>
6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia
dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie
Riga 3 375:
eventualmente presentate. L'IVASS, in caso di evidenza di reato,
comunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e alle forze di
polizia.</br/>
7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
Riga 3 388:
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), dopo l'articolo 170, e' inserito il
seguente:</br/>
«Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
Riga 3 394:
stipulato per una durata superiore all'anno e non puo' essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo
comma, del codice civile.</br/>
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri
contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a
quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto
dell'articolo 170, comma 3.</br/>
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente
articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto a vantaggio
dell'assicurato.».</br/>
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei
contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore
Riga 3 408:
170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013.</br/>
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito
Riga 3 415:
tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.</br/>
4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di
Riga 3 444:
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione
decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.</br/>
8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni
Riga 3 460:
stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle
polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate,
nonche' effettuare rinnovi e pagamenti.</br/>
9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
Riga 3 492:
applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni
attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai
consumatori.</br/>
11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a
cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche
rivalse nei loro rapporti interni.</br/>
12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10
Riga 3 503:
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa
ai consumatori.</br/>
13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di
collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla
Riga 3 538:
decreto e' istituita un'apposita sezione dell'albo delle societa'
cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui
le societa' di mutua soccorso sono automaticamente iscritte.</br/>
2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito
dal seguente:</br/>
«Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica
nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di
Riga 3 546:
principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una
o piu' delle seguenti attivita':</br/>
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi
di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza
di inabilita' temporanea o permanente;</br/>
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai
soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi
economici ai familiari dei soci deceduti;</br/>
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai
soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a
Riga 3 563:
successive modificazioni.».
3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito
dal seguente:</br/>
«Le societa' possono inoltre promuovere attivita' di carattere
educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione
Riga 3 569:
Le societa' di mutuo soccorso non possono svolgere attivita'
diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere
attivita' di impresa.</br/>
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso
quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari
integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono
svolte dalle Societa' nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie e patrimoniali.».</br/>
4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto
il seguente comma:</br/>
«Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le
persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di
Riga 3 582:
siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i
Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza
dei lavoratori iscritti.</br/>
E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati,
i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono
designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da
scegliersi tra i soci ordinari».</br/>
5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto
il seguente comma:
Riga 3 593:
soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente
capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».</br/>
6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di
credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso.».
7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
sono aggiunti i seguenti commi:</br/>
«2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni
Riga 3 605:
potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa' di
mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle
stesse sulla base di apposita convenzione.</br/>
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa',
i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono
Riga 3 617:
perdita della qualifica di societa' di mutuo soccorso e la
cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle societa'
cooperative.».</br/>
8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.</br/>
9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si
interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro
Riga 3 628:
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonche'
per l' adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del
medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.</br/>
10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo.
Riga 3 634:
e successive modificazioni, le seguenti parole: «essere iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.</br/>
12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, dopo le parole: «le societa' finanziarie
Riga 3 661:
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto
la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit
default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.</br/>
2. La Consob e' l'autorita' competente per ricevere le notifiche,
attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal
Riga 3 672:
le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con
riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su
emittenti sovrani.</br/>
4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su
emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle
Riga 3 678:
previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, sentita la Consob.</br/>
5. La Consob e' l'autorita' responsabile per coordinare la
cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione
dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti degli altri
Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al
comma 1.</br/>
6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma
3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia
Riga 3 692:
nell'esercizio delle rispettive competenze nonche' le modalita' di
ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di
ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.</br/>
7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive
competenze come definite dal presente articolo e assicurare il
Riga 3 698:
comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti
dall'articolo 187-octies.»;</br/>
b) all'articolo 170-bis:</br/>
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Ostacolo alle
funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite»
sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»;</br/>
c) all'articolo 187-quinquiesdecies:</br/>
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Tutela dell'attivita'
di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;</br/>
2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera nei termini
alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italia e»;</br/>
d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente:</br/>
«Art. 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle
violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n.
Riga 3 716:
236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a
euro duemilionicinquecentomila.</br/>
2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi:
a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del
Riga 3 722:
b) violi le misure adottate dall'autorita' competente di cui
all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo
regolamento.</br/>
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2,
lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore
Riga 3 737:
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.».</br/>
2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
Riga 3 751:
5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata
dal presente articolo e' pari a 5.215 azioni per complessivi
629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.</br/>
6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249 per
il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045
Riga 3 791:
a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale
sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono
detenute da persone fisiche;</br/>
b) e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di
quarantotto mesi;</br/>
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up
Riga 3 799:
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;</br/>
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico;</br/>
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
Riga 3 813:
nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la
loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della start-up innovativa;</br/>
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in
percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro
Riga 3 821:
che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia
o all'estero;</br/>
3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale
relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta'
vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita'
d'impresa.</br/>
3. Le societa' gia' costituite alla data di conversione in legge
del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma
Riga 3 843:
le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155.</br/>
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up
innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» e' una
Riga 3 851:
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e
lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti
requisiti:</br/>
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere
start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare
attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;</br/>
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up
innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale
riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;</br/>
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza
in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente;</br/>
d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative;</br/>
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a
start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del
comma 7.</br/>
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative,
Riga 3 874:
minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in
legge del presente decreto.</br/>
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e'
autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante
Riga 3 880:
registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:</br/>
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o
incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso
dell'anno;</br/>
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;</br/>
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;</br/>
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;</br/>
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati
rispetto all'anno, precedente;</br/>
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle
start-up innovative incubate;</br/>
g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative
incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di
appartenenza.</br/>
8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli
incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio,
Riga 3 901:
del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.</br/>
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per
Riga 3 908:
attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese.</br/>
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
Riga 3 925:
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio
sito Internet.</br/>
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito
della compilazione e presentazione della domanda in formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni:</br/>
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;</br/>
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;</br/>
c) oggetto sociale;</br/>
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e
le spese in ricerca e sviluppo;</br/>
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding,
con autocertificazione di veridicita';</br/>
f) elenco delle societa' partecipate;</br/>
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up
Riga 3 952:
elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione:</br/>
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;</br/>
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;</br/>
c) oggetto sociale;</br/>
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo
svolgimento della propria attivita';</br/>
f) indicazione delle esperienze professionali del personale che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati
sensibili;</br/>
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative.</br/>
14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al
Riga 3 982:
perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.</br/>
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nell'ambito
Riga 4 009:
al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di
tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o
2482-ter del codice civile.</br/>
2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma
di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote
Riga 4 015:
liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo,
del codice civile.</br/>
3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in
deroga dall'articolo 2479, comma 5, del codice civile, puo' creare
Riga 4 022:
alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto
limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative.</br/>
4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si
applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30
Riga 4 034:
anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui
all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi
speciali.</br/>
6. Nelle start-up innovative costituite in forma di societa' a
responsabilita' limitata, il divieto di operazioni sulle proprie
Riga 4 048:
forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi,
escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479
e 2479-bis del codice civile.</br/>
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento
della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle
Riga 4 084:
non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile
dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione.</br/>
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con
riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari
Riga 4 091:
intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi
da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da
un incubatore certificato.</br/>
3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento
al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai
diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione
attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del presente
decreto.</br/>
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi
emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di
Riga 4 106:
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro
emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene
luogo del pagamento.</br/>
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso
degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono
Riga 4 120:
innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu'
limitato periodo previsto dallo stesso per le societa' gia'
costituite.</br/>
2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si intendono sussistenti
qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una
start-up innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o
strumentali all'oggetto sociale della stessa.</br/>
3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere
stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di
Riga 4 138:
di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua massima
di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.</br/>
4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine
stipulati a norma del presente decreto, o comunque a norma del
Riga 4 153:
privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.</br/>
6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.</br/>
7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una societa' di cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una parte che non puo'
Riga 4 183:
all'articolo 25 comma 2, il contratto si considera stipulato a tempo
indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal
presente articolo.</br/>
10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di
Riga 4 206:
puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il
terzo.</br/>
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e
Riga 4 212:
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente
di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.</br/>
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla
formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito
Riga 4 219:
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che
investano prevalentemente in start-up innovative.</br/>
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e
Riga 4 228:
6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre
societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative
non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.</br/>
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite
all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e
Riga 4 234:
valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma
1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui
al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.</br/>
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste
dal presente articolo.</br/>
9. L'efficacia della disposizione del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
Riga 4 261:
5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179.».</br/>
2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto
decreto e' inserito il seguente:
«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per
le start-up innovative.</br/>
Articolo 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di
capitali per start-up innovative). - 1. E' gestore di portali il
soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di
portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed e'
iscritto nel registro di cui al comma 2.</br/>
2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di capitali
per le start-up innovative e' riservata alle imprese di investimento
Riga 4 280:
investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano
le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo
32.</br/>
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e' subordinata al
ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per
azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa'
cooperativa;</br/>
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;</br/>
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;</br/>
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
Riga 4 294:
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di
professionalita' stabiliti dalla Consob.</br/>
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono
detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di
terzi.</br/>
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri
relativi:
Riga 4 314:
Consob puo' chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la
trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini,
nonche' effettuare ispezioni.</br/>
7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo
o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti,
Riga 4 325:
previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I,
applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e
alle societa' di gestione armonizzate.».</br/>
3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998, e' inserito il seguente:</br/>
«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di
capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente
Riga 4 343:
clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della
start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi
successivamente all'offerta.».</br/>
4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell'attivita'
Riga 4 355:
5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo
entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente
decreto.</br/>
6. In favore delle start-up innovative, di cui all'articolo 25,
comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma
Riga 4 367:
modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono
complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza
pubblica.</br/>
7. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a
disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
Riga 4 383:
L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up
innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage
capital e di capitale di espansione.</br/>
8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attivita'
Riga 4 396:
1. La start-up innovativa non e' soggetta a procedure concorsuali
diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012,
n. 3.</br/>
2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese
del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa
Riga 4 407:
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi
organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al
predetto comma.</br/>
4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti
dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni
Riga 4 423:
e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote
di partecipazione gia' sottoscritte e agli strumenti finanziari
partecipativi gia' emessi.</br/>
5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni
e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il
Riga 4 447:
nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.</br/>
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui
alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di
Riga 4 455:
valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema
statistico nazionale (Sistan).</br/>
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno
annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure,
Riga 4 463:
valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per
eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente
decreto-legge.</br/>
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione
indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla
presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate
e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.</br/>
5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere alla
Riga 4 474:
sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella
presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente
articolo.</br/>
6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei dati
di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e
accessibilita', e quindi la possibilita' di elaborazione e
ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.</br/>
7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico
Riga 4 519:
posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del
contratto di partenariato pubblico privato e successivamente
riportato nel contratto.</br/>
2. La non sostenibilita' del piano economico finanziario e
l'entita' del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1,
Riga 4 533:
d'imposta, nonche' per la rideterminazione della misura in caso di
miglioramento dei parametri posti a base del piano economico
finanziario.</br/>
3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
Riga 4 541:
previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto
interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti
concessionari,»;</br/>
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le
Riga 4 571:
finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione
tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori
interessati.</br/>
5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o piu' degli
Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi
Riga 4 584:
nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo
5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e
di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.</br/>
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni
di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal
2012 al 2020, si provvede:</br/>
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo
delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione
Riga 4 597:
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono
riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa;</br/>
b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</br/>
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riga 4 625:
le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le
procedure, i principi e criteri di cui all'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 3 del 2010.</br/>
2. All'articolo 3, comma 19-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
Riga 4 635:
b) al quarto periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Ministero
della difesa» sono inserite le seguenti: «e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».</br/>
3. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli
operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di
Riga 4 644:
autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti
professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in
anno sino ad un massimo di tre anni.</br/>
4. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede a determinare
il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di
impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono
essere in possesso.</br/>
5. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e'
corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale
Riga 4 675:
l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo
delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di
crediti gia' maturati.</br/>
9. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili
relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A.,
Riga 4 690:
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di
cui al comma 6.».</br/>
11. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da
adottarsi entro sei mesi.</br/>
12. Le concessioni di stoccaggio di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai trenta anni,
Riga 4 701:
si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo
periodo di vigenza alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.</br/>
13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra
Riga 4 727:
che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre 2020.</br/>
16. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
Riga 4 735:
unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di
cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti
o designati ai sensi del medesimo comma.».</br/>
17. L'articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' abrogato.</br/>
18. I commi da 13 a 15 non si applicano al servizio di
distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23
Riga 4 746:
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre
ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</br/>
19. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28,
le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle
seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2012,».</br/>
20. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe
Riga 4 764:
annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo
38. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con
propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.</br/>
21. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unita'
previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.</br/>
22. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13,
comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
Riga 4 834:
esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti
dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.</br/>
5. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed
Riga 4 898:
indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.»;</br/>
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "Nell'articolo 1 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito
Riga 4 943:
sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni
effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da
detta somma.";</br/>
g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: "24-bis. La
disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli
sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8".</br/>
4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
Riga 4 954:
dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»;
b) il numero 1) e' soppresso;</br/>
c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa
Riga 4 990:
sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza
nominale di concessione superiore a 250 kW;".</br/>
8. "All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo:
Riga 5 005:
di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»".</br/>
9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2, della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data di entrata in
Riga 5 020:
 
Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone
Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza</br/>
1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione puo'
Riga 5 036:
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti di importanza minore («de minimis») e successive
modificazioni.</br/>
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si
applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa
comunitaria.</br/>
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui
all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006,
Riga 5 067:
una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.</br/>
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:</br/>
a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole:
«Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le
Riga 5 105:
all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto
corrente fino al raggiungimento degli importi annuali di cui al
periodo precedente.</br/>
4. Le rimanenti risorse del fondo di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al netto di quanto
Riga 5 123:
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.</br/>
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Riga 5 130:
Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2012
 
NAPOLITANO</br/>
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri</br/>
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti</br/>
Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca</br/>
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione</br/>
Balduzzi, Ministro della salute
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze</br/>
Barca, Ministro per la coesione
territoriale</br/>
Severino, Ministro della giustizia</br/>
 
Visto, il Guardasigilli: Severino