Autorità garante della concorrenza - Provvedimento 3162 del 20 luglio 1995 - Enichem Agricoltura: differenze tra le versioni

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*- la seconda, successiva a tale data.
 
32. La prima fase della politica commerciale ha come riferimento la convenzione siglata, nel dicembre 1982, dall’allora ANIC AGRICOLTURA Spa (trasformata, in seguito, in EA) con Federconsorzi. Tale convenzione, pur essendo scaduta a fine 1990, venne prorogata tacitamente fino, in pratica, al maggio 1991. Infatti, la successiva convenzione fra EA e FEDIT, stipulata alla fine del febbraio 1991, non ebbe alcun effetto, a causa della disdetta della convenzione stessa da parte di EA, visto lo stato pre-fallimentare di FEDIT.</br/>
La convenzione del dicembre 1982 prevedeva, in particolare:
*- un obbligo di vendita in esclusiva a FEDIT da parte di ANIC AGRICOLTURA Spa;
*- un impegno da parte di FEDIT di acquistare da ANIC AGRICOLTURA Spa i tipi di concimi da questa prodotti, salvo accordi aggiuntivi scritti e la mancata disponibilità da parte di ANIC AGRICOLTURA Spa;</br/>
*- un quantitativo minimo di una serie di concimi minerali che FEDIT si impegnava, in ogni caso, ad acquistare presso ANIC AGRICOLTURA Spa (in tale serie erano compresi anche i concimi NPK, per i quali, quindi, era previsto uno specifico quantitativo minimo di acquisti);
*- una clausola cosiddetta di "competitività-polmonatura", in base alla quale, in caso di azioni concorrenziali particolarmente accentuate, i singoli Consorzi Agrari si impegnavano a ridurre il loro compenso per un importo pari al 40% del margine di distribuzione e ANIC AGRICOLTURA Spa, per contro, si impegnava a mantenere i propri prezzi di vendita in linea con quelli minimi di mercato e a restituire quanto corrisposto da FEDIT in più rispetto a tali prezzi minimi (oltre alla compressione dei margini dei Consorzi Agrari).
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34. Il passaggio dalla prima alla seconda fase ha segnato un sensibile mutamento dei rapporti commerciali fra EA e i Consorzi Agrari, i maggiori acquirenti di concimi minerali. Tale mutamento è stato causato, soprattutto, dalla messa in liquidazione di FEDIT.
Successivamente al maggio del 1991, sono state stipulate convenzioni fra EA ed i singoli Consorzi Agrari, provinciali ed interprovinciali. </br/>
Lo schema di base era uguale per tutti i consorzi e, in particolare, prevedeva:
*- il riconoscimento di uno sconto fisso rispetto al prezzo di listino, pari al 2,5%, a tutti i consorzi;
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36. Le modalità che stavano alla base della fissazione dell’obiettivo minimo di acquisti erano diretta conseguenza del rapporto che i singoli consorzi avevano avuto, durante la convenzione degli anni ’80, con FEDIT, e degli acquisti di concimi di EA che avevano concentrato presso la stessa FEDIT. Nel caso di rapporti molto stretti fra FEDIT e il singolo consorzio, la percentuale dei consumi di concimi EA sul totale di quelli acquistati era, probabilmente, alta, e consentiva alla stessa EA di fissare un quantitativo minimo di acquisto percentualmente elevato, nell’ottica di continuare ad avvantaggiarsi della posizione di mercato conseguita durante il sistema di distribuzione in esclusiva in vigore durante l’esistenza di FEDIT. Come conseguenza di tutto ciò, durante la seconda fase della politica commerciale di EA, i quantitativi minimi di acquisto concordati sono stati molto variabili da consorzio a consorzio, sia in termini assoluti che in termini percentuali sui consumi complessivi del consorzio stesso.
 
37. Recentemente, sono state apportate modifiche nelle convenzioni con i singoli consorzi. Tali modifiche - che non hanno mutato la sostanza delle convenzioni vigenti precedentemente - sono valide dal luglio 1994, data di inizio dell’annata agraria 1994-95. </br/>
EA, infatti, durante l’annata agraria 1993-94, ha disdetto gran parte delle rispettive convenzioni che la legavano ai consorzi agrari. Le nuove convenzioni prevedono:
*- l’eliminazione dello sconto, pari al 2,5%, concesso indipendentemente da ogni quantitativo minimo di acquisto; </br/>
*- la fissazione di un unico obiettivo minimo di acquisti, necessario per ottenere uno sconto rispetto al prezzo di listino (tale sconto è quantificabile attorno al 2% del valore complessivo minimo richiesto al consorzio); </br/>
*- l’eliminazione della percentuale minima di acquisto di NPK sul totale degli acquisti;
38. In corrispondenza di queste nuove convenzioni, stipulate con i singoli consorzi, è stata sottoscritta una nuova convenzione collettiva con i sette consorzi dell’Emilia-Romagna (riuniti nella ASS.C.A.E.R., Associazione Consorzi Agrari Emilia Romagna). Questa convenzione è di carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto a quelle sottoscritte singolarmente. In particolare, si fissano una serie di obiettivi minimi di acquisto per l’insieme dei consorzi a cui, in linea con le convenzioni della seconda fase della politica commerciale di EA, corrispondono sconti gradualmente crescenti. I consorzi beneficeranno degli eventuali sconti supplementari, collettivamente raggiunti, proporzionalmente ai loro acquisti individuali presso EA.