Trattato sull'Unione Europea - Trattato, Maastricht, 7 febbraio 1992: differenze tra le versioni

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Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, può decidere di rendere applicabile l'articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunità europea ad azioni pertinenti a settori contemplati dall'articolo K.1, punti da 1) a 6), decidendo nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
 
===TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI===
====Articolo L====
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di questa competenza si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:
 
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c) articoli da L a S.
 
====Articolo M====
Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché le presenti disposizioni finali, nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.
====Articolo N====
1. Il Governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.
 
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2. Una conferenza dei Rappresentati dei Governi degli Stati membri sarà convocata nel 1996 per esaminare, conformemente agli obiettivi stabiliti negli articoli A e B delle disposizioni comuni, le disposizioni del presente trattato per le quali è prevista una revisione.
====Articolo O====
Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.
 
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
====Articolo P====
1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965.
 
2. Sono abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e il Titolo III dell'Atto unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986.
====Articolo Q====
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
====Articolo R====
1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
 
2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
====Articolo S====
Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
 
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Pelo Presidente da República Portuguesa
 
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 
 
 
=PROTOCOLLI=