Trattato sull'Unione Europea - Trattato, Maastricht, 7 febbraio 1992: differenze tra le versioni

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===TITOLO III - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO===
TITOLO III
====Articolo H====
 
DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
 
 
Articolo H
 
 
Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è modificato conformemente al presente articolo.
 
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===TITOLO IV - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA===
TITOLO IV
====Articolo I====
 
DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE
 
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
 
 
Articolo I
 
 
Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è modificato conformemente al presente articolo.
 
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===TITOLO V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE===
TITOLO V
====Articolo J====
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA ESTERA
 
E DI SICUREZZA COMUNE
 
 
Articolo J
 
 
È istituita una politica estera e di sicurezza comune, disciplinata dalle seguenti disposizioni.
=====Articolo J.1=====
 
 
 
Articolo J.1
 
 
1. L'Unione e i suoi Stati membri stabiliscono ed attuano una politica estera e di sicurezza comune disciplinata dalle disposizioni del presente Titolo ed estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.
 
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4. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell' Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.
=====Articolo J.2=====
 
 
 
Articolo J.2
 
 
1. Gli Stati membri si informano reciprocamente e si concertano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che la loro influenza combinata si eserciti nel modo più efficace attraverso la convergenza delle loro azioni.
 
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Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.
=====Articolo J.3=====
 
 
 
Articolo J.3
 
 
La procedura per adottare un'azione comune nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza è la seguente:
 
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7) In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.
=====Articolo J.4=====
 
 
 
Articolo J.4
 
 
1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione europea, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre a una difesa comune.
 
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6. Per promuovere il conseguimento dell'obiettivo del presente trattato e tenuto conto della scadenza del 1998 nell'ambito dell'articolo XII del trattato di Bruxelles, le disposizioni del presente articolo potranno essere rivedute, come previsto all'articolo N, paragrafo 2, in base a una relazione che il Consiglio presenterà al Consiglio europeo nel 1996, contenente una valutazione dei progressi attuati e dell'esperienza acquisita sino a quel momento.
=====Articolo J.5=====
 
 
 
Articolo J.5
 
 
1. La Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.
 
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Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza procurano, nell'esercizio delle loro funzioni, di difendere le posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
=====Articolo J.6=====
 
 
 
Articolo J.6
 
 
Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonchè le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, si concertano per garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio.
 
Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 C del trattato che istituisce la Comunità europea.
=====Articolo J.7=====
 
 
 
Articolo J.7
 
 
La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione.
 
Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.
=====Articolo J.8=====
 
 
 
Articolo J.8
 
 
1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune.
 
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5. Fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea, un Comitato politico composto dei direttori politici segue la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa. Sorveglia altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze della Presidenza e della Commissione.
=====Articolo J.9=====
 
 
 
Articolo J.9
 
 
La Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
=====Articolo J.10=====
 
 
 
Articolo J.10
 
 
All'atto di un'eventuale revisione delle disposizioni relative alla sicurezza, conformemente all'articolo J.4, la Conferenza convocata a tal fine esamina anche se debbano essere apportati altri emendamenti alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune.
=====Articolo J.11=====
 
 
 
Articolo J.11
 
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea sono applicabili alle disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo.
 
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===TITOLO VI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI===
TITOLO VI
====Articolo K====
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI
 
 
Articolo K
 
 
La cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni è disciplinata dalle seguenti disposizioni.
=====Articolo K.1=====
 
 
 
Articolo K.1
 
 
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare della libera circolazione delle persone, fatte salve le competenze della Comunità europea, gli Stati membri considerano questioni di interesse comune i settori seguenti:
 
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9) la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di droga e altre forme gravi di criminalità internazionale, compresi, se necessario, taluni aspetti di cooperazione doganale, in connessione con l'organizzazione a livello dell'Unione di un sistema di scambio di informazioni in seno ad un Ufficio europeo di polizia (Europol).
=====Articolo K.2=====
 
 
 
Articolo K.2
 
 
1. I settori contemplati dall'articolo K.1 vengono trattati nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, tenendo conto della protezione che gli Stati membri concedono alle persone perseguitate per motivi politici.
 
2. Il presente Titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
=====Articolo K.3=====
 
 
 
Articolo K.3
 
 
1. Nei settori di cui all'articolo K.1, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.
 
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Le convenzioni possono prevedere che la Corte di giustizia sia competente per interpretarne le disposizioni e per comporre le controversie connesse con la loro applicazione, secondo modalità che saranno precisate dalle medesime convenzioni.
=====Articolo K.4=====
 
 
 
Articolo K.4
 
 
1. È istituito un Comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito:
 
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Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno cinquantaquattro voti favorevoli, espressi da almeno otto membri.
=====Articolo K.5=====
 
 
 
Articolo K.5
 
 
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
=====Articolo K.6=====
 
 
 
Articolo K.6
 
 
La Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel presente Titolo.
 
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Il Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.
=====Articolo K.7=====
 
 
 
Articolo K.7
 
 
Le disposizioni del presente Titolo non ostano all'instaurazione o allo sviluppo di una cooperazione più stretta tra due o più Stati membri, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con quella prevista nel presente Titolo né la ostacoli.
=====Articolo K.8=====
 
 
 
Articolo K.8
 
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente Titolo.
 
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- o constatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.
=====Articolo K.9=====
 
 
 
Articolo K.9
 
 
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, può decidere di rendere applicabile l'articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunità europea ad azioni pertinenti a settori contemplati dall'articolo K.1, punti da 1) a 6), decidendo nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
 
==TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI==
 
===Articolo L===
TITOLO VII
 
DISPOSIZIONI FINALI
 
 
Articolo L
 
 
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di questa competenza si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:
 
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c) articoli da L a S.
 
===Articolo M===
 
 
Articolo M
 
 
Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché le presenti disposizioni finali, nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.
===Articolo N===
 
 
 
Articolo N
 
 
1. Il Governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.
 
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2. Una conferenza dei Rappresentati dei Governi degli Stati membri sarà convocata nel 1996 per esaminare, conformemente agli obiettivi stabiliti negli articoli A e B delle disposizioni comuni, le disposizioni del presente trattato per le quali è prevista una revisione.
===Articolo O===
 
 
 
Articolo O
 
 
Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.
 
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
===Articolo P===
 
 
 
Articolo P
 
 
1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965.
 
2. Sono abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e il Titolo III dell'Atto unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986.
===Articolo Q===
 
 
 
Articolo Q
 
 
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
===Articolo R===
 
 
 
Articolo R
 
 
1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
 
2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
===Articolo S===
 
 
 
Articolo S
 
 
Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
 
 
 
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.
 
 
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.
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Pour Sa Majesté le Roi des Belges
 
 
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
 
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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
 
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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
 
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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
 
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Por Su Majestad el Rey de España
 
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Pour le Président de la République française
 
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Thar ceann Uachtarán na hEireann
 
For the President of Ireland
 
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Per il Presidente della Repubblica italiana
 
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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
 
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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
 
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Pelo Presidente da República Portuguesa
 
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
 
Northern Ireland
 
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=PROTOCOLLI=
 
==PROTOCOLLO sull'acquisto di beni immobili in Danimarca==