Trattato sull'Unione Europea - Trattato, Maastricht, 7 febbraio 1992: differenze tra le versioni

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[[Categoria:Comunità europee ed Unione Europea]]
 
'''TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA'''
 
'''''Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29 luglio 1992'''''
 
 
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TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
 
PROTOCOLLO sull'acquisto di beni immobili in Danimarca
 
PROTOCOLLO sull'articolo 119 del trattato che istituisce la Comunità europea
 
PROTOCOLLO sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
 
PROTOCOLLO sullo statuto dell'Istituto monetario europeo
 
PROTOCOLLO sulla procedura per i disavanzi eccessivi
 
PROTOCOLLO sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattato che istituisce la Comunità europea
 
PROTOCOLLO che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
 
PROTOCOLLO sulla Danimarca
 
PROTOCOLLO sul Portogallo
 
PROTOCOLLO sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria
 
PROTOCOLLO su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
 
PROTOCOLLO su talune disposizioni relative alla Danimarca
 
PROTOCOLLO sulla Francia
 
PROTOCOLLO sulla politica sociale
 
ACCORDO sulla politica sociale concluso tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
 
PROTOCOLLO sulla coesione economica e sociale
 
PROTOCOLLO sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle Regioni
 
PROTOCOLLO allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee
 
ATTO FINALE
 
DICHIARAZIONE sulla protezione civile, l'energia e il turismo
 
DICHIARAZIONE sulla cittadinanza di uno Stato membro
 
DICHIARAZIONE sulla Parte terza, Titoli III e VI, del trattato che istituisce la Comunità europea
 
DICHIARAZIONE sulla Parte terza, Titolo VI, del trattato che istituisce la Comunità europea
 
DICHIARAZIONE sulla cooperazione monetaria con i paesi terzi
 
DICHIARAZIONE sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e il Principato di Monaco
 
DICHIARAZIONE sull'articolo 73 D del trattato che istituisce la Comunità europea
 
DICHIARAZIONE sull'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea
 
DICHIARAZIONE sulla Parte terza, Titolo XVI, del trattato che istituisce la Comunità europea
 
DICHIARAZIONE sugli articoli 109, 130 R e 130 Y del trattato che istituisce la Comunità europea
 
DICHIARAZIONE sulla direttiva del 24 novembre 1988 (emissioni)
 
DICHIARAZIONE sul Fondo europeo di sviluppo
 
DICHIARAZIONE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea
 
DICHIARAZIONE sulla Conferenza dei parlamenti
 
DICHIARAZIONE sul numero dei membri della Commissione e del Parlamento europeo
 
DICHIARAZIONE sulla gerarchia degli atti comunitari
 
DICHIARAZIONE sul diritto di accesso all'informazione
 
DICHIARAZIONE sulla stima dei costi risultanti dalle proposte della Commissione
 
DICHIARAZIONE sull'applicazione del diritto comunitario
 
DICHIARAZIONE sulla valutazione dell'impatto ambientale delle misure comunitarie
 
DICHIARAZIONE sulla Corte dei conti
 
DICHIARAZIONE sul Comitato economico e sociale
 
DICHIARAZIONE sulla cooperazione con le associazioni di solidarietà sociale
 
DICHIARAZIONE sulla protezione degli animali
 
DICHIARAZIONE sulla rappresentanza degli interessi dei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 227, paragrafi 3 e 5, lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunità europea
 
DICHIARAZIONE sulle regioni ultraperiferiche della Comunità
 
DICHIARAZIONE sul voto nel settore della politica estera e di sicurezza comune
 
DICHIARAZIONE sulle modalità pratiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune
 
DICHIARAZIONE sul regime linguistico nel settore della politica estera e di sicurezza comune
 
DICHIARAZIONE sull'Unione dell'Europa occidentale
 
DICHIARAZIONE sull'asilo
 
DICHIARAZIONE sulla cooperazione di polizia
 
DICHIARAZIONE sulle controversie tra la BCE e l'IME, da una parte, e i loro agenti, dall'altra
 
DICHIARAZIONE DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
 
 
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==TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (92/C 191/01)==
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SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
 
 
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
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HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
 
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: Mark EYSKENS, Ministro delle Relazioni esterne; Philippe MAYSTADT,
 
Mark EYSKENS,
 
Ministro delle Relazioni esterne;
 
Philippe MAYSTADT,
 
Ministro delle Finanze;
 
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA: Uffe ELLEMANN-JENSEN, Ministro degli Affari esteri; Anders FOGH RASMUSSEN, Ministro degli Affari economici;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Hans-Dietrich GENSCHER, Ministro federale degli Affari esteri; Theodor WAIGEL, Ministro federale delle Finanze;
Uffe ELLEMANN-JENSEN,
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Antonios SAMARAS, Ministro degli Affari esteri; Efthymios CHRISTODOULOU, Ministro dell'economia nazionale;
 
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA: Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Ministro degli Affari esteri; Carlos SOLCHAGA CATALÁN, Ministro dell'Economia e delle Finanze;
Anders FOGH RASMUSSEN,
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Roland DUMAS, Ministro degli Affari esteri; Pierre BEREGOVOY, Ministro dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio;
Ministro degli Affari economici;
 
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Gerard COLLINS, Ministro degli Affari esteri; Bertie AHERN, Ministro delle Finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Gianni DE MICHELIS, Ministro degli Affari esteri; Guido CARLI, Ministro del Tesoro;
Hans-Dietrich GENSCHER,
 
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jacques F. POOS, Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari esteri; Jean-Claude JUNCKER, Ministro delle Finanze;
Ministro federale degli Affari esteri;
 
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: Hans van den BROEK, Ministro degli Affari esteri; Willem KOK, Ministro delle Finanze;
Theodor WAIGEL,
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: João de Deus PINHEIRO, Ministro degli Affari esteri; Jorge BRAGA de MACEDO, Ministro delle Finanze;
Ministro federale delle Finanze;
 
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Rt. Hon. Douglas HURD, Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth; Hon. Francis MAUDE, Segretario finanziario al Tesoro;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
 
Antonios SAMARAS,
 
Ministro degli Affari esteri;
 
Efthymios CHRISTODOULOU,
 
Ministro dell'economia nazionale;
 
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:
 
Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ,
 
Ministro degli Affari esteri;
 
Carlos SOLCHAGA CATALÁN,
 
Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
 
Roland DUMAS,
 
Ministro degli Affari esteri;
 
Pierre BEREGOVOY,
 
Ministro dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio;
 
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:
 
Gerard COLLINS,
 
Ministro degli Affari esteri;
 
Bertie AHERN,
 
Ministro delle Finanze;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
 
Gianni DE MICHELIS,
 
Ministro degli Affari esteri;
 
Guido CARLI,
 
Ministro del Tesoro;
 
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
 
Jacques F. POOS,
 
Vice Primo Ministro,
 
Ministro degli Affari esteri;
 
Jean-Claude JUNCKER,
 
Ministro delle Finanze;
 
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:
 
Hans van den BROEK,
 
Ministro degli Affari esteri;
 
Willem KOK,
 
Ministro delle Finanze;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
 
João de Deus PINHEIRO,
 
Ministro degli Affari esteri;
 
Jorge BRAGA de MACEDO,
 
Ministro delle Finanze;
 
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
 
Rt. Hon. Douglas HURD,
 
Segretario di Stato per gli Affari esteri
 
e del Commonwealth;
 
Hon. Francis MAUDE,
 
Segretario finanziario al Tesoro;
 
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
 
===TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI ===
 
====Articolo A====
 
TITOLO I
 
DISPOSIZIONI COMUNI
 
 
Articolo A
 
 
Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea, in appresso denominata «Unione».
 
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L'Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.
====Articolo B====
 
 
 
Articolo B
 
 
L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:
 
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Gli obiettivi dell'Unione saranno saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea.
====Articolo C====
 
 
 
Articolo C
 
 
L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'«acquis» comunitario.
 
L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.
====Articolo D====
 
 
 
Articolo D
 
 
Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali.
 
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Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.
====Articolo E====
 
 
 
Articolo E
 
 
Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte di giustizia esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.
====Articolo F====
 
 
 
Articolo F
 
 
1. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di governo si fondano sui principi democratici.
 
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===TITOLO II - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA ===
TITOLO II
====Articolo G====
 
DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA
 
 
Articolo G