Leggi ed usi della guerra terrestre - Convenzione (II), L'Aja, 29 luglio 1899: differenze tra le versioni

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'''''Ratifica italiana: 4 settembre 1900 promulgata con R.D.L. n. 504 del 9 dic. 1900'''''
 
''... omissis ...''
 
In attesa che una codificazione più completa delle leggi della guerra possa essere edita, le Al-teAlte Parti Contraenti giudicano opportuno consta-tareconstatare che, nei casi non compresi nelle disposizio-nidisposizioni regolamentari da Esse adottate, le popolazioni ed i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principi derivati dal diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle e-sigenzeesigenze della pubblica coscienza. Esse dichiara-no che in tal senso devono essere intesi segna-tamentesegnatamente gli art. 1 e 2 del Regolamento adottato.
Le Alte Parti contraenti, desiderando a tale sco-po concludere una convenzione hanno nominato come Loro Plenipotenziari:
 
omissis
Le Alte Parti contraenti, desiderando a tale sco-poscopo concludere una convenzione hanno nominato come Loro Plenipotenziari:
 
''... omissis ...''
 
i quali, dopo aver depositato i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue.
 
====ART. 1====
Le Alte Parti contraenti impartiranno alle pro-prieproprie forze armate di terra istruzioni che saranno conformi al regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, annesso alla pre-sentepresente Convenzione.
====ART. 2====
Le disposizioni contenute nel regolamento indi-catoindicato nell'art. 1 sono obbligatorie solo fra le Po-tenzePotenze contraenti in caso di guerra tra due o più di loro. Le disposizioni cesseranno di essere ob-bligatorieobbligatorie dal momento in cui, in una guerra tra Potenze contraenti, una Potenza non contraente si unisse ad uno dei belligeranti.
====ART. 3====
La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Le ratifiche saranno depositate all'Aja. Sarà redatto un processo verbale del de-positodeposito di ciascuna ratifica, di cui una copia, cer-tificatacertificata conforme, sarà inviata per via diplomati-cadiplomatica a tutte le Potenze
contraenti.
====ART. 4====
Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad a-derireaderire alla presente Convenzione. Al tal fine es-seesse dovranno far conoscere la loro adesione alle Potenze contraenti, per mezzo di una notifica scritta, indirizzata al Governo dei Paesi Bassi e comunicata da quest'ultimo a tutte le altre Po-tenzePotenze contraenti.
====ART. 5====
Qualora una delle Alte Parti contraenti volesse denunciare la presente Convenzione, tale de-nunciadenuncia produrrebbe i suoi effetti solo un anno dopo la notifica fatta per iscritto ai governi dei Paesi Bassi e comunicata immediatamente da quest'ultimo a tutte le altre Potenze contraenti. Tale denuncia produrrà i suoi effetti solo nei confronti della Potenza che l'avrà notificata.
 
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In fede di ciò, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione rivestendola dei loro si-gillisigilli.
 
Fatto a l'Aja, il 29 luglio 1899, in un solo esem-plareesemplare, che resterà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e del quale copie, certi-ficatecertificate conformi, saranno rimesse per via diplo-maticadiplomatica alle Potenze contraenti.